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Comunicati stampa

 

Decreto Rilancio ed Ecobonus al 110%: detrazione, sconto in fattura o cessione del credito? Ecco come funziona

Le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, il miglioramento dell’efficienza energetica o antisismica, il rifacimento delle facciate, gli impianti solari e fotovoltaici, le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sono interessanti: ma quando spettano e qual è la modalità più conveniente? Ecco una sintesi

 

 

Il Decreto Rilancio varato dal governo Conte prevede il Superbonus al 110 per cento per le ristrutturazioni edilizie, i lavori di riqualificazione energetica e il miglioramento antisismico. Prevalentemente tutto in riferimento alla prima casa, anche se va precisato che possono rientrare nei benefici anche talune seconde case (in pratica quelle facenti  parte di un condominio). Sulla base delle disposizioni è possibile fruire di una detrazione, oppure di uno sconto in fattura o della cessione del credito.

 

Per una definitiva chiarezza in merito all’utilizzo delle previsioni bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità attuative, ma si può già fare una sintesi di come utilizzarle seguendo tra le altre le utili indicazioni fornite da Quifinanza.it.

 

Lavori del 2020 e 2021

Si parla di lavori sostenuti nel 2020 e 2021. Solo questi potranno godere della detrazione, dello sconto in fattura o della cessione del credito. I lavori in questione sono in particolare quelli di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico per i quali è prevista la nuova detrazione al 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

I lavori che rientrano

Sono quelli riguardanti le ristrutturazioni edilizie, ovvero i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Compresi anche i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sulle singole unità immobiliari. Per essere più pratici si tratta dei lavori a cui si applica il 50% di detrazione fino a un tetto di spesa di 96mila euro (ex articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/1986).

Quelli per l’efficienza energetica, ovvero i lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, pannelli solari, sostituzione impianti riscaldamento (interventi agevolati con l’ecobonus al 65% previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013).

Gli interventi antisismici, ovvero i lavori che riducono il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3, in base alla classificazione del rischio sismico (ex articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013).

I lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi i lavori di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ovvero i lavori agevolati con il nuovo bonus facciate introdotto dalla manovra 2020 (articolo 1, comma 219, legge 160/2019).

Rientrano inoltre l’installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter dl 63/2013).

 

La detrazione

Quando si tratta di tali lavori potrà essere applicata direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista: il 110%, il 65% e così via.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito

Al posto della detrazione si potrà tuttavia scegliere tra due altre possibilità

1)  Lo sconto in fattura

2)  La cessione del credito.

Nel primo caso la somma corrispondente alla detrazione prevista potrà essere scalata sul corrispettivo dovuto a chi ha effettuato il lavoro. Il fornitore della prestazione potrà a sua volta recuperare la somma applicando un credito d’imposta. Avrà anche la possibilità di una successiva cessione del credito ad altri, compresi istituti di credito o intermediari finanziari.

Nel secondo caso potrà esserci la trasformazione dell’importo corrispondente in credito d’imposta. Ci sarà la facoltà di cessioni successive ad altri, compresi istituti di credito o intermediari finanziari.

A proposito di compensazione

Il credito di imposta si potrà utilizzare anche in compensazione. Ciò avverrà in base alle rate residue di detrazione non fruite, e in base alla medesima ripartizione in quote annue con cui sarebbe avvenuta la detrazione. L’eventuale quota di credito d’imposta inutilizzata nell’anno si potrà fruire negli anni successivi. Non potrà però essere richiesta a rimborso.

Previsti controlli e recupero di quanto fruito indebitamente

Queste le disposizioni più importanti sull’argomento. La normativa varata col Decreto Rilancio contempla tuttavia, sarà bene non dimenticarlo, anche altre disposizioni come quelle inerenti i controlli e il recupero dei benefici indebitamente utilizzati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 maggio 2020

Fonte: TISCALI news

 

Cessione dei crediti di imposta: le regole nel Decreto Rilancio

Crediti di imposta cedibili ad altri soggetti comprese banche, per canoni locazione, adeguamento e sanificazione ambienti, botteghe e negozi

 

Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale   n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ord. n. 21entrato in vigore ieri 19 maggio prevede all’art 122 una sintesi delle modalità di utilizzo dei crediti di imposta anti covid previsti in queste settimane dai vari decreti e utili a fronteggiare la crisi di liquidità di imprese e lavoratori autonomi.

L’art 122 rubricato “Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19” stabilisce che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni suddette si applicano ai seguenti crediti:

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/97 e ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno NON può essere utilizzata negli anni successivi, e NON può essere richiesta a rimborso.

I poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari restano validi e si specifica che i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quando spettante per il credito.

Un  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni e cioè entro il 18 giugno, detterà le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Ecco tutte le attività che hanno diritto al credito di imposta

Il Decreto Rilancio prevede un credito di imposta fino a 80.000 euro sulle spese di adeguamento dei luoghi aperti al pubblico.

 

 

 

Il Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale di ieri 19 maggio 2020 introduce all’art 120 un nuovo credito di imposta denominato di “adeguamento degli ambienti di lavoro”.

Il credito compete nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro per beneficiario e spetta a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni, agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore


Ecco l'elenco dettagliato di tutte le attività a cui spetta il credito di imposta di cui all'Allegato 1 del Decreto Rilancio:

  • alberghi
  • villaggi turistici
  • ostelli della gioventù
  • rifugi di montagna
  • colonie marine e montane
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • gestione di vagoni letto
  • alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • ristorazione con somministrazione
  • attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • gelaterie e pasticcerie
  • ristorazione ambulante
  • ristorazione su treni e navi
  • catering per eventi, banqueting
  • mense
  • catering continuativo su base contrattuale
  • bar e altri servizi simili senza cucina
  • attività di proiezione cinematografica
  • attività delle agenzie di viaggio
  • attività di tour operator
  • servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
  • attività di guide e degli accompagnatori turistici
  • organizzazione di convegni e fiere
  • attività nel campo della recitazione
  • altre rappresentazioni artistiche
  • noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • attività nel campo della regia
  • altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • attività di biblioteche e archivi
  • attività di musei
  • gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • stabilimenti termali


Il credito riguarda tutte le spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19 descritte più in dettaglio nell’articolo “Decreto Rilancio e bonus per riaperture bar ristoranti, alberghi,cinema,teatri”

Ai sensi dell'Art 122 del Decreto in oggetto il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi incluse banche e istituti finanziari.

Le modalità per la cessione del credito di imposta saranno definitive in un decreto da emanarsi entro 30 giorni dall’uscita del Decreto Rilancio e cioè entro il 18 giugno 2020.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà individuare ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1 dell’art 120

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse