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Comunicati stampa

 

Bollo fattura elettronica: scadenza il 22 luglio per il secondo trimestre 2019

Imposta di bollo fatture elettroniche aprile-giugno 2019: lunedì 22 luglio la scadenza

 

 

Scade lunedì 22 luglio il termine per assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno, cioè nel periodo aprile-giugno 2019. Si ricorda brevemente che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014. Per approfondimenti si rimanda all'articolo Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica

In generale, il pagamento dell'imposta di bollo del secondo trimestre 2019 in scadenza il 22 luglio, può essere effettuato nei seguenti modi:

  1. mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, 
  2. utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. Per le modalità si rimanda all'articolo Fattura elettronica 2019: come pagare l'imposta di bollo

Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello F24:

  • 2522   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
  • 2525   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 17/07/2019

Fonte: Fisco Oggi

 

 

Decreto Crescita 2019: nuova scadenza per la dichiarazione IMU/TASI

Nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI, dal 30 giugno passa al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo

 

L’articolo 3-ter del Decreto Crescita, ha previsto lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU non riguarda tutti i possessori di immobili, ma solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc …) e nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l’imposta (fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto ecc …).
Pertanto, secondo la nuova disposizione, per le variazioni intervenute nel 2018, il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI scade il prossimo 31 dicembre 2019.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta).

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

 

Modalità di presentazione

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento.

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, come pure in caso di presentazione di dichiarazione infedele, si può sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva, o rettificativa, e pagando la relativa sanzione. È possibile approfittare anche del ravvedimento breve, che consente di sanare l’irregolarità entro 30 giorni, termine entro il quale la sanzione viene dimezzata, e usufruendo anche dell’ulteriore riduzione ad 1/10 della sanzione stessa.

Quindi presentando la dichiarazione entro il 30 gennaio si debbono versare solo 5 euro di sanzione in quanto per la mancata presentazione della dichiarazione la sanzione è pari a 100 euro, cifra che va ridotta della metà e poi portata ad un decimo del totale, ossia, appunto, a 5 euro.

Altrimenti si può sanare entro 90 giorni pagando 10 euro, ossia la sanzione ordinaria ridotta ad un decimo.

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura “ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione” ed allegando la co- pia dell’attestato di versamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

PMI innovative, incentivi fiscali per investimenti sulle nuove IPO di AIM ITALIA

Aumenta la platea delle possibili quotazioni e degli investitori del mercato delle PMI: il comunicato stampa di IR TOP CONSULTING

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 156 del 05-07-2019) il Decreto MISE-MEF attuativo degli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative. Lo scorso dicembre la Commissione Europea aveva sancito la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting: “La pubblicazione dell’atteso decreto PMI innovative è il segnale dell’importanza attribuita dal Governo al ruolo delle PMI e alla crescita del mercato dei capitali per il futuro dell’economia italiana. Si amplia la platea di investitori su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole medie imprese, e in particolare saranno agevolate le IPO che coinvolgono un target di investitori che beneficiano di un vantaggio immediato del 30%. Nel medio-lungo termine, considerando l’elevato numero di PMI Innovative non ancora quotate, sempre più imprenditori sceglieranno la via della quotazione come fonte alternativa per la raccolta di capitale per la crescita, ampliando l’universo investibile e rendendo possibile lo sviluppo di OICR che investono prevalentemente in PMI Innovative su AIM Italia.”

 

Gli incentivi fiscali prevedono:

•      persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a Euro 1 milione (corrispondente a una detrazione annua massima pari a Euro 300mila); qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

•      persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta pari a Euro 1,8 milioni (corrispondente a una deduzione  annua massima pari a Euro 540mila); qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In base all’art. 3 comma 1 del decreto, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e).

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna PMI innovativa ammissibile: ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Le disposizioni del decreto attuativo si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ad oggi sono 35 le PMI innovative quotate su AIM Italia: avere le proprie azioni quotate su un mercato non regolamentato, italiano o europeo, è infatti uno dei requisiti per ottenere e mantenere la qualifica di PMI innovativa, requisito che viene meno con la quotazione su un mercato regolamentato.

 

L’art. 1, comma 2 lettera c) del decreto stabilisce i seguenti requisiti delle PMI Innovative ammissibili:

(i)        rientrano nella definizione di PMI Innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

(ii)       ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI Innovative, dopo il periodo di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1)        fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2)        senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Per gli approfondimenti sulle condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali si rimanda al testo integrale del decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse