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Comunicati stampa

 INAIL: rendita da adeguare anche oltre le richieste

La prestazione INAIL va adeguata alla effettiva misura dell'inabilità al lavoro riscontrata, dice la Cassazione Sentenza 2711/2020

 

 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2020, n. 2711, ha  puntualizzato che il sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all’esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all’effettiva misura della riduzione dell’attitudine al lavoro.   Quindi, in sede di giudizio , sia per prima liquidazione che revisione,  l’oggetto  resta l'accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa. Per questo non è influente la percentuale richiesta in prima istanza  dall'assicurato , mentre va adeguatamente valutato l'eventuale aggravamento che può essersi verificato nel corso del susseguirsi delle procedure legali .

Il caso specifico riguardava un lavoratore  vittima di due infortuni nel 2006 per il quale la Corte di Appello di Roma aveva corretto la sentenza di primo grado , condannando l'Inail alla costituzione della  rendita unificata  per una invalidità pari al 16 come da richiesta e da esito della  consulenza tecnica con riferimento al periodo sino al 2007.  Non aveva invece accolto la nuova perizia tecnica effettuata per il secondo grado di giudizio del  2008  secondo la quale la percentuale invalidante  era aumentata al 26% ,  in quanto il ricorrente  non aveva fatto riferimento ad ulteriori maggiori percentuali. 

I giudici della suprema Corte cassano tale conclusione, basata su considerazioni di procedura legale,  in quanto contrasta con il principio fondante della normativa sull'assicurazione contro gli infortuni, per due motivazioni complementari, sia di ordine etico che economico,  infatti affermano che: 

  1. "La percentuale invalidante richiesta in sede del primo giudizio non può  vincolare il giudice, il quale non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. qualora  riconosca quella effettivamente accertata in giudizio, seppure  superiore alla prima.
  2. Inoltre, questa  Corte ha chiarito che la disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli  aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel  corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un  principio di economia processuale applicabile anche alle domande  aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall'INAIL ".

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 10/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale: ecco il testo

Emergenza Coronavirus: il Decreto Liquidità imprese finalmente in Gazzetta Ufficiale, ecco il testo del DL dell'08.04.2020 n. 23 che entra in vigore oggi

 

 

 

Alle 2 di stanotte, il Decreto Liquidità (DL dell'8 aprile 2020 n. 23), varato lunedì 6 aprile dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti, per un valore di 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese e professionisti, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è stato pubblicato in GU (Serie Generale n. 94 dell'08.04.2020), ed entrerà in vigore oggi 9 aprile.

Il testo è suddiviso in 6 Capi e 44 articoli in particolare:

  • Capo I - Misure di accesso al credito per le Imprese
  • Capo II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19
  • Capo III - Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
  • Capo IV - Misure fiscali e contabili
  • Capo V - Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali
  • Capo VI - Disposizioni in materia di salute e lavoro

Oltre a questo, è stato pubblicato anche il Decreto Scuola (Decreto dell' 08.04.2020 n. 22) contenente misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, che qui alleghiamo.

 

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 23 del 08/04/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 

 

 

Decreto Liquidità: deleghe digitali per ISEE e 730 precompilato

Per l'emergenza consentito a CAF e intermediari acquisire le deleghe e i documenti dei contribuenti in formato digitale con autorizzazioni anche via messaggio

 

 

Il decreto "Liquidità" approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile all'Art.25 (Assistenza fiscale a distanza) prevede , stando alla bozza attualmente disponibile,  che per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria   i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati , possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati:

  •  la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta  relativa al 2019 
  • la copia della documentazione necessaria,
  • copia del documento di identità.

Inoltre, in caso di necessità, come ad esempio in mancanza di scanner e stampanti che consentano di inviare copia  dei documenti completi della firma, il contribuente può inviare anche  una " autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza" . Cio significa ad esempio utilizzando un messaggio audio o  un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto o depositando il tutto in cartelle condivise nel cloud dell'intermediario.

 Le stesse modalità  sono consentite anche  per autorizzare  la presentazione, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS per conto del contribuente da parte dell'intermediario (E' il caso delle indennità 600 euro  per autonomi e lavoratori stagionali agricoli e dello spettacolo  , oltre che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, la presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. ).

La norma specifica che una volta cessata l’attuale situazione emergenziale, resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle  deleghe e della documentazione con le modalità ordinarie 

La disposizione  non ha effetti finanziari  considerato che non incide sui versamenti e che, in ogni caso, ha carattere infra-annuale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 08/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse