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Comunicati stampa

 

Cessione del credito d'imposta nel Decreto Rilancio

La cessione del credito d'imposta: novità del Decreto Rilancio e prospettive applicative dell'Agenzia delle Entrate

 

 

Articolo a cura del Dott. Vincenzo Moccia - membro del Comitato Scientifico dell' IGS

L’art. 121 del DL 34/2020 dispone, quale importante innovazione alle modalità di fruizione delle detrazioni d’imposta contemplate dal precedente art. 119, la possibilità che le stesse, così come a vario titolo spettanti agli aventi diritto, siano trasformabili in credito d’imposta cedibile ovvero in sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi che, a sua volta, lo recupera sotto forma di credito d’imposta pure cedibile ad altri soggetti, ivi incluse banche e altri intermediari finanziari.

L’ultimo comma del già menzionato articolo 121 rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative, tanto della opzione per la trasformazione delle detrazioni fiscali o dello sconto praticato dal fornitore in credito d’imposta che di quelle relative alla cessione del credito conseguentemente ottenuto.

Considerato che il “destino” dell’importante innovazione introdotta sarà nettamente conseguente alla effettiva praticabilità delle disposizioni che saranno poste in campo, pare utile “ragionare”, sin da subito, tanto sui presupposti normativi già in essere che sulle ipotesi operative da venire, onde predisporre la organizzazione tecnica degli addetti ai lavori, ed esser pronti a  mettere in pratica quanto sarà poi effettivamente disposto dall’Agenzia delle entrate, anche in considerazione dei tempi sicuramente ristretti a disposizione per un uso efficiente ed efficace delle provvidenze in discorso.

 

I presupposti della norma già in vigore

L’emergenza sanitaria cui è incorso il paese, la gravissima crisi economica che ne consegue e la urgente necessità a mettere in campo importanti e fattivi provvedimenti per la ripresa, hanno indotto il governo a varare la “provvidenza” della detrazione d’imposta al 110 per cento per le spese relative a determinati interventi edilizi, finalizzati per lo più all’efficientamento energetico e statico degli edifici (art. 119 DL 34/2020), al tempo favorendone la fruizione tanto mediante l’opzione della sua trasformazione in credito d’imposta, tanto da parte del titolare della detrazione che del fornitore eventualmente subentrato nel relativo diritto in funzione del correlato sconto praticato in fattura, che della cedibilità a terzi del credito medesimo (art. 121 DL 34/2020).

I termini rilevabili dal decreto-legge in esame per la concretizzazione del credito e la possibile conseguente cessione a terzi sono così stigmatizzabili:

 

Detrazioni fiscali e credito d’imposta conseguente:

  1. I soggetti beneficiari della detrazione fiscale per le spese degli interventi specificatamente indicati, ovvero i fornitori subentrati nel relativo diritto di detrazione per effetto del correlato sconto praticato in fattura, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la conversione in credito d’imposta;
  2. Il credito d’imposta conseguente è usufruito, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate, con la stessa ripartizione di quote annuali con la quale sarebbe utilizzata la detrazione di cui al primo comma dell’art. 119, ove non fosse stata trasformata in credito d’imposta;
  3. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione e non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000;
  4. Conformemente alle modalità di fruizione della detrazione fiscale, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi;

Cessione del credito d’imposta:

  1. Il credito d’imposta conseguente alla opzione per la trasformazione delle detrazioni fiscali può essere ceduto ad “altri soggetti”, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  2. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui all’art. 119;  
  3. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in presenza di concorso nelle violazioni commesse dal soggetto beneficiario.

Gli obiettivi della facoltà a cedere il credito

Preso atto che un importante ostacolo  alla funzionalità dell’incentivo, già in corso da alcuni anni quale contributo alle spese sotto forma di detrazione d’imposta, era la relativa dilazione in cinque rate annuali costanti, la prima a partire dall’anno successivo a quello di effettuazione della spesa, e la sua capienza nelle imposte concretamente da pagare da parte del beneficiario, il legislatore, per renderlo effettivamente appetibile, non solo ne ha consentito la trasformazione in credito d’imposta e come tale utilizzabile in compensazione con pressoché ogni onere fiscale e previdenziale a carico del titolare ma ha aggiunto la facoltà a poter trasformare la detrazione in credito d’imposta pure cedibile a soggetti diversi, all’uopo elevando la detrazione e quindi il controvalore del credito al 110 per cento, proprio per comprendere nell’incentivo, già voluto per l’intera spesa, anche il costo di “sconto” conseguente alla sua cessione per l’immediata monetizzazione.

Ipotesi operative per una efficiente praticabilità di cessione del credito

Se tale è lo scopo delle notevoli innovazioni introdotte dal legislatore, è necessario che le disposizioni attuative chiariscano e, forse meglio, completino gli aspetti operativi, rendendone fluida l’effettiva praticabilità e per la quale possono tornare utili le seguenti ipotesi su alcuni aspetti operativi.

 

Certificazione del credito

La cedibilità del credito d’imposta e quindi il fatto che soggetti terzi possano disporne in maniera concreta ed effettiva, comporta la necessità che lo stesso trovi una sorta di formale certificazione da parte della Agenzia delle Entrate che, fermo restando la riserva di cui al terzo comma dell’art. 121 del DL 34/2020, consenta di fatto  all’acquirente di contare su di un credito effettivo e di dover valutare unicamente l’aspetto finanziario dell’operazione ovvero il “valore di sconto”, inoltre la certificazione dovrebbe indicare anche la ripartizione del credito per le singole quote negli anni relativi.

Fondamentale a riguardo, risulterà la puntuale disposizione circa le modalità di esecuzione dell’asseverazione di cui al comma undici dell’art. 119 del DL 34/2020, con particolare riguardo agli elementi documentali che il professionista dovrà certificare, della loro formalizzazione nell’atto di asseverazione e conseguente alligazione.

 

Identificazione del credito

Nel mentre la fruibilità del credito in capo al detentore del relativo diritto ne comporta automaticamente la relativa attribuzione, la intervenuta cedibilità a soggetti diversi, e anche a più di uno come si ipotizza di seguito, comporta la necessaria oggettiva identificazione del credito, con l’attribuzione di un apposito codice e l’iscrizione in una sorta di “registro” cui annotare tanto la prima iscrizione, per valore intero e anni di fruizione, che l’utilizzo da parte del relativo titolare ovvero le cessioni eventualmente intervenute.

Tanto consentirà, da un lato, all’amministrazione finanziaria di monitorare agevolmente il corretto uso del credito d’imposta e anche la sua possibile scomposizione in “sottoquote” per eventuali cessioni parziali del credito funzionali alle esigenze del titolare e, dall’altro, al soggetto acquirente di disporre di una “visura” aggiornata dello stato del credito.

 

Esecuzione della cessione

Quanto innanzi ipotizzato rende altresì facilmente possibile che le emanande disposizioni contemplino tanto la cessione parziale del credito che la “rivendita” dello stesso da parte del cessionario o anche dei cessionari che se ne susseguano, annotando i relativi passaggi e il contestuale riscontro del corretto valore della parte ceduta quale effettivo intero o residuo in possesso dell’ultimo cedente, il tutto al fine di facilitare la “circolazione” dei crediti d’imposta e preservarne il valore, ché diversamente resterebbe appannaggio dei soli enti finanziari in grado di acquisirli e “ricollocarli” e delle condizioni conseguentemente da loro offerte.

 

Modalità della cessione

Da ultimo, resta evidente che ove le modalità attuative disponessero in maniera possibile alle predette ipotesi operative, essenziale tornerebbe la puntuale disciplina delle modalità della cessione dei crediti d’imposta, che nel rispetto delle disposizioni civili e dell’esigenza telematica già prevista dal legislatore, completino l’iter procedurale in maniera semplice, ovvero privatistica, se mai garantita da una integrazione di quanto già previsto dal comma undici dell’art. 119 del DL 34/2020, estendendo l’asseverazione dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, alla certificazione dello stato del credito, così come risultante dal “registro” cui lo stesso è stato in precedenza iscritto e con obbligo di contestuale aggiornamento telematico.

Conclusione

Come accennato in premessa la nuova detrazione d’imposta al 110 per cento della spesa sostenuta costituisce un importante fattore per l’incentivo alle relative opere e per la ripresa delle attività imprenditoriali connesse e collaterali, cui le modalità di fruizione, trasformazione in credito d’imposta e facoltà di cessione del credito, ne sono altresì la parte essenziale. Fare in modo che le nuove incentivazioni offerte siano atte allo scopo e non subiscano penalizzazioni dalle disposizioni attuative, vanificando l’obiettivo chiaro del legislatore, diviene quindi una esigenza imprescindibile, pur nella altresì perfetta esigenza di controllo e monitoraggio del corretto uso della provvidenza in esame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 08/06/2020

di Istituto per il Governo Societario

Fonte: Fisco e Tasse

 

Effetto Covid sul fisco: nei primi 4 mesi 5.600 miliardi in meno di entrate

I dati del Mef: "La variazione negativa riflette le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La sensibile diminuzione di gettito si è accentuata nel mese di aprile (-22,1%)".

 

 

Nel periodo gennaio-aprile 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 123,730 miliardi di euro, segnando una riduzione di 5,651 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-4,4%). E' quanto riferisce il Mef. 

 

La variazione negativa - spiega il ministero dell'Economia - riflette le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La sensibile diminuzione di gettito, già riscontrata nel mese di marzo (-7,3%), si e' accentuata nel mese di aprile (-22,1%) per gli effetti del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 23, che ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti esercenti attivita' di impresa, arte o professione, fiscalmente domiciliati nelle zone colpite dall'emergenza.

In particolare, nel mese di aprile, le imposte indirette hanno fatto segnare complessivamente una variazione negativa pari a -36,3% imputabile principalmente al risultato dell'IVA sugli scambi interni (-2.941 milioni di euro), dovuto sia al complessivo peggioramento congiunturale, sia al rinvio dei versamenti Iva per i soggetti, fiscalmente domiciliate nelle zone colpite dall'emergenza, con ricavi e compensi non superiori a due milioni di euro.

Nel dettaglio, le imposte dirette ammontano a 71,687 miliardi di euro, con una crescita di 2,654 miliardi (+3,8%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Il gettito Irpef si e' attestato a 63,025 miliardi di euro (-0,6%). La flessione e' riconducibile principalmente all'andamento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (-3,9%) e delle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (-6,6%), mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico registrano un incremento pari al 3,6%.

 

Tra le altre imposte dirette vanno segnalati gli incrementi dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+1,064 miliardi di euro), dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+815 milioni di euro) che riflettono le performance positive dei mercati finanziari nel corso del 2019 e dell'imposta sostitutiva dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro), il cui incremento e' determinato dai risultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2019 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 05 giugno 2020

Fonte: AGI Agenzia Italia

 

Mobilità eco-sostenibile, bonus bici e monopattini Decreto Rilancio

Non solo bonus bici e monopattini come misure anti covid ma anche disposizioni a vantaggio di traffico e ambiente nel Decreto Rilancio

 

 

All’art 229 il Decreto Rilancio (Decreto Legge n 34) in vigore dal 19 maggio scorso, parla di “Misure per incentivare la mobilità sostenibile” alternative al trasporto pubblico locale che di sicuro recano intenzioni anti covid, viste le regole di distanziamento sociale che ci hanno interessato in questi mesi, ma anche provvedimenti a più ampio spettro e a vantaggio dell’ambiente.

 

Vediamole nel dettaglio:

  • il buono mobilità utilizzabile dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di biciclette, veicoli a propulsione elettrica e servizi di mobilità condivisa. Per sapere come beneficiarne si legga l’articolo “Bonus mobilità bici e monopattini: sconto del 60%”
  • estensione alla riseistemazione delle piste ciclabili di uno stanziamento già previsto ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DL n 11/2019.
  • 50 milioni di euro per il 2020 sul fondo denominato Programma sperimentale buono mobilità istituito per finanziare il bonus mobilità riducendo le missioni climalteranti
  • modifiche al codice della strada in merito alla circolazione delle biciclette con anche l'introduzione della definizione di corsia ciclabile e la introduzione finalmente della “casa avanzata” ossia una linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto a quella di tutti gli altri veicoli (questo al fine di rendere più sicure le strade per gli utilizzatori di biciclette)
  • l’adozione da parte delle imprese o pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti in una singola unità locali e ubicate nelle aree urbane (ossia capoluogo di regione, città metropolitana, capoluogo di provincia ovvero comune con più di 50.000 abitanti) di un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale (da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno) e la nomina di un mobility manager che possa poi provvedere alla sua attuazione.

 

Attenzione va prestata al fatto che tale piano ha lo scopo di ridurre l’utilizzo del mezzo privato individuale favorendo decongestionamento del traffico e riducendo inquinamento.

Secondo quanto dichiarato dal Coordinamento ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) degli assessori alla mobilità e al trasporto pubblico si chiede proprio alla luce della bontà di questi interventi inseriti nel Decreto Rilancio uno “sforzo straordinario” al Governo in vista della conversione in legge del decreto in oggetto perché occorre aiutare i cittadini che scelgono di muoversi rispettando le regole per contrastare l’emergenza sanitaria, ma anche evitando il traffico e l’inquinamento.

Molti Comuni, secondo quando dichiarato sul sito ANCI dallo stesso cordinamento degli assessori, stanno già provvedendo a realizzare ulteriori piste ciclabili dando concretezza alle misure del Decreto Rilancio e i cittadini le stanno utilizzando perciò si auspicano ulteriori misure concrete affinché la bicicletta, mezzo di trasporto che nelle città permette di mantenere la sicurezza per il COVID-19 ma nello stesso tempo di togliere traffico e non inquinare, possa essere al massimo incentivata creando quartieri a mobilità dolce e sicura (zone trenta e strade residenziali).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/06/2020

Fonte: Fisco e Tasse