Il tuo commercialista: Decreto Rilancio e credito di imposta 60% per gli affitti fino a maggio
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- Mercoledì13,Maggio,2020
Decreto Rilancio e credito di imposta 60% per gli affitti fino a maggio
Il Decreto rilancio estende il credito di imposta a tutti gli immobili non abitativi nella misura del 60% per i mesi di marzo aprile e maggio
Il Decreto Rilancio riprende il credito di imposta per le locazioni previsto dal decreto Cura Italia e lo estende a tutti gli immobili non abitativi, non solo quindi C/1, a tutte le attività di impresa e professionali che hanno subito un calo di fatturato, per i mesi di marzo aprile e maggio. Il credito di imposta torna ad essere del 60% e non del 100% come era stato annunciato nel giorni passati dal ministro Gualtieri.
Ma vediamo nel dettaglio:
stando a quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto anti covid denominato Decreto Rilancio sarà istituito un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:
- esercenti attività di impresa
- esercenti attività di arti e professioni
che abbiano ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente all'uscita del decreto in oggetto (ossia nell'anno 2019).
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:
- industriale
- commerciale
- artigianale
- agricola
- di interesse turistico
- o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
La misura del credito del credito dovrebbe spettare ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Va prestata attenzione al fatto che per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5), requisito non necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Va precisato che al fine di evitare duplicazioni del beneficio si prevede una non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Il credito di imposta potrà essere fruito con le seguenti modalità:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
- Ai sensi dei commi 7 e 8 al posto dell'utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per tutte le disposizioni applicative entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate