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Comunicati stampa

 

Decreto Rilancio e credito di imposta 60% per gli affitti fino a maggio

Il Decreto rilancio estende il credito di imposta a tutti gli immobili non abitativi nella misura del 60% per i mesi di marzo aprile e maggio

 

 

Il Decreto Rilancio riprende il credito di imposta per le locazioni previsto dal decreto Cura Italia e lo estende a tutti gli immobili non abitativi, non solo quindi C/1, a tutte le attività di impresa e professionali che hanno subito un calo di fatturato, per i mesi di marzo aprile e maggio. Il credito di imposta torna ad essere del 60% e non del 100% come era stato annunciato nel giorni passati dal ministro Gualtieri.

Ma vediamo nel dettaglio:

stando a quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto anti covid denominato Decreto Rilancio sarà istituito un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:

  • esercenti attività di impresa
  • esercenti attività di arti e professioni

che abbiano ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente all'uscita del decreto in oggetto (ossia nell'anno 2019).

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:

  • industriale
  • commerciale
  • artigianale
  • agricola
  • di interesse turistico
  • o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

La misura del credito del credito dovrebbe spettare ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Va prestata attenzione al fatto che per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5), requisito non necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Va precisato che al fine di evitare duplicazioni del beneficio si prevede una non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.

Il credito di imposta potrà essere fruito con le seguenti modalità:

  • in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
  • Ai sensi dei commi 7 e 8 al posto dell'utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per tutte le disposizioni applicative entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

COVID: Linee guida studi professionali per la Fase 2

Riepilogo da Confprofessioni per gli studi professionali delle azioni per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti

 

 

 

 Le principali azioni   per garantire la salute e la sicurezza dei  dipendenti degli studi professionali e ottemperare  alle misure previste dall’Autorità sono state riepilogate da un documento pubblicato  da Confprofessioni , che alleghiamo in  fondo a questo articolo.

Gli obblighi si possono suddividere in due aspetti principali: l'informazione ai dipendenti clienti sugli obblighi  per la protezione dal Coronavirus e la realizzazione degli obblighi stessi. In sintesi :

1. Informazione a dipendenti e utenti:   Il datore di lavoro è tenuto con l’affissione in un luogo  visibile dello studio  per  chiunque entri e  la consegna di un documento informativo ai lavoratori .  In caso di chiusura, per i dipendenti rimasti a casa puo essere raccomandabile inviarlo  prima del rientro per mail. L'informativa deve chiarire le disposizioni delle Autorità in merito a :

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente per Regione,  e di non poter rimanere in ufficio  se tali condizioni emergano dopo l'ingresso . 
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro  nell’accesso allo studio e per l'organizzazione del lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le  regole di igiene delle mani , utilizzare i DPI ecc.)

2.   Predisposizione  delle misure per il rispetto delle norme: 

  • fornitura dei dispositivi di protezione individuale, detergenti/ disinfettanti in entrata. I controlli della temperatura  in entrata non  sono obbligatori ma permessi , sempre nel rispetto della privacy del dipendente. 
  • Sanificazione  e aerazione degli ambienti  almeno giornaliera . Puo essere utile richiedere all'impresa di pulizie un documento che certifichi l'utilizzo di  prodotti conformi alla circolare del ministero della Salute  n. 5443-2020 e al Rapporto dell'Istituto superiore di sanità ("Utilizzare  panni in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi sapone e/o con alcool etilico con una soluzione di alcool etilico con un contenuto minimo del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. la candeggina sul mercato è generalmente al  5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici da pulire, tenendo in  considerazione la compatibilità con il materiale da detergere, l’uso e l’ambiente ".
  • Per i fornitori  procedure di ingresso, transito e uscita,  con percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Consigliabile concordare gli orari delle consegne in anticipo  e  limitare l’accesso dei corrieri .
  • Organizzazione del lavoro con spostamenti minimi del personale dal proprio posto, formazione a distanza, riunioni  in presenza solo ove assolutamente necessario.

