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Comunicati stampa

 

 

Tariffe INAIL 2019: pubblicate FaQ di chiarimenti

La nuova tariffazione INAIL 2019 continua a creare dubbi: l'Inail pubblica alcune risposte a casi pratici e un riepilogo della tariffazione per gli alberghi nelle diverse gestioni

 

Sono state pubblicate sul sito INAIL (Istruzione operativa del 10 settembre 2019 )   alcune FAQ di chiarimenti sulla nuova tariffazione dei premi , introdotta con la legge di stabilità 2019, e attuata con il DM Ministero del lavoro del 27.2.2019 ,  che ha rivoluzionato le categorie delle voci di tariffa .

Le  risposte   sulle  nuove Tariffe INAIL riguardano i casi seguenti: 

1. Come  si  classifica  l’attività  di  un  panificio,  inquadrato  nella  gestione  artigianato,  con  più  punti  vendita  in  cui  la  produzione  di  pane  è  operata  nello stesso locale o in locali adiacenti ad uno solo dei punti vendita?

 2. Attività  di  vendita  con  annesso  laboratorio  di  riparazione/produzione  nella gestione Terziario.  Come si  classifica  l’attività  di  vendita  di  una  catena  di  negozi  con  un  laboratorio di riparazione/produzione annesso solo ad alcuni di essi?

3. Vendita e restauro mobili nella gestione terziario. Come  si  classifica  un’attività  di  vendita  mobili  (gestione  terziario)  che  eventualmente  effettua  anche  servizi  di  restauro,  lavorazione  del  legno  e  montaggio mobili?

4. Ristoranti annessi agli alberghi. In caso di ristoranti annessi agli alberghi (o ad altre strutture ricettive) non destinati esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva, ma  aperti anche a clienti esterni, è corretto classificare comunque l'attività alla sola voce di tariffa 0221? 

4.1 L’ubicazione    del    ristorante    rispetto    all’albergo    (stesso    stabile    dell'albergo     oppure     locale     nettamente     separato)     rileva     ai     fini     dell’applicazione della voce 0221?

5. Come si classifica l’attività svolta dagli addetti alla reception degli alberghi?   

5 5.1Come  si  classifica  l’attività  del  personale degli  alberghi  che  svolge  attività di reception e attività amministrativa?

5.2 Come si classificano gli alberghi comprensivi di spiaggia attrezzata e di impianti sportivi?

5.3 Come  si  classificano  gli  alberghi  comprensivi  di  centro  benessere  o  centro termale gestito dal medesimo albergo?

5.4 Come  si  classifica  uno  stabilimento  termale  comprensivo  di  impianto  sportivo?

6. Come si classifica l’attività di noleggio di macchine e attrezzature?

Il testo integrale delle risposte è allegato in calce all'articolo.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/09/2019

Fonte: Inail

 Programma di Governo Conte-bis: ecco le novità

Governo Conte bis: cosa cambia? I principali punti fiscali del programma giallorosso incentrati sul blocco dell'aumento dell'IVA e la riduzione del cuneo fiscale

 

 

Dopo la fiducia in Parlamento cambiano leggermente le priorità del Governo Conte. In particolare, data la necessità di evitare l'aumento dell'IVA e quindi di disinnescare le clausole di salvaguardia per 23 miliardi, le risorse a favore del nuovo esecutivo saranno concentrate principalmente sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori. A dare questa indicazione è lo stesso Premier Giuseppe Conte.

Ma vediamo insieme, le altre novità fiscali contenute nel programma di Governo Conte. Il Governo già nella Legge di bilancio 2020 mira a fornire sostegno alle famiglie e ai disabili,  e a perseguire politiche per l’emergenza abitativa, deburocratizzazione e semplificazione amministrativa, maggiori risorse per scuola, università, ricerca e welfare. Per fare questo oltre alla riduzione del cuneo fiscale, che davvero potrebbe entrare nella legge di fine anno, occorre predisporre alcuni processi più lunghi come

