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Comunicati stampa

 

Decreto Rilancio, l’agevolazione Irap e il trattamento contabile

L'abolizione del saldo e acconto Irap in scadenza il mese di giugno 2020: aspetti contabili per l'iscrizione in bilancio del saldo e acconto

 

 

Il decreto Rilancio stabilisce all’articolo 24 che: non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

La norma dispone circa il pagamento del saldo dell’IRAP relativo all’anno di imposta 2019, stabilendo che non è dovuto.

L’agevolazione riguarda solamente i soggetti che hanno conseguito ricavi, quelli di cui al primo comma dell’articolo 85 (o compensi di cui all’articolo 54 nell’ambito del lavoro autonomo) per un ammontare non superiore a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

I risvolti contabili dell'abolizione dell'Irap di giugno

Ai fini contabili per i bilanci ancora non approvati, e che sono relativi all’esercizio appena chiuso, non cambia nulla, stando al tenore letterale dell’articolo 27 si deve ritenere che l’imposta è comunque dovuta e andrà iscritta per i’intero importo; in conseguenza di ciò nei bilanci avremo, da un lato, i crediti per gli acconti anticipati e pagati nel corso del 2019 e dall’altro il debito tributario iscritto per competenza.

Nel caso in cui la società in sede di compilazione della dichiarazione IRAP, per l’esercizio 2019, risulterà a credito, usufruendone nel rispetto delle regole vigenti o chiedendolo a rimborso, chiuderà il debito tributario e il conto degli acconti, iscrivendo la differenza ad un conto contabile denominato credito IRAP 2019 in compensazione (o rimborso).

All’opposto, se la redazione del modello di dichiarazione farà emergere un debito, a titolo di saldo dell’IRAP, il contribuente (impresa in contabilità ordinaria o società) dovrà iscrivere nel 2020 una sopravvenienza attiva per importo dovuto a titolo di saldo,  che secondo la norma in esame non sarà dovuto,  inoltre è doveroso evidenziare che l’OIC 29 al paragrafo 60 recita che “Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”

Pertanto e solo nell'ipotesi in cui l'impresa dovesse risultare a debito (non andranno fatte modifiche se l'impresa risulta a credito), dovendo corrispondere un saldo a titolo di IRAP, in ossequio al testo dell’OIC 29 se il progetto di bilancio è stato definito e si è in attesa di fare l'assemblea, il bilancio non deve essere cambiato; in tal caso si agirà direttamente sulla contabilità nel 2020, registrando una sopravvenienza attiva pari alla parte di tributo non pagato. Viceversa se il progetto di bilancio non è stato redatto si dovrà intervenire sulla contabilità nel 2019 e si dovrà variare l'iscrizione dell'IRAP adeguando, sia il costo che il debito, al minor valore pari alla somma degli acconti versati, in modo da non far emergere alcun importo dovuto.

Le criticità dell'abolizione del saldo e acconto Irap di giugno

Agire sul saldo, a parere di chi scrive, non è stata una scelta di grande rilievo economico, perché in questo modo si tende ad aiutare le imprese che nel 2019 hanno conseguito un aumento della base imponibile IRAP e quindi un incremento della performance economica (maggiori ricavi o minori costi e quindi maggiore efficienza).

Per poter agevolare tutte le imprese allo stesso modo, si sarebbe dovuto agire sull’aliquota dell’imposta disponendo, anche a parità di gettito e quindi senza impegnare ulteriormente i conti dello stato, una riduzione dell’imposta dovuta.

In questo modo si sarebbero agevolate sia le imprese che hanno conseguito un incremento della base imponibile, nel confronto tra l’esercizio 2018 e il 2019, che le imprese che hanno avuto un risultato meno lusinghiero. Quest’ultime avrebbero avuto un maggior credito, mentre le prime avrebbero pagato di meno, ma non si sarebbe trasferito tutto il vantaggio solo alle imprese del primo tipo.

La norma prevede che il beneficio commentato non si applica alle banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Si ricorda, infine, che non è dovuta la prima rata di acconto IRAP che imprese e lavoratori autonomi dovranno corrispondere entro il prossimo mese di giugno. Riguardo agli acconti di imposta si deve ricordare che questi erano già stati interessati da recenti disposizioni, in particolare dal Decreto Liquidità che all’articolo 20 ha previsto che le norme in tema di sanzioni e interessi, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti relativi alle imposte dirette, non si applicheranno qualora l’importo versato non risulti inferiore all’80% di quanto dovuto in base alla dichiarazione del periodo di imposta relativo all’anno in corso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Bonus Vacanze 2020 nel Decreto rilancio: come funziona e a chi spetta

Per dare sostegno al settore del turismo in Italia, il Governo ha previsto un bonus vacanze di 500,00 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro; vediamo come funziona

 

 

Nel Decreto Rilancio, approvato il 13 maggio, è previsto per il 2020 il riconoscimento di un credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500,00 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:

  • dalle imprese turistico ricettive,
  • nonché dagli agriturismo
  • e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare, ed è attribuito nella misura massima di 500,00 euro per ogni nucleo familiare, l'importo del quale diminuisce per nuclei familiari più ristretti, ovvero:

  • per nuclei familiari composti da due persone il credito scende a 300,00 euro
  • per nuclei familiari composti da una persona il credito scende a 150,00 euro

 

Le condizioni per usufruirne

Il credito è riconosciuto, a pena di decadenza alle seguenti condizioni:

  1. le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

 

Modalità di utilizzo

Il credito è fruibile:

  • nella misura dell’80%, d’intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
  • e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi

Lo sconto viene poi rimborsato alla struttura ricettiva che ha fornito i servizi, sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con la possibilità di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 Da ieri possibile l’invio del 730 precompilato

730 precompilato dall’Agenzia o integrabile, operativo da ieri per più di un milione di contribuenti.

 

 

Stando a quanto dichiarato con comunicato stampa di ieri dell’Agenzia delle Entrate, più di un milione di contribuenti potrà utilizzare da casa attraverso pc, tablet o smartphone il servizio online per il modello 730 precompilato.

La scadenza per l’invio del 730 è il 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda il modello Redditi ok alle modifiche ma l’invio sarà possibile dal 19 maggio al 30 novembre prossimo.

Da ieri 14 maggio i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone.

Per farlo è necessario avere alternativamente:

  • le credenziali dell’Agenzia (nome utente, password e pin dei servizi online)
  • le credenziali dell’INPS,
  • Spid o Carta Nazionale dei Servizi.

Sempre da ieri l’Agenzia ha messo a disposizione una giuda con tutti i passi da seguire per inviare la propria dichiarazione e contenente informazioni su come richiedere le abilitazioni necessarie e come verificare il rimborso spettante.

 

SCARICA QUI LA GUIDA SUL 730 PRECOMPILATO

Dettagli disponibili anche su come annullare un 730 già inviato, in caso sia stato commesso un errore, e su come predisporre una dichiarazione congiunta.

Nella guida sono indicate tutte le scadenze e le novità di quest’anno oltre ai vantaggi del “fai da te”.

Attenzione va prestata al fatto che inviando tempestivamente il 730 si potrà avere un rimborso se spettante già nella prossima busta paga di luglio o sulla pensione di agosto.

Vista la crisi di liquidità da covid di molti datori di lavoro il Decreto Rilancio prevede di optare nel 730 la possibilità di ricevere questo rimborso dall’Agenzia delle Entrate.

In questo caso il rimborso arriverà, secondo quanto dicono le istruzioni, entro 6 mesi dalla richiesta ossia entro marzo 2021.

 

 

 

 

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Pubblicato il 15/05/2020

Fonte: Agenzia delle Entrate