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Comunicati stampa

 

Le Triangolazioni intracomunitarie dal 1 gennaio 2020

Triangolazioni intracomunitarie: regole dall'1.1.2020 - c.d. pacchetto quick fixes - contro le frodi carosello

 

 

 

Le regole per le triangolazioni intracomunitarie sono state ritoccate dall'art. 36-bis della Direttiva UE 4.12.2018 allo scopo di evitare le c.d. frodi carosello ed uniformare le varie legislazioni europee.

 

Cosa sono le triangolazioni intracomunitarie

Per Triangolazioni intracomunitarie si intendono quelle operazioni, chiamate anche vendite a catena, in cui intervengono almeno 3 soggetti ma dove c'e' un unico trasporto.

Esempio: l'operatore tedesco GER1 vende ad impresa italiana IT1 (chiamata operatore intermedio ovvero promotore della triangolazione) la quale vende ad un'impresa francese FR1, con un unico trasporto dalla Germania di GER1 alla Francia di FR1 curato da GER1.

In generale le cessioni sono due e per costante giurisprudenza UE il trasferimento dei beni deve essere imputato ad una sola delle due cessioni, che e' l'unica a beneficiare della non imponibilita'  Iva prevista per le cessioni intra UE.

 

Come si stabilisce a quale cessione applicare la non imponibilità IVA

In sostanza, se il trasporto intracomunitario è riconducibile alla prima cessione (GER1--->IT1), solo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA; le cessioni successive si considerano effettuate nello Stato in cui si realizza l’acquisto intracomunitario; se invece il trasporto intracomunitario è riconducibile all’ultima cessione solo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA, mentre le precedenti costituiranno delle cessioni interne, rilevanti nello Stato ove si trovano i beni.

Per individuare il soggetto che organizza il trasporto si deve guardare al soggetto passivo all’interno della catena che si assume il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto.

Precisiamo che l'art. 36-bis della Direttiva tratta solamente i casi in cui vi sia un operatore intermedio (il promotore) che organizza il trasporto, in tal caso esso e' agganciato alla cessione eseguita nei suoi confronti che viene definita intracomunitaria (cioe' non imp. Iva).

Nel diverso caso in cui l’operatore intermedio (il promotore) sia identificato anche nello Stato del primo cedente e trasmetta al primo cedente la comunicazione del proprio numero di partita IVA in detto Stato, il trasporto deve essere attribuito alla cessione fatta dall’operatore intermedio (nell'esempio alla cessione da IT1 a FR1), in quanto la cessione precedente (nell'esempio da GER1 a IT1) e' soggetta ad Iva tedesca.

Questa nuova normativa non riguarda le transazioni a catena che coinvolgono importazioni od esportazioni di beni, ne' quelle all'interno dello Stato.

 

Conclusioni

Secondo Assonime (Circ. 29 del 19.12.2019), ed in attesa di una Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, anche dopo il 31 dicembre 2019 per le operazioni triangolari restano in vigore le semplificazioni previste dagli art. 42, 141 e 197 della Direttiva IVA e cioè l’istituto della designazione del debitore d’imposta.

Pertanto, nel caso in cui il promotore della triangolazione curi il trasporto, il suo acquisto e' non imponibile Iva, ma anche la sua vendita a patto che in fattura designi il suo cliente quale debitore dell'Iva. L’art. 36-bis infatti non incide sulla disposizione contenuta nell'art. 58 del DL 331/93 che prevede la non imponibilità (se il trasporto e' a cura del primo cedente) per entrambe le cessioni effettuate dagli operatori nazionali, e cioè dal primo cedente e dal promotore della triangolazione: e' il caso in cui IT1 venda a IT2 il quale vende a UE1, con trasporto da IT1 a UE1 a cura di IT1.

Si attende la Circolare ministeriale esplicativa in considerazione anche del fatto che questa Direttiva UE ancora non e' stata formalmente recepita in Italia.

 

 

 
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Pubblicato il 07/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Credito d'imposta Mezzogiorno: proroga nella Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: prorogato al 31.12.2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno. Chiarimenti anche per la misura "resto al Sud"

 

 

Proroga di un anno per il cd. "Bonus Mezzogiorno" nella manovra 2020. In particolare, al comma 319 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020 viene prorogato fino al 31.12.2020 il credito d’imposta  per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno:  Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;Sicilia; Molise; Sardegna; Abruzzo.
Il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del:

  • 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  • 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Nel comma 320 dell'articolo 1 della Legge di  bilancio 2020, il legislatore interviene in merito alla disciplina di favore per i giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, e quindi compreso tra i 18 e i 45 anni , si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della L. 145/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Principio contabile IFRS 16: nuova definizione di leasing

I soggetti che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali dovranno recepire nel bilancio 2019 il nuovo principio contabile IFRS 16 (leases) che sostituisce il precedente IAS 17.

 

 

L’IFRS 16 riscrive da zero la definizione di leasing. Il principio, almeno per ora, non si applica per chi adotta i principi contabili nazionali OIC, i quali continueranno a rilevare separatamente i leasing finanziari da quelli operativi, ricorrendo rispettivamente al “metodo finanziario” o quello “patrimoniale”.

Con l'applicazione dell'IFRS16 per il locatario viene meno il distinguo tra leasing finanziario e leasing operativo, che avevamo imparato a distinguere in base al principio del “trasferimento dei rischi e benefici”. Oggi un contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specificata per un periodo di tempo.

Per tutti i contratti che rientreranno nella nuova definizione (sia leasing finanziari, che leasing operativi, ma anche noleggi o contratti di servizi) dovranno essere contabilizzati con l’approccio finanziario, ossia rilevando l’asset nell’attivo patrimoniale (il right of use andrà rilevato tra le immobilizzazioni, in una voce specifica separata) e il debito verso il fornitore (lease liability) nel passivo patrimoniale.

Il right of use (diritto di utilizzo) sarà quindi soggetto ad ammortamento, mentre la passività rimborsata nel tempo a fronte dei pagamenti al fornitore.

A conto economico il costo per il servizio sarà sostituito dalla quota di ammortamento e dagli interessi connessi al debito.

Ne derivano, necessariamente, diversi aspetti operativi da gestire:

- Analisi dei contratti per l’identificazione di quelli qualificati come leasing (o contenenti leasing);
- Mappatura delle informazioni necessarie per la rilevazione a bilancio e per l’informativa finanziaria;
- Rappresentazione contabile a bilancio (con approccio retroattivo completo o modificato);
- Analisi impatto su informativa finanziaria (in particolare su indici di bilancio, covenants ecc.).

Per non aggravare eccessivamente le aziende interessate dal nuovo principio, sono previste alcune ipotesi di esclusione, ad esempio per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi (short-term leasing) o di modesto valore (low value leasing).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 02/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse