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Comunicati stampa

 

Gli aiuti di stato nella dichiarazione dei redditi 2019

Aiuti di Stato in dichiarazione: ultimi controlli prima della presentazione, il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro Nazionale Aiuti

 

 

Una novità dichiarativa di quest’anno è senz’altro l’inserimento degli aiuti di stato nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap 2019 relativi all’anno 2018, di cui ci approssimiamo alla scadenza dei termini ordinari per la presentazione.

 

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Occorre premettere che dal punto di vista normativo, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, l’art.52 comma 6 della Legge 24 dicembre 2012 n.234, modificato ed integrato dall’art.14 della Legge 29 luglio 2015 n.115, ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il funzionamento del Registro Nazionale  degli Aiuti di Stato (RNA) è stato disciplinato dal Regolamento emanato con Decreto 31 maggio 2017 n.115 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.
Il Regolamento, come detto, disciplina il funzionamento del RNA, in particolare definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione, il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti “de minimis”, agli aiuti SIEG ed i criteri per l’interoperabilità con i registri SIAN e SIPA (settore Agricoltura e Pesca) e con le banche dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.
In particolare, gli articoli 8 e 9 del Regolamento definiscono gli aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, mentre l’art. 10 definisce gli aiuti per i quali non è previsto un provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione.
Per quanto riguarda gli aiuti previsti dagli articoli 8 e 9, essi sono sottoposti ad un procedimento di concessione che prevede un procedimento distinto in due fasi, ossia un’attività preventiva da parte dell’Autorità preposta ad iscrivere l’agevolazione nel RNA ed un controllo successivo da parte del Soggetto concedente, che deve indicare nel provvedimento di concessione o autorizzazione il codice identificativo iscritto nel RNA.
Per ciò che concerne invece gli aiuti fiscali “automatici” previsti dall’art.10, ossia non subordinati all’emanazione di procedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, essi sono registrati nel RNA da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

 

Il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis

Per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il RNA utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto. L’art.10 fa espresso riferimento anche a quegli aiuti di Stato e “de minimis” subordinati all’emanazione di un provvedimento di concessione o autorizzazione il cui importo è però determinabile solo in seguito alla presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Così ad esempio un aiuto concesso o maturato nel 2018 (si precisa che vanno inseriti “per competenza”), indicato nelle Dichiarazione dei Redditi ed Irap presentate nel 2019, viene registrato nel RNA nell’anno 2020 ed è in tale esercizio che concorre al rispetto dei limiti per gli aiuti “de minimis”.

Si ricorda che affinchè la fruizione degli aiuti sia legittima, ai sensi del Regolamento (CE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” la somma derivante da tale cumulo non deve superare la soglia di euro 200.000,00 o euro 100.000,00 per le imprese di autotrasporto. Il superamento di tale limite di cumulo comporterà la restituzione dei contributi indebitamente fruiti.

 

L'indicazione degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi 2019

Pertanto le imprese che hanno conseguito aiuti di Stato nel 2018, hanno l’obbligo di assolvere nell’ambito della Dichiarazione dei redditi ed Irap 2019 all’adempimento della comunicazione mediante la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, di cui ai righi RS401 e RS 402 dei modelli dichiarativi delle imposte sui redditi ed ai righi IS201 e IS202 del modello Irap.

L’indicazione degli aiuti nel prospetto è condizione indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Per ciò che concerne l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, gli aiuti inseriti nel RNA ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione.

Sono soggetti invece tutti gli aiuti previsti dall’art. 10, ossia gli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e “de minimis” non soggetti all’emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione), aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale, ed infine aiuti fiscali da registri SIAN e SIPA (settori dell’Agricoltura, Pesca ed Acquacoltura).

Per l’indicazione nel prospetto della base giuridica degli aiuti è stata inserita una apposita tabella nelle istruzioni, la quale però a parere di chi scrive è piuttosto incompleta, vista la quantità di aiuti esistenti. Per quelli non previsti nella tabella va indicato il codice 999, “altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis” diversi da quelli sopra elencati”.

Come precisato nelle istruzioni alla dichiarazione, il prospetto va compilato anche per quegli aiuti già indicati nel quadro RU.

A titolo esemplificativo, non vanno indicate misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato come il credito d’imposta R&S, il superammortamento, l’iperammortamento o i contributi fotovoltaico GSE.