 Particolare attenzione deve essere posta sul reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19:  il medico competente, previa presentazione di certificazione di  negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dalle singole Regioni  deve effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione o per valutare profili specifici di rischio.

 

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/05/2020

Fonte:Fisco e Tasse

 

Come compilare il modello RLI sulle locazioni immobiliari

Con risposta on-line l’Agenzia detta istruzioni operative per il quadro C dell' l’RLI per la Registrazione delle Locazioni degli immobili

 

 

L’Agenzia delle Entrate con risposta a faq on-line supporta un contribuente che con visura catastale relativa al proprio immobile, deve provvedere a compilare il “quadro C dati degli immobili” del modello RLI ossia il modello denominato Registrazione Locazioni Immobili

che serve a:

  • richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili
  • comunicarne eventuali proroghe
  • cessioni del contratto
  • risoluzioni o subentri

 

In particolare, l’Agenzia supporta punto per punto il contribuente dicendo, con visura catastale di fronte, di compilare nel modo seguente:

  • Numero immobile: Inserire il numero progressivo degli immobili locati nel contratto. In caso di una sola unità immobiliare indicare 1. In presenza di un immobile principale con una o più pertinenze, indicare prima l'immobile principale e poi le relative pertinenze.
  • Immobile / Pertinenza: In caso di immobile principale indicare 1, in caso invece di pertinenze indicare uno dei codici riportati nelle istruzioni relativo ai vari casi previsti.
  • Codice comune: Indicare il codice catastale del comune che può essere, a seconda dei casi, di 4 o 5 caratteri come riportato nella visura catastale. Ad esempio, D969 per la città di Genova; D969Q ove è presente una lettera aggiuntiva che individua catastalmente una particolare sezione censuaria della stessa città.
  • T/U (Terreni/Urbano): Indicare 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni, 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
  • I/P (Intero/Porzione): Indicare 'I' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare), 'P' se si tratta di porzione di immobile.
  • Sezione urbana/Comune catastale: Compilare questo particolare campo solo se nel documento catastale è presente il relativo dato ricordando che può essere composto sia da lettere che da numeri. La Sezione urbana può essere presente per alcuni immobili censiti nel catasto ordinario, mentre il codice del Comune catastale (da non confondere con il Codice Comune), riguarda esclusivamente gli immobili siti in alcune zone in cui vige il sistema tavolare (ad esempio nella provincia di Bolzano).
  • Foglio: Riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
  • Particella: Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Nel caso in cui la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato, riportare solo la prima particella corrispondente all'immobile principale.
  • Subalterno: Riportare se presente il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
  • In via di accatastamento: Barrare la casella se l'immobile è in via di accatastamento. In questo caso, inserire solo i dati conosciuti dell'immobile e la rendita presunta.
  • Comune e Provincia: Indicare la denominazione del comune amministrativo dove si trova esattamente l'immobile e la sigla della provincia (in caso di recenti modifiche territoriali o di comuni di nuova istituzione, il dato potrebbe essere diverso da quanto riportato nel documento catastale). Nel caso di immobile situato all'estero riportare lo Stato estero, la sigla EE nel campo relativo alla provincia, nonché l'indirizzo completo.
  • Categoria catastale: Riportare la categoria indicata nel documento catastale (ad esempio A3).
  • Rendita catastale: Riportare la rendita indicata nel documento catastale. Se l'immobile è in via di accatastamento indicare la rendita proposta o quella attribuita a fabbricati simili già censiti (c.d. rendita presunta). Per gli immobili iscritti al catasto terreni deve essere indicato il reddito dominicale.
  • Indirizzo e numero civico: Indicare dove si trova esattamente l'immobile, riportando tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), indirizzo e numero civico.

In allegato il modello RLI esempio completo di compilazione

 

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/05/2020

Fonte: Agenzia delle Entrate