Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

 

Imposta di bollo fatture elettroniche: scade oggi il pagamento del 3° trimestre

Entro oggi 21 ottobre deve essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del III° trimestre 2019 (luglio-agosto-settembre 2019)

 

 

Oggi lunedì 21 ottobre (il 20 cadeva di domenica) scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2019, ovvero nel periodo luglio-agosto-settembre 2019.

Si ricorda brevemente che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

Per approfondimenti si rimanda all'articolo Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica.

In generale, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (nella sezione Fatture e Corrispettivi - Consultazione).

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta Area riservata (Fatture e Corrispettivi - Consultazione):

  • con addebito su conto Corrente bancario o postale (cliccando su Inoltra pagamento),
  • oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate (prelevabile cliccando su Stampa F24, come da immagine) con modalità esclusivamente telematica (per gli enti pubblici, con modello F24-Ep).

 

Per le modalità si rimanda all'articolo Fattura elettronica 2019: come pagare l'imposta di bollo

Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello F24:

  • 2522   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
  • 2525   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

N.B. Nella Bozza del Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 aggiornato al 17 Ottobreè previsto che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica, con modalità telematiche, al contribuente:

  • l’ammontare dell’imposta da versare
  • nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Precompilata IVA dal 2021: la norma nella Legge di bilancio

Legge di bilancio 2020: registri e comunicazioni IVA precompilati dal 2020, dichiarazione IVA dal 2021

 

 

Al via dal 2020 la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei registri IVA e delle comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, mentre si dovranno aspettare i dati trasmessi nel 2021 per vedere la dichiarazione annuale IVA precompilata. E' questa una delle novità contenute del Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. Per una panoramica delle novità si rimanda alla lettura dell'articolo: Legge di bilancio 2020: ecco le novità

In particolare, nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti è stato previsto che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

  • registri IVA (art. 23 e 25 del DPR 633/72);
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.

I registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA precompilate saranno disponibili per gli operatori IVA all'interno di un apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la predisposizione della precompila IVA avverrà mediante

  • le fatture elettroniche,
  • le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
  • la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fondo Mario Negri 2019: sale la contribuzione Confetra

Previdenza complementare dei dirigenti di aziende di spedizione e trasporto: per il ccnl CONFETRA aumentano i contributi dovuti

 

 

Il Fondo di previdenza  Mario Negri è l'ente per la previdenza complementare dei dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto ;  è nato nel 1956 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con il DPR.780- 1957.

Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro dei lavoratori con qualifica di dirigente delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati dalla associazione sindacale  Manageritalia con 

  • Confcommercio, 
  • Confetra
  •  altre Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate.

Questi lavoratori sono obbligatoriamente iscritti al Fondo .

La misura dei contributi dovuti per gli iscritti è fissata dai contratti collettivi di lavoro citati .Ai fondi di previdenza complementare che, come il Fondo Mario Negri, sono stati ammessi al regime transitorio di deroga previsto dall'art. 18, commi 8-bis e seguenti del D.Lgs.21.4.1993, n.124, si applica il  regime fiscale  agevolato che prevede al completa deducibilità dei contributi.

Sono le aziende a farsi carico dei contributi sindacali e di adesione contrattuale, ricompresi nella contribuzione dovuta per la previdenza complementare e individuale e l'assistenza integrativa, secondo le disposizioni degli specifici accordi richiamati dalla vigente contrattazione collettiva.

 

 

Fondo Mario Negri: come si effettuano i versamenti

I versamenti al Fondo vengono effettuati dalle aziende e dai dirigenti in prosecuzione volontaria.

L'azienda versa al Fondo anche la parte a carico del dirigente che viene trattenuta sulla retribuzione.

I contributi e il TFR devono essere versati ogni tre mesi, con le seguenti  scadenze c :

 

scadenza

periodo di riferimento contributi

periodo di riferimento TFR

10 aprile

1° trimestre

4° trimestre anno precedente

10 luglio

2° trimestre

1° trimestre

10 ottobre

3° trimestre

2° trimestre

10 gennaio   

4° trimestre anno precedente

3° trimestre

Il mancato rispetto delle scadenze di versamento comporta l'addebito degli interessi di mora, come previsto dall'art.8 del Regolamento.

Il Fondo invia alle aziende, nel mese precedente a quello della scadenza trimestrale, i moduli prestampati per il versamento tramite la procedura P.I.A. – Procedura di incasso Automatizzato – da utilizzarsi presso qualsiasi sportello della BNL-Gruppo BNP Paribas.

 

Fondo Mario Negri: conferimento del TFR

Dal primo gennaio 2007, la riforma della previdenza complementare ( DLgs 252/05) ha previsto anche per i dirigenti iscritti al Fondo Mario Negri la possibilità di  conferire il proprio trattamento di fine rapporto al fondo,  beneficiando di un sistema di tassazione più conveniente rispetto al regime  per il Tfr lasciato in azienda.

Si puo decidere di versare  il Tfr al fondo pensione in qualsiasi momento ma , una volta  fatto non è più possibile, in costanza del rapporto di lavoro,tornare a mantenere il Tfr in azienda.

Per la decisione di conferimento del Tfr al Fondo Mario Negri, dovrà essere utilizzato il modulo di dichiarazione presente sul sito, da restituire al Fondo debitamente compilato e sottoscritto, sia dal Dirigente interessato che dall’Azienda. Le Aziende per comunicare al Fondo il conferimento del Tfr manifestato dai dirigenti con modalità espressa possono utilizzare:

l’apposito form presente nell’area riservata del sito/Conferimento Tfr;
il modulo preposto disponibile nel menù Per le Aziende/Modulistica per le Aziende;
il modulo per la comunicazione dell’iscrizione del dirigente allo Sportello Unico per l’Iscrizione dei Dirigenti (SUID).

Maggiori informazioni e i moduli sono disponibili sul sito fondonegri.it e fondonegri.mefop.it

 

Fondo Mario Negri nuova aliquota 2019 aziende CONFETRA

Il 7 ottobre 2019 Confetra (Confederazione generale Italiana dei trasporti e della logistica) e Manageritalia (Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) hanno sottoscritto un accordo  di adeguamento della contribuzione al Fondo Mario Negri.

Si tratta di una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro, previsto  dal Ccnl per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato CONFETRA, rinnovato nel 2016.

L'aliquota del contributo integrativo passa dall'attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua per il periodo 1.1.2019-31.12.2019.

Si ricorda che la  vigenza del contratto è stata prorogata  al 31 dicembre 2019, con accordo del 29 luglio 2019 . 

 

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse