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Comunicati stampa

 

Decreto Cura Italia: sospese il pagamento delle rate Sabatini.

Nuova Sabatini: rate sospese per tutti gli aventi diritto. Il decreto Cura Italia sospende il pagamento di rate e canoni leasing fino al 30 settembre 2020.

 

 

Il Ministero dello Sviluppo economico con un avviso pubblicato sul sito in data 20 marzo 2020 chiarisce che la sospensione fino al 30 settembre del pagamento di

  • rate
  • e canoni di leasing

per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie riguardanti le imprese beneficiarie dell'agevolazione Nuova Sabatini utilizzata per l'acquisto dei beni strumentali e in scadenza entro il 30 settembre trova attuazione ai sensi dell'art 56 comma 2 del DL n.18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto Cura Italia).

La sospensione del pagamento sarà attiva fino al 30 settembre 2020.

Tale articolo del Decreto Cura Italia recante disposizioni in risposta alle difficoltà finanziare delle imprese causate dalle restrizioni da Covid 19 si estende cioè anche alle rate dei finanziamenti della Nuova Sabatini.

La nota del Ministero chiarisce che la sospensione delle rate e dei canoni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, è possibile sempre che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti. La sospensione medesima prevista dal decreto-legge n. 18/2020 è in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per tali finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Attenzione si noti che: “l’erogazione delle quote di contributo del Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non subisce modificazione.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 Carta Famiglia 2020: Covid 19 e nuovi requisiti

Il Decreto Cura Italia introduce i nuovi requisiti per la Carta Famiglia a seguito dell'emergenza Coronavirus: ecco come richiederla.

 

 

La legge di stabilità del 2016 introduceva la Carta Famiglia, resa poi attiva solo successivamente a partire dal 20 settembre del 2017 a seguito del Decreto del Ministro del Lavoro.
Ricordiamo che è una carta telematica, destinata a dare sostegno alle necessità alimentari e di vita quotidiana delle famiglie più numerose e in particolare quelle con almeno tre figli.
La carta da diritto infatti a sconti particolari presso negozi convenzionati,  oppure riduzioni tariffarie presso enti pubblici e privati.
Per leggere nel dettaglio il funzionamento della prima Carta Famiglia istituita nel 2016, si rimanda al seguente articolo che elenca requisiti e destinatari: Carta Famiglia 2019 solo per i cittadini UE.

Il Consiglio dei ministri  approvando il decreto-legge n. 9 del 2 marzo recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto l’ampliamento dei beneficiari della Carta Famiglia e organizzato il funzionamento di una piattaforma di accesso per ottenerla.
In data 18 marzo 2020 è stata attivata la piattaforma: https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/, attraverso la quale tutte le famiglie con i requisiti previsti potranno richiederla. Si ricorda che è necessario  essere in possesso del codice di identità digitale SPID.

Quali i requisiti per ottenerla:
• Famiglie con almeno tre figli conviventi e minori di 26 anni
• Cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia
• Titolari di ISEE inferiore a 30mila euro

N.B. Le misure adottate dal Governo per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del coronavirus Covid-19 prevedono all’art. 30 del DL  2 marzo 2020, n. 9 che per l’anno 2020 anche le famiglie con almeno un figlio a carico e residenti nelle regioni "nel cui territorio è ricompreso quello  dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6," ovvero Lombardia e Veneto,  abbiano diritto alla carta. La ministra del Dipartimento per la Famiglia Bonetti ha annunciato un provvedimento per l'ulteriore ampliamento  di questa modifica a tutto il territorio nazionale .

In attesa della pubblicazione della nuova misura, vediamo cosa fare per ottenerla:

1. registrazione presso il Sistema pubblico d’identità digitale per acquisire il proprio SPID

2. registrazione del nucleo famigliare nella piattaforma Carta Famiglia.gov.it

3. ricezione della carta virtuale,  consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet.

È stato inoltre istituito un numero di assistenza tecnica (+39) 800 863 119, da poter contattare in caso di problemi di accesso.
Per quanto riguarda i commercianti interessati a diventare convenzionati, si potrà inoltrare la richiesta al seguente indirizzo mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Cosa si può acquistare con la Carta Famiglia:
• beni alimentari
• prodotti alimentari
• bevande analcoliche
• prodotti per la pulizia della casa
• prodotti per l’igiene personale
• libri e sussidi didattici
• medicinali e prodotti farmaceutici
• strumenti e apparecchiature sanitarie
• abbigliamento e calzature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/03/2020

Fonte: Governo Italiano

 

Bonus pubblicità: pubblicato l'elenco dei beneficiari con gli importi

Credito d'imposta investimenti pubblicitari incrementali: pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi al bonus pubblicità per l'anno 2019

 

 

Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 marzo 2020 con l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del cd. Bonus pubblicità per l’anno 2019. Il decreto è allegato gratuitamente a questo articolo.

In particolare è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali con l’indicazione dei singoli importi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate. In generale, la somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo massimo fruibile a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Attenzione va prestata al fatto che :

  • per i soggetti che operano nel settore dell’autotrasporto,
  • per quelli che operano nel settore agricolo
  • e per quelli che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura,

il massimale individuale è quello stabilito rispettivamente dal Regolamento UE n. 1407/2013 per il settore dell’autotrasporto, dal Regolamento UE n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019, per il settore agricolo e dal Regolamento UE n. 717/2014, per il settore della pesca e dall’acquacoltura. Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nell’elenco superi i limiti stabiliti – per il rispettivo settore di appartenenza - dai tre predetti Regolamenti, l’importo massimo fruibile è quello indicato nei medesimi Regolamenti.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.

 

 

 

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Pubblicato il 20/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse