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Comunicati stampa

 

Saldo e stralcio: comunicazioni in arrivo entro il 31 ottobre

Saldo e stralcio: entro il 31.10.2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione deve inviare ai contribuenti la comunicazione in merito all'accoglimento della domanda

 

 

Coloro che hanno presentato nei termini la domanda di adesione alla procedura di Saldo e stralcio sono in attesa dell'esito. In particolare, in caso di accoglimento del "Saldo e stralcio" la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente

  1. l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti,
  2. l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate
  3. l'importo di ciascuna rata
  4. i bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Diversamente, in caso di mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" con la quale, motiva il mancato accoglimento della domanda di adesione al "Saldo e stralcio". Laddove, nella stessa domanda siano ricompresi debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, nella stessa Comunicazione il contribuente sarà informato dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Commercialisti: bancadati con le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Sistema di condivisione delle istanze di consulenza giuridica fiscale presentate dagli Ordini: nuova informativa del CNDCEC

 

 

Nell'informativa 82/2019 del 20 settembre 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) ha annunciato che sta creando un sistema di condivisione delle risposte dell’Agenzia delle entrate alle istanze di consulenza giuridica presentate

  • dagli Ordini territoriali
  • dallo stesso Consiglio nazionale sui temi fiscali di interesse generale per la professione.

Pertanto, sul sito web del Consiglio nazionale è stata attivata una sezione dal titolo “Consulenze giuridiche fiscali” in cui sono pubblicate le istanze presentate e le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate, distinguendo quelle diramate dalle Direzioni centrali da quelle emesse dalle Direzioni regionali.

I commercialisti sono pertanto invitati a far pervenire le istanze (e le relative risposte) di consulenza giuridica all'indirizzo mail 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ovviamente, saranno pubblicate soltanto le istanze e le relative risposte che, a giudizio del Consiglio nazionale, saranno ritenute di interesse generale per la professione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fringe benefit amministratori titolari di partita IVA

Amministratori titolari di partita IVA: ecco come sono tassati i fringe benefits come vitto, alloggio, rimborsi chilometrici e auto aziendale

 

 

In vista della scadenza del 30 settembre per il versamento di quanto risultante dalle dichiarazioni dei redditi, ripassiamo come sono tassati i fringe benefits per gli amministratori titolari di partita IVA.

In generale, in caso di amministratori professionisti si applica la disciplina prevista per il reddito dei lavoratori autonomi: i rimborsi sono soggetti a ritenuta d’acconto e ad iva, al pari dei compensi professionali. Si possono pertanto verificare due casi:

  • le spese sono sostenute dall'amministratore per poi essere rimborsate dalla società;
  • le spese sono sostenute direttamente dalla società.

Quando le spese di trasferta, vitto e alloggio sono sostenute dall'amministratore nell'esercizio dell’incarico, il rimborso delle stesse rientra tra i compensi del professionista e pertanto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Tali spese devono essere inserite in fattura e concorrono alla formazione dell’imponibile Iva, sono soggette a ritenuta d’acconto e alla rivalsa previdenziale.
I rimborsi concorrono interamente alla formazione del compenso, ma la loro deducibilità varia in base alle modalità di ri-addebito in capo alla società. Infatti se avviene:

  •  in modo analitico, essi sono interamente imponibili e, a seguito delle modifiche all'articolo 54, comma 5 del TUIR , integralmente deducibili;
  • in modo forfetario, essi sono interamente imponibili e deducibile con il doppio limite:
    • nella misura del 75%;
    • per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Quando invece le spese di vitto e alloggio sono sostenute dalla società (pagate direttamente dalla società e a questa direttamente fatturate), esse non sono considerate parte del compenso né tanto meno reddito per il professionista che opera come amministratore della società. Ne consegue che non debbano essere riportate in fattura.
Infatti il nuovo articolo 54, comma 4 del TUIR prevede che le spese relative all’esecuzione di un incarico, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il professionista.
Il prestatore del servizio alberghiero/ristorativo in questo caso invierà direttamente alla società la fattura, con indicazione degli estremi dell’amministratore professionista fruitore delle prestazioni e somministrazioni, senza che l’importo di spesa o la copia della fattura siano consegnati al professionista. Si precisa che l’inerenza e l’effettività della spesa devono essere dimostrabili.
La società dedurrà il costo in base alle regole previste per la categoria di reddito.

Per quanto riguarda i rimborsi chilometrici, essi sono parte del compenso: dovranno pertanto essere inseriti in fattura ed andranno a concorrere nella formazione del reddito professionale dell’amministratore. Per l’impresa questi costi, se documentati, sono interamente deducibili.

Infine, nel caso in cui la società conceda, a fronte dell’incarico ricoperto, un mezzo aziendale ad un amministratore professionista, i proventi concorrono alla formazione del reddito. Il mezzo dato in uso promiscuo è un compenso in natura che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, il cui valore viene determinato in base al valore normale, ovvero utilizzando le tabelle di media percorrenza previste per il noleggio. La società può dedurre i costi del mezzo concesso nei limiti del valore del compenso in natura erogato. Per l’eventuale eccedenza, in base al quanto previsto all’art 164 del TUIR, il costo sarà deducibile nel limite del 20% del valore massimo fiscalmente riconosciuto, pari a € 18.075,99.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse