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Comunicati stampa

 

Decreto Liquidità: autocertificazione per velocizzare finanziamenti SACE

Il decreto Liquidità prevede una dichiarazione sostitutiva, anche ai fini antimafia, per snellire le richieste di finanziamenti rivolti a SACE

 

 

L’art. 1 bis della legge di conversione del Decreto Liquidità avvenuta in data 5 giugno scorso con Legge n.40 ha previsto che le imprese richiedenti i finanziamenti garantiti SACE, possono attestare alla Banca i requisiti richiesti attraverso una autocertificazione valida anche ai fini antimafia, con lo scopo di sollevare le banche dallo svolgere le istruttorie e rendere piu' snelli e veloci l'erogazione dei finanziamenti richiesti.

 

Nella dichiarazione il titolare o il legale rappresentante della impresa richiedente dovrà indicare quanto segue:

  • che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
  • che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
  • che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
  • che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
  • che ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al dlgs n. 159 del 2011), il titolare, il legale rappresentate e gli altri organi decisionali non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del medesimo codice (ovvero sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale);
  • che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni (art. 12, comma 2, dlgs 74/200).

Il comma 4, dello stesso articolo sancisce che i controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali saranno disciplinati con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il MEF e SACE.

Questa autocertificazione andrà tempestivamente inviata a SACE.

Il comma 5 dello stesso articolo sancisce invece che fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/06/2020

 

Fonte: Fisco e Tasse

 

Credito d’imposta Euroritenuta e altri crediti d’imposta-modello Redditi 2020

Nel quadro CR del modello Redditi PF si espongono i crediti di imposta cui il contribuente ha diritto

 

 

Il nuovo modello Reddito PF 2020 revisiona il quadro CR, dedicato ai Crediti di imposta: nel seguito le novità e alcune indicazioni sulla compilazione del quadro, con particolare attenzione al credito d’imposta Euroritenuta.

Il quadro CR della dichiarazione dei Redditi delle Persone fisiche è quel quadro destinato all’esposizione ed al calcolo dei crediti di imposta di cui ha diritto ad usufruire il contribuente.

La compilazione del quadro è tendenzialmente molto semplice, dalla sezione II alla sezione XI è dedicato un rigo per ognuno delle più frequenti tipologie di crediti di imposta di cui è possibile usufruire:

In ogni rigo, dovranno essere inserite, per ogni credito di imposta di cui il contribuente vorrà usufruire, le informazioni minime richieste per lo specifico credito, in base alle istruzioni per la compilazione del modello.
Il rigo CR31 alla sezione XII, chiamato Altri crediti di imposta, è un rigo residuale, in cui potranno essere esposti i crediti di imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.

 

 

Le novità del 2020 del quadro CR

Nella sua struttura il quadro è rimasto fondamentalmente invariato. Rispetto al 2019 sono stati soppressi i righi CR13 e CR18, crediti di imposta per Mediazioni e per Ape, i quali adesso confluiscono nel rigo CR31 “Altri crediti di imposta”.

Più nello specifico, quest’anno, il rigo CR31 potrà essere utilizzato per indicare quattro diverse tipologie di crediti di imposta, ognuno caratterizzato da un codice che dovrà essere inserito nel campo 1 del rigo CR31:

credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali
2 credito d’imposta Ape
credito d’imposta sport bonus
credito d’imposta bonifica ambientale

La compilazione del rigo si completa indicando nella colonna 2 l’importo, nella colonna 3 la parte del credito di imposta utilizzato in compensazione con modello F24, nella colonna 4 la quota del credito ricevuto per trasparenza.

Infine il rigo CR30 è adesso destinato al “Credito di imposta euroritenuta”.

La compilazione del rigo risulta molto semplice bastando indicare in colonna 1 il residuo dalla precedente dichiarazione, in colonna 2 il credito maturato nel 2019, in colonna 3 l’ammontare del credito utilizzato in compensazione tramite modello F24 e in colonna 4 l’ammontare del credito residuo.

 

Cos’è il credito d’imposta Euroritenuta

Il cosiddetto “Credito di imposta euroritenuta” è un credito di imposta che è stato previsto con il fine di eliminare la doppia imposizione che può derivare, in capo al contribuente, nel caso in cui a questi venga applicata l’Euroritenuta.

L’Euroritenuta è appunto una ritenuta che viene applicata, a titolo di tassazione, ai redditi da risparmio (gli interessi) in alcuni paesi europei e in alcuni paesi extra europei.

Nello specifico questa ritenuta alla fonte è applicata sui pagamenti, aventi ad oggetto interessi, effettuati in Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra, in favore di soggetti residenti in Italia.

Nel caso in cui i redditi da interessi provenienti dai paesi che applicano la Euroritenuta alla fonte concorrano a formare il reddito complessivo imponibile del modello Redditi del contribuente persona fisica, il credito di imposta sarà determinato in base alle disposizioni previste dall’articolo 165 del TUIR, il quale al comma 1 prescrive che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 10/06/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Iva ordinaria sul servizio di lettura dei ripartitori di calore nei condomini

L’agenzia delle entrate risponde ad interpello sui ripartitori di calore dicendo che il loro servizio di lettura non è soggetto ad aliquota agevolata come invece è la loro installazione.

 

 

La prestazione di lettura dei ripartitori di calore nei condomini privati NON è soggetta ad aliquota agevolata del 10% come è invece la installazione degli stessi ripartitori, in quanto la prima prestazione non è considerata operazione accessoria alla seconda.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con risposta n 163 ad interpello del 3 giungo scorso.

Ciò che veniva chiesto dall’interpellante era se il servizio di lettura dei ripartitori di calore potesse essere considerato una prestazione accessoria rispetto alla installazione degli stessi e quindi usufruire della agevolazione sull'IVA.

Si ricorda che il DPR n 380/2001 è la normativa di riferimento per la definizione delle varie tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’individuazione delle tipologie di interventi agevolati. L’installazione dei ripartitori di calore è tra quelle soggette ad aliquota agevolata del 10% in quanto rientra tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ossia rientra tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su tali immobili.

In particolare l’installazione dei ripartitori di calore consiste in un intervento volto ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e perciò soggetto ad aliquota IVA ridotta.

L’agenzia nella risposta n 163 ad interpello ha chiarito per rispondere all'istante quale sia da considerarsi una prestazione accessoria e cioè quella per la quale ricorrono i seguenti requisiti:

  • l'operazione deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;
  • l'operazione deve essere resa direttamente dal soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
  • l'operazione deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.

Inoltre, nel rispondere all' interpello l'agenzia ha fatto richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11 gennaio 2001, C-76/99 secondo la quale una prestazione deve essere considerata "accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore".

Analizzati gli elementi che configurano la accessorietà anche alla luce della sentenza suddetta l’agenzia ha ritenuto che per avvalersi della medesima aliquota IVA agevolata non può essere sufficiente una “generica utilità” della prestazione accessoria rispetto all'attività principale, unitariamente considerata, ma è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale ossia abbiano una stessa funzione.

Per questi motivi non vi è accessorietà tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni e la prestazione di installazione dei ripartitori stessi e il servizio di lettura deve essere assoggettato ad IVA con l'aliquota ordinaria del 22%.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 09/06/2020

Fonte: Fisco e Tasse