  • individuare una retribuzione giusta (“salario minimo”), garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori anche attraverso il meccanismo dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  • approvare una legge sulla rappresentanza sindacale;
  • individuare il giusto compenso anche per i lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento in particolare a danno dei giovani professionisti;
  • realizzare un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
  • introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni, recepire le direttive europee sul congedo di paternità obbligatoria e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata
  • misure di sostegno alle famiglie con persone con disabilità e alle famiglie numerose.

per il nuovo esecutivo occorre realizzare un Green New Deal: tutti i piani di investimento pubblico dovranno avere al centro la protezione dell’ambiente, il ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto dei cambiamenti climatici. Occorre promuovere lo sviluppo tecnologico e le ricerche più innovative in modo da rendere quanto più efficace la “transizione ecologica” e indirizzare l’intero sistema produttivo verso un’economia circolare. Occorre potenziare le politiche sul dissesto idrogeologico, per la riconversione delle imprese, per l’efficienza energetica, per la rigenerazione delle città e delle aree interne, per la mobilità sostenibile e per le bonifiche. Bisogna accelerare le procedure di ricostruzione delle aree terremotate.

Occorre potenziare l’azione di contrasto delle mafie e combattere l’evasione fiscale, anche prevedendo l’inasprimento delle pene per i grandi evasori e rendendo quanto più possibile trasparenti le transazioni commerciali.

Prevista un’ampia riforma fiscale, con semplificazione della disciplina e abbassamento della pressione fiscale. Occorre razionalizzare la spesa pubblica, operando una efficace opera di spending review e rivedendo il sistema di tax expenditures.

Va lanciato un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso l’istituzione di una banca pubblica per gli investimenti che aiuti le imprese in tutta Italia e che si dedichi a colmare il divario territoriale del nostro Paese.

Occorre introdurre la web tax per le multinazionali del settore che spostano i profitti e le informazioni in Paesi differenti da quelli in cui fanno business. Occorre rafforzare il nostro export, individuando gli strumenti più idonei per promuovere e accompagnare il made in Italy,

Come anticipato, resta il nodo coperture, data la necessita di trovare 23 miliardi per coprire le clausole di salvaguardia ed evitare l'aumento dell'IVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Coniugi separati: non decadono dai benefici prima casa. A dirlo le Entrate

Cessione a terzi di un immobile ‘prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice non fa decadere dai benefici. Nuova risoluzione dell'Agenzia

 

Cosa succede alle "agevolazioni prima casa" se ci si separa e si vende l'immobile prima dei 5 anni dall'acquisto? Domanda non di poco conto in quanto il rischio di pagare imposte e sanzioni era piuttosto elevato. La risposta definitiva è arrivata con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.80 del 9 settembre 2019 allegata a questo articolo. Nel documento di prassi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che " la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale non comporta la decadenza dal relativo beneficio".

Ma andiamo con ordine. In generale in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute 

  • le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, 
  • una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.
  • Se si tratta di cessioni soggette all'IVA , è dovuta la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima. 

Attenzione però perchè l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 prevede che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Per quanto riguarda il quesito relativo alla decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite per l’acquisto dell’immobile, trasferito nel quinquennio all’altro coniuge per effetto di un accordo di separazione, la Corte di Cassazione, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8104, ha stabilito che “non può farsi derivare la decadenza dell'agevolazione connessa all'acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione”.

E se ci si separa allora cosa succede? Ad esempio, nell'interpello in commento, l’istante ha acquistato insieme al coniuge nel giugno 2015, un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione ‘prima casa’. Tre anni dopo i coniugi si sono separati consensualmente e tra le clausole dell’accordo di separazione era compresa la messa in vendita, prima della decorrenza dei 5 anni dall’acquisto, dell'abitazione familiare, con ripartizione tra i coniugi del ricavato nella misura del 50% ciascuno. Come si regolano i coniugi con 'agevolazione prima casa"?

Nel rispondere nella Risoluzione 80/2019 l'Agenzia delle Entrate è partita dall'ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966 della Corte di Cassazione dove è stato chiarito che 

  • la legge n. 74/87, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi;
  • la ratio della disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio;
  • recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi.

Quindi la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale non comporta la decadenza dal relativo beneficio.

 

 

 

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Pubblicato il 10/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse