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Comunicati stampa

 

Turismo e Coronavirus: stop contributi fino al 1 aprile

Il decreto legge 9 2020 prevede la sospensione degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assitenziali per le imprese del turismo in tutta Italia

 

 

 

 

L' epidemia di Coronavirus   sta costringendo il Governo a un progressivo ampliamento delle misure di alleggerimento degli adempimenti e sostegno economico alle aziende coinvolte . Dopo il primo decreto legge (6-2020)  e relativi decreti presidenziali e ministeriali con le misure soprattutto per la zona rossa dei comuni focolaio nel Lodigiano e nel Veneto, un nuovo decreto-legge, il 9 2020 del 2 marzo,  ha portato le prime misure che vengono incontro agli operatori economici in  tutto il territorio nazionale , per gli evidenti riflessi economici già in atto:  rallentamento degli ordinativi  della produzione ma anche difficoltà logistiche e operative  del personale delle aziende.

Nel settore turistico l'impatto è particolarmente evidente già da giorni, con un crollo verticale  delle prenotazioni e cancellazioni  in massa di  soggiorni e viaggi  già riservati nei mesi scorsi .

Tra le misure previste nel decreto legge 9/2020 quindi  due articoli  sono dedicati ai provvedimenti  per le realtà imprenditoriali del settore  turistico e dell'accoglienza strutture ricettive,  agenzie viaggio, tour operator. Vediamo le misure previste, distinte per area geografica :

ZONE ROSSE  l’articolo 5  prevede la sospensione  negli 11 Comuni delle zone rosse: 

nella Regione Lombardia:       

a) Bertonico;       

b) Casalpusterlengo;       

c) Castelgerundo;       

d) Castiglione D'Adda;     

e) Codogno;       

f) Fombio;       

g) Maleo;       

h) San Fiorano;       

i) Somaglia;       

l) Terranova dei Passerini;

 

e  nella Regione Veneto:       

a) Vo' Euganeo,     

degli ordinari termini degli adempimenti, come le denunce mensili, e dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali  con scadenza tra il l 23 febbraio e il 30 aprile prossimo. Non si prevede però la restituzione di contributi eventualmente già versati  . La ripresa dei versamenti  scatterà dal 1° maggio 2020 , con possibilità di rateizzazione in cinque rate mensili di uguale importo, da maggio a settembre 2020, senza alcuna maggiorazione per sanzioni o interessi 

IN TUTTA ITALIA  - l'articolo 8 prevede  anche  a favore delle imprese del settore del turismo  con sede legale o operative in qualsiasi comune situato nei territori dello Stato italiano, la stessa sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria . Ma attenzione :  a differenza degli operatori del turismo situati nelle zone rosse,   per le aziende nel resto del territorio italiano  non è prevista la rateizzazione  nei successivi cinque mesi . Il versamento  andrà  effettuato entro la fine del mese di maggio 2020 in un’unica soluzione , comunque senza sanzioni  o interessi,  e sempre senza possibilità di restituzione  di quanto già versato.

Inps e Inail dovrebbero emanare  breve le relative circolari con le istruzioni operative per i versamenti prorogati anche se non si esclude che si attendano le ulteriori misure di sostegno alle imprese annunciate per i prossimi giorni. Un nuovo consiglio dei ministri che potrebbe anche definire un eventuale allargamento delle zone rosse, infatti,  è fissato per giovedì 5 marzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/03/2020

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese di costruzione edilizia e tassazione agevolata

 

Tassazione agevolata per le imprese di costruzione edilizia: no all’estensione dei benefici fiscali ai fondi di investimento immobiliari. A dirlo l’ Agenzia delle Entrate.

 

 

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Tale agevolazione non può tuttavia essere estesa ai trasferimenti effettuati nei confronti di fondi di investimenti immobiliari che intendono ristrutturare interi fabbricati per la successiva vendita.

Ciò è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 70 del 20 febbraio 2020 (file allegato a questo articolo) a seguito dell'interpello mosso da una Società di gestione del risparmio (SGR) in merito alla possibilità di applicare i benefici fiscali nei confronti del fondo comune di investimento immobiliare per conto del quale acquistava un complesso di fabbricati.

L’Agenzia ha chiarito che il fondo di investimento che effettuerà gli interventi edilizi di ristrutturazione e rivenderà gli immobili realizzati entro 10 anni dall'acquisto dei fabbricati, non può essere assimilato alle imprese di costruzione che, in base al Decreto Crescita godono dell’agevolazione. L’Ufficio ha pertanto risposto negativamente al quesito della SGR escludendo la possibilità di applicare la tassazione agevolata nei confronti del fondo comune di investimento.

Ciò, anche in quanto il fondo immobiliare configura un patrimonio separato della SGR alla quale è vietato espressamente l’esercizio in via diretta dell'attività di costruzione di beni immobili (cfr. Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio).

Si fa presente che l’agevolazione fiscale prevista espressamente per le imprese di costruzione edilizia, basata sull’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), prevede la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, purchè:

  • le imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici effettuino l’acquisto dell’intero fabbricato"entro il 31 dicembre 2021;
  • entro 10 anni l’acquirente deve demolire il vecchio e ricostruire un nuovo fabbricato ovvero eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. Il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche "NZEB" ("Near Zero Energy Building"), "A" o "B";
  • l’acquirente  deve inoltre rivendere il nuovo fabbricato o, in caso di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, di almeno il 75% del nuovo volume sempre entro 10 anni dalla data di acquisto.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 27/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Forfettari: riduzione contributi da richiedere entro il 29.2.2020

Chi ha diritto e come richiedere lo sgravio contributivo del 35% entro il 29 febbraio 2020 per artigiani e commercianti in regime forfettario.

 

 

Nel turbine delle continue modifiche al regime fiscale dei cd. "forfettari"(introdotto dall'art.  1  commi  77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.)   un aspetto non è cambiato : si tratta del  regime contributivo agevolato    riservato a questi contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti .

Il regime di favore  prevede la riduzione  dei contributi previdenziali nella misura del 35% , sia per la contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, mentre  resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€).

La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all'INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti .(Qui il facsimile del modulo di richiesta cartaceo per coloro che non hanno ancora aperto la posizione INPS).

Anche  nel 2020  l'applicazione è automatica per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019  che ne avevano già fatto richiesta, sempre se permangono i requisiti di agevolazione fiscale, e se non viene fatta espressa rinuncia.

Devono dare comunicazione invece:

  • I soggetti che hanno  intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato;  il termine  è fissato per il  29 febbraio 2020.
  •  I soggetti  che iniziano una nuova attività nel corso nel 2020, devono comunicare l’opzione con la massima tempestività rispetto  alla conferma d’iscrizione.

Importante sottolineare che se la riduzione comporta un versamento inferiore al minimo annuo verrà accreditato ai fini previdenziali  un numero di mesi proporzionale a quanto versato (quindi inferiore a 12).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse