Ecco come effettuare i calcoli.
Per i contribuenti che fruiscono della norma del decreto Rilancio che dà la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 e il primo acconto 2020, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per il 2020 il primo acconto "figurativo" da scomputare non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E’ uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 27/E/ del 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate, anche con alcuni esempi, fornisce i chiarimenti per effettuare correttamente i calcoli.
In base a quanto previsto dal decreto Rilancio (art. 24, D.L. n. 34/2020), per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro, non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi periodo d’imposta 2020), nella misura del 40% (o 50% per i soggetti ISA).
L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. L’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Questa norma, semplice nella sua definizione, ha creato qualche problema interpretativo nella sua applicazione pratica. Problema dovuto al fatto che ai fini del calcolo degli acconti oltre al metodo storico è possibile ricorrere, appunto, anche al metodo previsionale.
Se a ciò si aggiunge che con un’altra disposizione (art. 20, D.L. n. 23/2020 - decreto Liquidità) è stato disposto che non si applicano sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso, è evidente che i calcoli si complicano a dismisura.
Per venire incontro alle richieste dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 27/E del 18 ottobre 2020 è ritornata sull’argomento (dopo averlo già affrontato nella circolare n. 25/E/2020), questa volta, però, con alcune
esemplificazioni che risultano molto utili per capire pienamente i vari intrecci tra le suddette norme.
Proviamo, dunque, partendo dall’esame delle norme, a fare qualche esempio di calcolo ispirandoci alla predetta circolare.
Le disposizioni agevolative sul saldo e acconto IRAP
Come accennato, non è dovuto il versamento:
- del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Non hanno diritto all’abbuono:
- le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione netta secondo l’art. 7, D.Lgs. n. 449/1997;
- le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
- gli intermediari finanziari (banche, confidi, operatori di microcredito, ecc.).
Inoltre, sono esclusi tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto legge (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il 2019).
Da evidenziare anche che il decreto Liquidità, in precedenza, aveva stabilito che con riferimento agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi acconti 2020), non si applicano le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione. Tale norma riguarda sia l’IRAP ma anche le altre imposte dirette derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.
In definitiva, volendo sintetizzare, la situazione ai fini IRAP per i contribuenti che applicano le suddette agevolazioni è la seguente:
- non si calcola (e versa) il saldo 2019 e il primo acconto 2020 (in misura pari al 40% o 50% per i soggetti ISA);
- è dovuto il secondo acconto 2020, da calcolare in misura pari al 60% (o 50% per i soggetti ISA);
- il primo acconto figurativo va scomputato ai fini del calcolo del saldo 2020, anche se di fatto non è stato versato.
Effetti dell’eventuale calcolo degli acconti con il metodo previsionale
Partendo da tale quadro normativo, va ricordato che il calcolo degli acconti d’imposta, generalmente si effettua sul dato storico (ovvero sulla base dell’imposta dovuta in dichiarazione per l’anno precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto).
Però, c’è la possibilità di utilizzare il metodo previsionale: in tal caso, assumendosi il rischio di eventuali valutazioni errate passibili di sanzioni, il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso.
Si considerano, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.
In tal caso, il contribuente versa il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se soggetto ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% se soggetto ISA) e del secondo acconto corrisposto.
Come calcolare l’acconto di novembre e il saldo 2020
Tenendo conto di quanto fin qui detto, e traendo spunto dagli esempi riportati nella circolare (alla quale si rimanda per un quadro completo dei vari casi), proviamo a fare qualche esemplificazione numerica.
Attenzione: secondo l’interpretazione dell’Agenzia, sia che si applichi il metodo storico che quello previsionale il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (o il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
In altre parole, occorre utilizzare il metodo storico, sempre che, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020.
E ciò, come spiegato nella circolare n. 27/E, perché si vogliono evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).
Data di pubblicazione: 20/10/2020
Fonte: Ipsoa