Non vanno inoltre indicati gli esoneri contributivi, i quali non hanno natura di aiuti Stato, come peraltro chiarito dall’INPS in più occasioni, ad esempio nelle circolari n.17 del 29/01/2015 (esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’art.1, commi 118 e ss, Legge 23/12/2014 n.190) e n.40 del 02/03/2018 (esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art.1, commi 100-108 e 13-114, della Legge 27/12/2017 n.205), giusto per citarne qualcuna.

Sempre a titolo esemplificativo, vanno invece inseriti il credito SSN autotrasportatore ai sensi dell’art.1, comma 103 della Legge 23/12/2005 n.266, le deduzioni forfettarie autotrasportatori ai sensi art.66 comma 5 del TUIR, le deduzioni forfettarie per intermediari e rappresentanti di commercio, attività di somministrazione alimenti e bevande, e prestazioni alberghiere ai sensi dell’art.66 comma 4 del TUIR, le deduzioni forfettarie imprese autorizzate al trasporto merci per le trasferte effettuate dai dipendenti ai sensi art.95 comma 4 del TUIR. 

Vista l’incertezza che è emersa intorno a questo nuovo adempimento, sarebbe opportuna una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate o chiarimenti in occasione di Telefisco 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 ISA 2019: modifiche dalla Commissione esperti

Indici sintetici di affidabilità: le proposte di modifica approvate dalla Commissione esperti. Niente anomalie basate su banche dati non fiscali

 

 

La Commissione di esperti degli ISA che si è recentemente riunita (24 .10.2019) ha approvato all'unanimità alcune modifiche necessarie per rendere gli indici sintetici di affidabilità uno strumento migliore. Com'è noto, i ritardi nella pubblicazione dei software e la loro entrata in vigore obbligatoria a partire dall'anno di imposta 2019 sono state delle concause allo sciopero dei commercialisti dello scorso ottobre.

Tornando alle modifiche, la Commissione ha approvato le seguenti proposte:

  1. soppressione degli “indicatori di anomalia basati su banche dati non fiscali” per il periodo d’imposta 2019, si veda ad esempio l'articolo ISA: anomalie per anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria
  2. modifica della metodologia di calcolo per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d’imposta 2019
  3.  modifica della formula degli indicatori elementari di anomalia “incidenza dei costi residuali di gestione” e “incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese”.  In particolar,e, anche sulla base delle osservazioni formulate dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini professionali interessati, alla formula per il calcolo degli indicatori:
    • “incidenza dei costi residuali di gestione”, per esercenti attività d’impresa, che, a partire dal periodo di imposta 2019, viene calcolato al netto degli “oneri per imposte e tasse” e delle “quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente”;
    • “incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese”, per esercenti arti e professioni, che, a partire dal periodo di imposta 2019, viene calcolato al netto degli “oneri per imposte e tasse” e degli “interessi passivi”.
       
  4. soppressione, per il periodo d'imposta 2019, dell’applicazione degli ISA evoluti nei confronti dei soggetti che conseguono ricavi derivanti da attività secondarie superiori al 30% dei ricavi complessivamente conseguiti, e, contestualmente, di rinviare tale applicazione al p.i. 2020 per tutti i 175 ISA attualmente in vigore
  5. semplificazione delle variabili “precalcolate” per il periodo d’imposta 2019 basata sulla soppressione degli indicatori elementari di anomalia correlati alle seguenti variabili “precalcolate”:
    • condizione di "lavoro dipendente" risultante dalla “certificazione unica”;

    • condizione di "pensionato" risultante dalla “certificazione unica”

    • numero incarichi risultanti dalla “certificazione unica”;

    • importo dei compensi percepiti risultanti dalla “certificazione unica”;

    • canoni da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili;

    • numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica;

    • reddito relativo al periodo d’imposta precedente;

    • reddito relativo a due periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a tre periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a quattro periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a cinque periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a sei periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a sette periodi d’imposta precedenti;

    • numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fatture elettroniche scartate: sanzioni per omessa fatturazione

Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SDI: ecco le sanzioni applicabili per omessa fatturazione: nuovo principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate

 

 

Nel principio di diritto 23 dell'11 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle sanzioni previste nei casi di omessa fatturazione a seguito dello scarto dal Sistema di Interscambio di un lotto di fatture.

Come regola generale, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 ossia, per ciascuna violazione:

  •  «fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).

L'Agenzia ha chiarito che si possono applicare anche gli istituti del "concorso di violazioni e continuazione" e del c.d. “ravvedimento operoso”.
Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019) ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015:

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile. 

Il principio di diritto è allegato a questo articolo.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse