Il tuo commercialista: Contratto a termine non valido se manca il DVR
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- Giovedì29,Agosto,2019
Contratto a termine non valido se manca il DVR
Apposizione del termine nulla e trasformazione in tempo indeterminato : ordinanza Cassazione 23 agosto 2019, numero 21683
La Cassazione nell'ordinanza 21683 del 23 agosto 2019 ha ribadito il contratto di lavoro a termine e si trasforma in tempo indeterminato se l'azienda non ha predisposto il Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il Dvr già in vigore dal d.lgs 626 1996 ) è stato ampliato dal Dlgs 81/2008 con un maggiore numero di elementi che lo rendono uno strumento essenziale di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da parte dei responsabili (datore di lavoro, dirigenti, Rspp)
Il caso riguardava una giornalista assunta per cinque anni con contratti a termine successivi presso l'Agenzia nazionale di stampa ANSA che ricorreva contro la decisione di secondo grado e la cui richiesta viene accolta, per carenze formali nell'istruttoria del giudizio di appello..
I giudici trovano pero modo di ribadire nella motivazione che la norma (articolo 3 del Dlgs 368/2001 che vieta in modo imperativo la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La sentenza afferma che la ratio di tale divieto "è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro"; viene quindi ribadito ancor una volta, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che , se il datore di lavoro non dimostri di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipula del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è da considerarsi nulla con la conseguenza che il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato in base agli articoli 1339 e 1419 del codice civile.
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Pubblicato il 29/08/2019
Fonte: Corte di Cassazione