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Comunicati stampa

Cosa si intende per pertinenza?

Requisiti del vincolo di pertinenzialità tra l'abitazione principale e i beni accessori

 

 

La nozione di pertinenza è significativa per stabilire il regime fiscale e le eventuali agevolazioni di determinati beni strumentali all’abitazione principali come il box auto o garage.

La definizione normativa è contenuta nell’art. 817 del codice civile, ai sensi del quale:

“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

Due sono quindi i requisiti:

  1. la durevolezza della destinazione, ciò significa che il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale (presupposto oggettivo);
  2. la volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto soggettivo).

Il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e quella accessoria si crea quando il titolare di entrambe le cose decide che una di esse deve essere funzionale all’altra.

In tema di pertinenze, la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 25127 del 30 Novembre 2009 stabilendo che "Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite".

Si considerano pertinenze dell’abitazione principale gli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai;
  • C/6, stalle, scuderie, rimesse, posti autoautorimesse (senza fine di lucro);
  • C/7tettoie chiuse o aperte.

Risulta quindi necessario procedere all’accatastamento (ossia all’iscrizione degli immobili sopra descritti nella rispettiva categoria catastale) quando vengono ultimati i lavori di costruzione di un nuovo immobile.

Si ricorda inoltre che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale (es. abitazione) comprendono anche le pertinenze (es. box auto), se non è diversamente disposto (come previsto dall’art 818 c.c.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Forfettari: da subito in vigore le cause ostative

Regime forfettario: il MEF chiarisce che sono in vigore da subito le nuove cause ostative

 

 

E' finalmente giunta la risposta che gli aderenti al regime forfettario e i loro professionisti aspettavano dall'uscita della Legge di bilancio 2020. Era stata molta la delusione quando nel corso di Telefisco 2020 l'Agenzia delle Entrate non si era esposta in merito all'entrata in vigore della stretta al regime forfettario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). Si ricorda brevemente che la manovra 2020 ha previsto che per accedere al regime, oltre al vincolo di ricavi/compensi fino a 65.000 euro, fosse necessario il rispetto di due ulteriori requisiti:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.
  • non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro

Come anticipato nell'articolo Forfettari 2020: dubbi sull'entrata in vigore delle modifiche, da subito si sono manifestati dubbi interpretativi:

  • da un lato c'era chi, sulla base dei principi contenuti nello Statuto dei diritti dei contribuenti e dei chiarimenti forniti lo scorso anno dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/2019, sosteneva che nel caso in cui le cause ostative si fossero verificate nel 2020, la fuoriuscita dal regime sarebbe intervenuta solo nel 2021
  • dall'altro lato c'era chi sosteneva che in caso di causa ostativa, la fuoriuscita era immediata.

Sul merito ieri 5 febbraio 2020 sono state presentate due interrogazioni presso la VI Commissione Finanze nella speranza di una risposta definitiva in un senso o nell'altro (Si veda l'articolo Forfettari in pressing: mercoledì la discussione in Commissione Finanze).  La risposta ricevuta dal sottosegretario Villarosa durante le due interrogazioni è stata chiara "le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio operano a decorrere dal periodo di imposta 2020 in quanto  le modifiche apportate al regime con la legge di Bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait”.

Una piccola luce continua a brillare in questo buio, a breve l'Agenzia delle Entrate dovrebbe pubblicare una circolare con tutti i chiarimenti sul regime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 06/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 Controlli automatizzati: codici tributo per pagare i debiti

Controlli automatizzati: codici tributo per pagare i debiti

 

 

Pubblicata ieri 4 febbraio 2020 dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione 4 nella quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

In particolare, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è necessario utilizzare i nuovi codici. I codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto. In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati,

  • il codice atto 
  • l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Nella risoluzione quindi sono stati istituiti i codici tributo indicati nella tabella che segue, come previsto nel documento di prassi, per agevolare i contribuenti, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973
Codice
tributo per
versamento
spontaneo
“918D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA
RELATIVO AI VERSAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEI FONDI SPECIALI PER IL VOLONTARIATO ISTITUITI
PRESSO LE REGIONI - ART. 1, COMMI 578-581, LEGGE 11
DICEMBRE 2016, N. 232 - IMPOSTA
6880
“919D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA
RELATIVO AI VERSAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEI FONDI SPECIALI PER IL VOLONTARIATO ISTITUITI
PRESSO LE REGIONI - ART. 1, COMMI 578-581, LEGGE 11
DICEMBRE 2016, N. 232 - INTERESSI
“920D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA
RELATIVO AI VERSAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEI FONDI SPECIALI PER IL VOLONTARIATO ISTITUITI
PRESSO LE REGIONI - ART. 1, COMMI 578-581, LEGGE 11
DICEMBRE 2016, N. 232 - SANZIONI
921D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA -
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - 100 EURO - ART. 21-TER, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 - IMPOSTA
6881
“922D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - 100 EURO - ART. 21-TER, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 - INTERESSI
“923D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - 100 EURO - ART. 21-TER, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 - SANZIONI
“924D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - 50 EURO - ART. 21-TER, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 - IMPOSTA 6882
“925D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - 50 EURO - ART. 21-TER, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 - INTERESSI
“926D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - 50 EURO - ART. 21-TER, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 - SANZIONI
“927D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO
CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI PUBBLICI - SPORT BONUS - ART. 1, COMMA 363, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - IMPOSTA
6892
“928D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO
CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI PUBBLICI - SPORT BONUS - ART. 1, COMMA 363, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - INTERESSI
“929D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO
CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI PUBBLICI - SPORT BONUS - ART. 1, COMMA 363, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - SANZIONI 
“930D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - TAX CREDIT LIBRERIE - CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI - ART. 1, COMMA 319, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - IMPOSTA 6894
“931D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - TAX CREDIT LIBRERIE - CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI - ART. 1, COMMA 319, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - INTERESSI
“932D” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - TAX CREDIT LIBRERIE - CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI - ART. 1, COMMA 319, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - SANZIONI

 

 

 

 

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Pubblicato il 05/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse