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Comunicati stampa

 

Saldo IMU: versamento entro il 16 dicembre 2019. Ecco come fare

Saldo IMU 2019: riepilogo delle modalità di versamento in vista della scadenza del 16.12.2019

 

 

Scade lunedì 16 dicembre 2019 il termine per il versamento del saldo IMU 2019. Il saldo si calcola applicando le aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro il 28.10.2019, a conguaglio di quanto versato in acconto. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano le aliquote adottate per l’anno precedente.

Prima di addentrarci in merito alla scadenza del 16 dicembre, rimandiamo alla lettura dell'articolo IMU-TASI 2020: ecco cosa cambia nella Legge di bilancio 2020 per tutti gli aggiornamenti in merito alla fusione di IMU e TASI che probabilmente sarà prevista nella Legge di bilancio 2020 (per ora è il testo è solo un disegno di legge).

Si ricorda, prima di tutto, che l’IMU deve essere versata generalmente in due rate:

  • la prima (di acconto) entro il 16.6. In questo caso l’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda (a saldo) entro il 16.12, utilizzando le aliquote e detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza si utilizzano le aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.

Pertanto, con riferimento al 2019, per determinare il saldo in scadenza il prossimo 16 dicembre è necessario:

  1. verificare la delibera comunale che, al 28.10.2019, risulta pubblicata sul sito Internet del MEF;
  2. calcolare il saldo dell’IMU dovuta per il 2019, a conguaglio con quanto versato in acconto.

Nel caso in cui le delibere non fossero pubblicate si utilizzeranno le aliquote/detrazioni dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il versamento, questo può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale. Il versamento va effettuato arrotondando all'unità di euro, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.

Se il versamento avviene con il modello di pagamento F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)
3914 TERRENI
3916 AREE FABBRICABILI
3918 ALTRI FABBRICATI
3925 IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (DESTINATA ALLO STATO)
3930  IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D

  
In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa.

Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, in presenza di più immobili:

  • in Comuni diversi, è necessario utilizzare tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va versata l’IMU;
  • nello stesso Comune, è possibile versare l’IMU con un unico bollettino di c/c/p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Lavoro intermittente scontro Cassazione - Ministero

Posizioni diverse per Cassazione e Ministero sulla possibilità dei ccnl di vietare l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente.

 

 

Con sentenza del 13 novembre 2019, n. 29423, la Corte di Cassazione ha dato torto a un lavoratore che chiedeva fosse dichiarato  illegittimo il contratto di lavoro intermittente stipulato con il datore di lavoro   in quanto il contratto applicato lo vietava espressamente. Il ricorso si basava  sulla  nota n. 18194/2016 del Ministero del lavoro, in cui si affermava che la contrattazione collettiva poteva vietare o consentire l'utilizzo di questo contratto.

La Cassazione afferma invece che  nella legge vigente  (d.lgs. 81 2015 che ha abrogato tutta la normativa precedente: D.L. 112/2008  modificato dalla L. 92/2012 e dal D.L. 76/2013) non si evince l'affidamento esclusivo alle  parti sociali  della possibilità di ricorso al lavoro intermittente, ma solo  la possibilità di elencarne  i casi di utilizzo .

Si ricorda che il  lavoro intermittente  è il  contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa    su chiamata estemporanea  nei limiti previsti  .per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; è riservato ai soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni si devono comunque concludere entro il compimento del 25° anno), oppure, di età superiore a 55 anni.

Come detto, la normativa, fin dalla sua istituzione  demanda  alla contrattazione collettiva l’individuazione delle esigenze per le quali era consentita la stipula . ma in caso di assenza di previsioni dei CCNL,  fa ancora testo il  D.M. 23 ottobre 2004, non più aggiornato che a sua volta fa riferimento alle attività indicate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923, come confermato dall'interpello n. 10/2016.  Tale previsione di un potere di intervento  con decreto ministeriale, denota  secondo la Cassazione in termini inequivoci la volontà del legislatore di garantire l’operatività dell’istituto, a prescindere dal comportamento inerte o contrario delle parti collettive;

Nel ricorso in questione si faceva riferimento alla  nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 in cui la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo alla richiesta di parere della DTL di Trieste e Gorizia, evidenziava  l'illecito utilizzo di questa tipologia contrattuale qualora sia espressamente vietato, dalle parti sociali, nella contrattazione collettiva di categoria, in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/2015".

D'altra parte lo stesso Ministero nell'Interpello n. 10/2016 in risposta ad un quesito di Federalberghi affermava che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il  Legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Poco chiara quindi ancora una volta la posizione ministeriale che non aggiornando la normativa attuativa costringe la  Cassazione a fare  riferimento a quanto previsto  dal regio decreto del 1923. 

Viene anche osservato dagli esperti che  la posizione della Cassazione  sul divieto per i CCNL di vietare alcune forme di contratto potrebbe essere  ampliato con applicazione ad altre modalità di rapporto di lavoro. Si attendono quindi chiarimenti interpretativi univoci    e, contemporaneamente il consolidamento di questo orientamento giurisprudenziale. 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Canone unico: cosa prevede la Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: ecco come funzionerà e chi pagherà il canone unico.

 

 

La Legge di bilancio 2020 introduce dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione

  • della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
  • del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
  • dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
  • del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari 
  • del canone per l'uso o l'occupazione delle strade limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone sarà istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali. Il presupposto del canone è:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

 

Nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per l’intero anno solare la tariffa standard annua è la seguente:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00

Nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo inferiore all’anno solare la tariffa standard giornaliera è la seguente:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei Comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 e gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00

La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

Previste infine le esenzioni dal versamento del canone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse