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Comunicati stampa

 Bonus 110% per lavori energetici e sismici trasformabile in credito di imposta cedibile

 

 

 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L’art. 119 del Decreto prevede un sostanziale incremento delle agevolazioni attualmente esistenti che ricadono generalmente nella definizione di detrazioni per la Riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013.

In via generale viene incrementato al 110% l’importo dell’aliquota della detrazione spettante per determinate tipologie di intervento destinate al risparmio energetico (in luogo degli usuali importi del 65%).

La detrazione interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (in luogo della consueta ripartizione in dieci quote annuali).

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni)  dalle case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci).

Con riferimento agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari la norma limita l’intervento alle sole prime case, lasciando invece aperta la possibilità di effettuare i lavori su immobili che non siano prima casa purchè non unifamiliari.

Per quanto attiene alla tipologia di interventi agevolabili, la norma precisa che trattasi di:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (cappotto termico) per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli ulteriori tipi di intervento di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (tipicamente la sostituzione di infissi esterni e schermature solari) nei limiti di spesa per ciascun intervento previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti.

I requisiti tecnici per fruire della detrazione impongono il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se ciò non risulta possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un perito abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Possono altresì godere della suddetta detrazione al 110% anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 in cinque quote annuali di pari importo per interventi:

  • relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione, oltre alle spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
  • di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di Riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche precedentemente citati. L’agevolazione è estesa anche all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici suddetti.
  • di installazione di infrastrutture per la ricarica di autoveicoli elettrici negli edifici tra gli aventi diritto, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di Riqualificazione energetica precedentemente citati.

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

L’art. 121 del Decreto prevede, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della usuali detrazioni, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, sino ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo dovuto stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondete importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale opzione può essere esercitata in relazione alle spese sostenute per interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia);
  • efficienza energetica (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
  • adozione di misure antisismiche (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
  • recupero e restauro della facciata di edifici esistenti, ivi inclusa quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (cfr. apposito paragrafo del presente documento).

Tale possibilità è generalmente fruibile dai medesimi soggetti che godono della specifica agevolazione citata, quindi anche dalle società commerciali per le agevolazioni loro spettanti.

Con riguardo alla trasformazione in credito d’imposta (fruibile in capo al fornitore o cedibile ad un istituto di credito) viene prevista la possibilità di utilizzo in compensazione da parte del cessionario sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal cedente e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal cedente medesimo. In linea generale la trasformazione in credito d’imposta ha l’obiettivo di risolvere il problema dei cosiddetti “incapienti” che perderebbero l’agevolazione per carenza di imposte da versare.

Si segnala tuttavia che la conversione della detrazione in sconto da parte del fornitore trova una difficoltà applicativa nella disposizione che prevede che il cessionario (fornitore) debba recuperare la quota di credito nell’anno di cessione senza possibilità di riportarlo agli anni successivi ovvero di chiederlo a rimborso, di fatto trasferendo il problema dell’incapienza sul fornitore. Tale criticità probabilmente renderà più verosimile l’ipotesi di cessione del credito a istituti finanziari.

Si segnala che i fornitori o gli altri soggetti cessionari rispondono solamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto; ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito degli ordinari poteri di controllo previsti dal DPR 600/1973, procederà alla verifica documentale della sussistenza del presupposti che danno diritto alla detrazione.   

La definizione delle modalità attuative delle suddette opzioni viene rimandata ad un emanando provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, precisando comunque che l’opzione per la cessione del credito dovrà esercitarsi in via telematica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI ALESSANDRO PEGORARO SISTEMASSOCIATI 

di Fisco e tasse

pubblicato il 28/05/2020

 

Resto al sud ulteriore contributo a fondo perduto nel Decreto Rilancio

Liquidità a fondo perduto per le imprese Resto al Sud: il decreto Rilancio prevede un ulteriore contributo a copertura del fabbisogno di circolante

 

 

L’art 245 del Decreto Rilancio prevede misure di sostegno per i beneficiari del programma Resto al sud istituito dall’art 1 del decreto-legge n 91/2017 (convertito con modificazioni dalla legge n 213/2017) recante misure urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno.

Scopo dell’art. 245 è quello di salvaguardare continuità aziendale e livelli occupazionali ai fruitori della suddetta misura, oltre che quello di far fronte alla crisi di liquidità scaturita dalla emergenza da covid 19.

I fruitori di Resto al Sud possono accedere (nei limiti di quanto previsto al comma 4 dello stesso art.245 del Decreto Rilancio) ad un ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del capitale circolante in misura, stabilita dal Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione pari a:

  • 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero professionali esercitate in forma individuale
  • 10.000 euro per ciascun socio fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni società

Stando a quanto previsto per avere accesso al contributo occorre rispettare le seguenti condizioni:

  • avere completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa
  • essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi in una delle dieci condizioni che determinano la revoca totale o parziale delle agevolazioni (previste dall’art. 13, co. 1, del D.M. n. 174 del 2017);
  • avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario pari al 65 per cento del finanziamento complessivo (che viene rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, ai sensi dell’art.7, co. 3, lett. b) e co. 4 del D.M. 174/2017.

Il contributo in oggetto viene erogato in una unica soluzione da Invitalia, soggetto gestore del programma, una volta effettuate le verifiche  sopra elencate, e contestualmente alla erogazione della quota a saldo (di cui allart11 comma 5 del Decreto 174/2017) ossia entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, ovvero entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta qualora sia stata completata l’erogazione delle risorse.

Ricordiamo che Resto al sud favorisce la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

L’incentivo è riservato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 45 anni e finanzia attività produttive (esercitate in forma individuale o di società) nei settori:

  • industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone
  • turismo
  • attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

Sono escluse le attività agricole e il commercio

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese con un limite di 50.000 euro per ogni richiedente, arrivando a un massimo di 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Per accedervi non ci sono bandi, scadenze o graduatorie ma le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo su specifica piattaforma attivata da Invitalia sul suo sito internet.

Il programma copre spese per:

  • ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa)
  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione
  • spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative), massimo 20% del programma di spesa.

Attenzione va prestata al fatto che non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono composte da:

35% di contributo a fondo perduto
65% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI 
(Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

SURE: approvato il piano per la cassa integrazione europea

Il Consiglio europeo adotta SURE lo strumento che sostiene temporaneamente l’incremento della spesa pubblica dei governi per i regimi di riduzione dell’orario lavorativo

 

 

Il Consiglio europeo ha adottato SURE (Support to mitigate unemployment risks in Emergency), lo strumento  destinato a sostenere temporaneamente l’incremento della spesa pubblica dei governi dei Paesi membri "connesso ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutarli a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, tutelare i dipendenti e i lavoratori autonomi (ndr compresi quindi i professionisti) dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito a seguito della pandemia di Covid-19″.

Sono stanziati   100 miliardi di euro  per integrare, quindi, le misure nazionali e le sovvenzioni normalmente erogate   nel quadro del Fondo sociale europeo . Inoltre, su richiesta dello Stato membro beneficiario e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione potrà rifinanziare in tutto o in parte il prestito inizialmente assunto o ristrutturare le corrispondenti condizioni finanziarie.

“La pandemia di Covid-19 costituisce una sfida eccezionale per l’Europa – si legge nel comunicato stampa pubblicato dal Consiglio europeo – in quanto mette a rischio la vita e i mezzi di sussistenza di numerose persone. Al di là delle implicazioni per la salute pubblica, la pandemia ha anche causato enormi perturbazioni economiche e sociali, obbligando molte imprese a ricorrere al sostegno pubblico per salvaguardare l’occupazione. SURE sarà una rete di sicurezza vitale per proteggere i posti di lavoro e i lavoratori, in quanto garantisce che gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari per finanziare misure di lotta contro la disoccupazione e la perdita di reddito, nonché alcune misure nel settore sanitario”.

Per fornire agli Stati membri richiedenti assistenza finanziaria a condizioni favorevoli, la Commissione raccoglierà fondi sui mercati internazionali dei capitali per conto dell’UE. I prestiti concessi a titolo di SURE saranno sostenuti dal bilancio dell’UE e da garanzie fornite dagli Stati membri in funzione della loro quota nell’RNL dell’Unione. L’importo totale delle garanzie sarà di 25 miliardi di euro.

SURE diventerà disponibile dopo che tutti gli Stati membri avranno fornito le loro garanzie e sarà in seguito operativo fino al 31 dicembre 2022. Su proposta della Commissione, il Consiglio può decidere di prorogare il periodo di disponibilità  per periodi supplementari di 6 mesi, se dovessero persistere  ancora gravi perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/05/2020

Fonte: Consiglio Unione Europea