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Comunicati stampa

 

Operazione di lease back immobiliari e deducibilità dei canoni leasing

Lease back e deducibilità canoni leasing di complessi immobiliari nella nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate. Stima dell'area al 20%

 

 

 

Con la Risposta all'interpello 63 del 19 febbraio 2020, allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei canoni di leasing in caso di lease back.

In particolare, nel caso oggetto di interpello, la società ha acquistato un immobile composto da un magazzino, un appartamento di servizio e un'area pertinenziale di manovra e deposito pertinenziale. La società ha utilizzato il magazzino come proprio deposito ricambi e dedotto fiscalmente l'80% delle quote di ammortamento. Successivamente, la società ha ceduto a una società di leasing l'intero immobile (fabbricato e area pertinenziale), conferendole il mandato a costruire, secondo le proprie indicazioni, un'officina meccanica e con l'accordo di stipulare, al termine della costruzione, un contratto di leasing avente ad oggetto il nuovo fabbricato. A fronte di tale vendita la società ha determinato e tassato una plusvalenza. L'istante, al fine di determinare l'importo deducibile delle quote annuali del leasing, chiede quale criterio utilizzare per la valorizzazione dell'area del nuovo fabbricato, oggetto del contratto di locazione finanziaria. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 36 del DL. 223/2016 prevede che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni. Queste disposizioni si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.

Nel caso in esame la società dichiara di aver posto in essere una operazione di lease-back, che ha comportato la cessione a una società di leasing di un complesso immobiliare composto da fabbricato e aree pertinenziali e il mandato alla stessa di costruire secondo le proprie indicazioni un'officina meccanica, con l'accordo di stipulare al termine della costruzione, un contratto di leasing avente ad oggetto il nuovo fabbricato realizzato per un corrispettivo complessivo. Il corrispettivo ricevuto dall'interpellante a seguito della cessione effettuata alla società di leasing, non rappresenta il valore dell'area bensì individua il valore dell'intero complesso immobiliare. Pertanto in assenza di aree autonomamente acquistate, il valore non deducibile, da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area, debba essere determinato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e per i fabbricati industriali al 30% del costo complessivo stesso.

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

Quadro VP dichiarazione IVA da compilare entro il 2 marzo 2020

Modello IVA 2020 da inviare entro il 2 marzo in caso di opzione per l'indicazione della liquidazione periodica del quarto trimestre 2019 nella dichiarazione IVA 2020

 

 

In generale, la dichiarazione IVA annuale 2019 va presentata, in via telematica, direttamente/tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2020. Interessante è il  quadro VP-Liquidazioni periodiche del modello di dichiarazione IVA 2020riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dal Cd. Decreto Crescita (DL 34/2019) di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Sarà così possibile  nella dichiarazione IVA 2020 indicare nel quadro VP i dati delle liquidazioni del periodo ottobre-dicembre 2019.

Attenzione va prestata al fatto in questa ipotesi il termine per la presentazione della dichiarazione annuale viene anticipata al mese di febbraio, cioè il 29 febbraio 2020 essendo quest'anno bisestile. Pertanto chi intende aderire a questa facoltà deve presentare la dichiarazione IVA entro il 2 marzo 2020 (il 29 febbraio è un sabato, si slitta così al primo giorno lavorativo).

Come conseguenza, non è possibile compilare il quadro VP qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. In particolare, se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro il 2 marzo 2020 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre il 2 marzo 2020.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono occorre rispettare istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, riepilogate nell'articolo: Dichiarazione IVA 2020: come si compila il quadro VP - Liquidazioni periodiche?

Per completezza si segnala che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Nota di variazione IVA per infruttuosità azione esecutiva

Infruttuosità azione esecutiva: diritto alla detrazione IVA da esercitare entro i termini ordinari statuiti dalla legge. A dirlo le Entrate

 

Con la risposta ad interpello n. 17/2020 del 30/01/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina della detrazione IVA relativa a note di variazione ex art 26 DPR 633/1972, correlate all’infruttuosità della procedura esecutiva.
In particolare i termini di detraibilità IVA sono correlati al momento di esigibilità dell’imposta. Nel caso di specie i termini per esercitare il diritto alla detrazione erano spirati.
La risposta ad interpello n. 17/2020 chiarisce la disciplina della detrazione IVA nel caso della detrazione, a seguito di nota di variazione ex art 26 DPR 633/1972, dell’IVA correlata ad azioni esecutive infruttuose. La società istante, aveva emesso fattura nei confronti di altro soggetto giuridico e a seguito di azione esecutiva conclusa nel 2014 in maniera infruttuosa chiedeva chiarimenti in merito:

  • Al momento nel quale sorge il diritto ad emettere nota di variazione della sola IVA.
  • Al termine di emissione della stessa
  • Al termine di detrazione di detta IVA.
     

L’istante riteneva che:

  • Il momento di insorgenza del diritto poteva essere anticipato anche all’intero corso della procedura esecutiva
  • Non vi è termine per l’emissione della stessa nota di variazione.
  • L’IVA, data la portata normativa all’epoca dei fatti, poteva essere portata in detrazione entro la seconda dichiarazione successiva l’emissione della nota di variazione.

Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art 26 DPR 633/1972, ha un ambito oggettivo limitato dalla norma. Non sempre, infatti, è possibile utilizzare detta norma, in quanto è necessario che:

  • Ci sia in atto una procedura esecutiva e sia stato intrapreso il primo atto (ad es. pignoramento).
  • Tale procedura sia infruttuosa.

L’infruttuosità si desume da:

  • Il mancato pagamento, decorso il termine relativo alle osservazioni del piano di riparto o in mancanza di questo del reclamo per la chiusura , per quanto riguarda il fallimento
  • A seguito del riparto per le procedure esecutive non concosuali.

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità".
Al verificarsi dell’infruttuosità è strettamente correlato il momento in cui sorge il diritto alla detrazione.
Tale diritto può essere esercitato, secondo la risoluzione 89/E 2002, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del presupposto che ne fa sorgere il diritto.
La legge 96/2017 ha stabilito un termine di detrazione più breve, ovvero entro la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello del presupposto che ne fa sorgere il diritto, ma solo per i presupposti verificatisi entro il 31/12/2016. Nel caso di specie, quindi, essendo decorsi i termini per la seconda dichiarazione successiva all'anno in cui è sorto il diritto i termini per l’esercizio della detrazione risultano spirati.
 

 

 

 

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Pubblicato il 17/02/2020

Fonte: Agenzia delle Entrate