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Comunicati stampa

 

Taglio dell'IVA anche nell'accordo dell'imprenditore sovraindebitato

La Corte Costituzionale ammette il pagamento parziale dell'IVA anche nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

 

 

Con Sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma che esclude la possibilità di decurtare il pagamento del credito IVA nell'ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 7, comma 1, terzo periodo, legge 3/2012). Tale facoltà risulta invece ammessa per gli imprenditori fallibili che hanno accesso alla procedura di concordato preventivo (cfr. art. 182-ter l.fall.). La differenza di trattamento riscontrabile nelle norme citate, risulta ingiustificata e discriminatoria, anche considerando che, le due procedure in oggetto, hanno la medesima finalità di garantire ai creditori il soddisfacimento in via anticipata e anche solo parziale dei crediti, evitando la procedura meramente liquidatoria nonchè l'esdebitazione del debitore.

La Consulta ha pertanto dichiarato l'illegittimità della norma per violazione l'art. 3 della Costituzione. La decisione volta ad ammettere la decurtazione -c.d. falcidia- dell'IVA anche nelle procedure da sovraindebitamento risponde inoltre all'esigenza di garantire i principi di buon andamento ed economicità che caratterizzano l'attività della Pubblica Amministrazione (cfr. art. 97 Cost.). La P.A. deve infatti poter valutare se la proposta contenuta nell'accordo possa garantire un livello di soddisfazione del proprio credito maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria e conseguentemente decidere di aderirvi.

Anche il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019) risulta in linea con la decisione adottata dalla Corte Costituzionale, in quanto prevede nuove disposizioni (la cui entrata in vigore è prevista nel mese di agosto 2020) volte ad ammettere il pagamento dei crediti tributari chirografari (compresa l'IVA) anche nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi per gli imprenditori non fallibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/12/2019

Fonte:Fisco e Tasse

 

Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici: novità nel Decreto Fiscale

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020: credito d'imposta al 30% su commissioni pagamenti elettronici

La scorsa settimana la Camera dei Deputati ha votato con mozione di fiducia la conversione in Legge del DLn 124/2019, il cd. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. Il testo è ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Uno degli articoli modificati in sede di conversione è l'articolo 22 che dal 1° luglio 2020 introduce un credito d'imposta al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento e, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito

  • è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro.
  • si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
  •  non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.
  • non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986). 

In particolare, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori che mettono a disposizioni i sistemi di pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. In sede di conversione in legge del testo è stato altresì disposto che un provvedimento della Banca d’Italia individui le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 09/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici: modifiche dal 2020

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020: modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

 

 

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 è in corso di approvazione in questi giorni, proprio ieri il testo è stato approvato con la mozione di fiducia alla Camera per poi passare al Senato e terminare l'iter parlamentare i prossimi giorni.

Uno degli articoli introdotti in sede di conversione, l'articolo 32-quater chiarisce il regime fiscali dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Di conseguenza il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di

  • persone fisiche,
  • titolari di reddito d’impresa
  • soggetti IRES.

Si ricorda che le società semplici soggiacciono a specifiche regole sulla tassazione del proprio reddito: i redditi delle società semplici residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le regole di determinazione del reddito per le società semplici, che non possono esercitare attività di tipo commerciale, sono analoghe a quelle delle persone fisiche.
La legge di bilancio 2018 ha apportato modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate allineando il regime fiscale applicabile ai redditi da partecipazioni qualificate  a quello previsto per le partecipazioni non qualificate, con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva al 26 per cento.

L'articolo 32-quater in commento chiarisce il regime dei dividendi percepiti dalle società semplici, che si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci e, cioè, in capo ai soci stessi. Si prevede dunque un trattamento fiscale differenziato degli utili che sono distribuiti alle società semplici - in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione - anche per somme o beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale - dalle società ed agli enti IRES residenti in Italia, secondo la provenienza. Di conseguenza:

  • con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti all’applicazione dell’art. 89 del TUIR (che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi per tali soggetti), i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
  • per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59 TUIR (che disciplina il trattamento degli utili con riferimento al reddito d’impresa), i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa (ai sensi dell’articolo 65 del TUIR) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26 per cento.

In sostanza si applica a modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del soggetto colpito, anche ove non vi fosse il tramite della società. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo I dividendi e le plusvalenze nella società semplice.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

Pubblicato il 06/12/2019