Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

 

La detrazione Iva sulle fatture fornitori ricevute a fine anno 2019

La detrazione delle fatture ricevute a dicembre e gennaio 2019 richiede una attenta analisi per detrarre correttamente l'Iva senza incorrere in sanzioni

 

A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva.

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioe' nel momento in cui il cedente diventa debitore verso l'Erario di quella Iva) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva acquisti è determinato dall’esigibilità dell’imposta, individuata dal momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente per poter detrarre l'Iva deve annotare nel Registro acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Facciamo un esempio: DDT per acquisto di un bene datato 5.10.2019, fattura elettronica emessa il 31.10.2019 e pervenuta al cliente l'1.11.2019. L'Iva e' esigibile (per il fornitore) con il mese di ottobre 2019 e la verserà il 16.11.2019.

La detrazione dell'Iva (per il cliente) e' fissata al momento in cui essa diventa esigibile (ottobre) per cui e' possibile, pur se pervenuta in novembre, detrarla nel mese di ottobre. Ma il Fisco non si lamenterà di certo se invece sara' detratta nel mese di novembre.

Questa regola, inspiegabilmente, non vale per le fatture d'acquisto a cavallo dell'anno.

Occorre quindi procedere ad analizzare le fatture di dicembre 2019 / gennaio 2020 distinguendo tra:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
  • fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno): per tali fatture, salvo che vengano aggiunte al dicembre, è possibile detrarre l’Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: l'Iva sarebbe persa, salvo la  presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”: in questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In questa circostanza, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente, che rappresenta il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per quest'ultimo.
Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Deducibilità IMU immobili strumentali: novità nella Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: dal 2020 deducibilità IMU al 60% per gli immobili strumentali

 

 

Corsa contro il tempo per la Legge di bilancio, che come al solito arriva all'approvazione al rush finale. Una delle novità riguarda la deducibilità IMU degli immobili strumentali.

In particolare, il comma 3 della Legge di Bilancio modifica l’art. 3 del DL n. 34/2019, sostituendo la rimodulazione della deducibilità Imu sugli immobili strumentali per il solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si prevede la deducibilità nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

Tale disposizione si applica anche all’IMI (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS (imposta immobiliare semplice)della provincia autonoma di Trento.
L’art. 95 comma 3 della Legge di Bilancio prevede che per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) la deducibilità sarà del 60%, mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che la legge di bilancio 2020 ha previsto anche delle modifiche alla IUC, l'imposta comunale unica composta da IMU e TASI, in quanto quest'ultima verrà abolita a fronte di una rimodulazione dell'IMU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Decreto fiscale 2020: modifiche alla dichiarazione dei redditi 730

Decreto fiscale 2020: 730 da presentare entro il 30 settembre, i rimborsi se previsti ci saranno dalla prima retribuzione utile

 

 

Il testo del decreto fiscale, la cui versione definitiva è stata approvata sia da Camera che da Senato, è in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo del DL 124/2019 sembra uscire dal confronto parlamentare abbastanza stravolto. Una delle modifiche, riguarda il modello 730 e il riordino dei termini dell’assistenza fiscale previsto nell'articolo 16-bis introdotto in sede di conversione in Legge.

In particolare, dal 1° gennaio 2021, slittano i termini per la presentazione del modello 730 (e delle schede di destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille ) al 30 settembre. Inoltre, i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. 

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative concludono le attività di controllo e trasmissione nonché la consegna, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all'Agenzia delle Entrate entro:

  • a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

Attenzione va prestata al fatto che la data della trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate per i sostituti d'imposta guadagna qualche giorno slittando dal 7 marzo (scadenza attuale) al 16 marzo.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Infine si segnala che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4  del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse