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Comunicati stampa

 SPID professionisti in vigore dal 2.12.2019

Identità digitale SPID riservata ai professionisti e operatori aziendali: cos'è e a cosa serve. Disponibile presso i principali provider abilita

 

 

L'identità digitale SPID  si diversifica  con una nuova tipologia dedicata solo ai  professionisti e alle aziende . Già da ieri è possibile  richiedere ai provider di avere un nuovo profilo con la propria qualifica professionale e/o aziendlae e una  “password” dedicata .  Con questo SPID sarà piu agevole l'utilizzo dei servizi delle pubbliche amministrazioni riservati solo  ai professionisti o a operatori aziendali. 

Ma attenzione, anche se le linee guida dell'AGID sono già operative  dal 1 dicembre 2019, alcuni provider potrebbero non essere in grado di fornirlo  immediatamente.

Il servizio è a pagamento mentre tutte le identità digitali già rilasciate (SPID LIVELLO 1 E SPID LIVELLO 2), conferma di ieri,   sono e saranno sempre   gratuite .

l’identità digitale per i professionisti  potra essere di due tipi : una per le persone fisiche e l’altra per quelle giuridiche. Entrambe permetteranno di identificare il professionista in quanto tale o come rappresentante di una società. Non certificheranno, invece, l'iscrizione al relativo Ordine o Albo professionale (questo aspetto è c comunque in fase di studio  per una futura realizzazione). 

Come detto  nuova identità digitale SPID PROFESSIONISTI permetterà l’accesso a determinati servizi delle pubbliche amministrazioni dedicati a operatori professionali, come ad esempio quelli dell'agenzia delle Dogane, dell'INPS o del Ministero del lavoro .

Ricordiamo che i provider che forniscono lo SPID  attualmente  accreditati dall'Agenzia nazionale sono:

  1. Aruba PEC S.p.A.
  2. In.Te.S.A. S.p.A.
  3. InfoCert S.p.A.
  4. Lepida S.c.p.A.
  5. Namirial S.p.A.
  6. Poste Italiane S.p.A.
  7. Register S.p.A.
  8. Sielte S.p.A.
  9. TI Trust Technologies S.r.l.

 

 

 

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Pubblicato il 03/12/2019

Fonte: Agid - Agenzia per l'Italia digitale

 

Cessazione della partita IVA: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Cessazione partita IVA e adempimenti in caso di assunzione come dipendenti a tempo pieno.

 

 

Alcuni dipendenti assunti di recente per concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, già titolari di partita IVA in ragione dello svolgimento, prima di entrare in servizio, di un'attività professionale possono mantenere aperta la partita IVA per il tempo strettamente necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale e maturati prima dell'assunzione? Questa la domanda posta all'Agenzia delle Entrate nella Risposta alla Consulenza Giuridica n. 20 del 29 novembre 2019.

In linea generale, la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti.

Al riguardo, questa Agenzia in precedenti documenti di prassi aveva già chiarito che "l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale"."La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile l'attività professionale non può ritenersi cessata."

Resta, peraltro, salva per il professionista la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l'esigibilità dell'IVA rispetto al momento dell'effettivo incasso e poi chiudere la partita IVA.

In tale evenienza, vanno computate nell'ultima dichiarazione annuale IVA, ove effettuate, "anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta".

La consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate termina precisando che "nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta".

 

 

 

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Pubblicato il 02/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

 

 

Rinuncia all'eredità vs trasferimento di immobile: prezzo-valore applicabile

E' applicabile il regime di tassazione del prezzo-valore al trasferimento di un immobile da parte di un fratello, quale corrispettivo per la rinuncia all'eredità da parte della sorella

 

 

Al trasferimento della proprietà di un immobile come corrispettivo della rinuncia all'eredità è applicabile il regime di tassazione del prezzo-valore, a condizione che le parti indichino nell'atto il corrispettivo pattuito.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 25.11.2019 n. 494, presentato da un notaio, al quale due fratelli (sorella e fratello) si sono rivolti per stipulare un atto con il quale la sorella accetta di rinunciare all'eredità della madre a favore del fratello verso corrispettivo rappresentato dal trasferimento della piena proprietà di un appartamento oggetto dell’eredità stessa.
Pertanto, deve considerarsi unica erede la figlia con obbligo a carico della stessa di trasferimento dell'intero immobile quale corrispettivo della rinuncia all'eredità da parte del fratello.

Nella fattispecie proposta secondo quanto affermato dall'Agenzia, sussistono gli elementi "strutturali" per l'applicazione del meccanismo del prezzo-valore (di cui al comma 497, art.1 della legge n. 266/2005 in quanto si tratta:

  • di cessione a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
  • di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze;
  • di richiesta avanzata dall'acquirente all'atto della cessione.

Ricordiamo che il sistema del prezzo-valore comporta l’applicazione delle imposte sul valore catastale, ovvero per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del DPR 131/86, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto, ovvero il regime del cosiddetto “prezzo-valore” consente di effettuare il calcolo dell’imponibile sul valore catastale dell’immobile.

Un esempio di calcolo:
Ipotizziamo che l'immobile abitativo oggetto dell'istanza, non avente i requisiti prima casa, abbia una rendita catastale di € 500,00 e che il corrispettivo pattuito sia di € 130.000. Vediamo come vengono determinate le imposte dovute:

 

Imposta di registro pari al 9%

Valore catastale calcolato
Il valore catastale dei fabbricati a uso abitativo (diversi dalla “prima casa”) si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 120
63.000,00
Imposta di Registro (9%)
€ 5.670,00
Imposta Ipotecaria
€ 50,00
Imposta Catastale
€ 50,00
TOTALE IMPOSTE
€ 5.770,00

Come si può notare l'applicazione del regime di tassazione del prezzo-valore risulta essere più vantaggioso, in quanto la base imponibile, ai fini dell’imposta di registro è pari a € 63.000,00 anziché € 130.000,00.

 

 

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Pubblicato il 27/11/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate