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Comunicati stampa

ISA 2019: ecco chi non li applica

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019: l'Agenzia delle Entrate chiarisce chi sono gli esclusi

Con una mini-guida dedicata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale che stanno fornendo non pochi grattacapi ai professionisti. Si ricorda brevemente che gli ISA avrebbe dovuto sostituire gli Studi di Settore ma le polemiche attorno questo strumento di compliance sono ora più vive che mai, tra chi chiede la loro abolizione e chi la loro non applicazione almeno per l'anno di imposta 2018. In  attesa che un DPCM o un articolo del Decreto Crescita, mettano un punto su queste proposte, vediamo chi sono coloro che possono stare sereni in quanto sono esclusi dall'applicazione degli ISA stessi.

In primo luogo gli Isa non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
  • dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).

Inoltre, sono esclusi dagli Isa:

  • le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
  • le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 - e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20 - di cui all’ISA AG72
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Questi soggetti, quindi, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2018 non sono interessati dall’applicazione degli Isa, né degli studi di settore e dei parametri, che non si applicano più a partire da tale annualità.

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 Reddito di cittadinanza: ad oggi niente controlli

Circa 1 milione e 200 mila le domande per il reddito di cittadinanza ma i controlli sui requisiti sono insufficienti e le misure per il lavoro sono al palo

 

 

Fino al 31 maggio sono state 1 milione e 270 mila, le domande per il Reddito di Cittadinanza, in linea con quelle previste e c'è un tasso di rifiuto del 25%, cioè quelle respinte. Se si conferma questo andamento avremo 1 miliardo l’anno che poi potrà essere utilizzato dal Governo». Lo ha dichiarato il  presidente Inps qualche giorno fa.  Una buona notizia  per i conti pubblici  che contraddice un po quanto comunicato dall'Istat solo ieri: la povertà assoluta ha colpito ancora nel 2018 la stessa  platea di circa 5 milioni di persone. Stesso dato  registrato  nel 2018 sui dati 2017. 

Il confronto con la relazione dell'Istat  in audizione in commissione prima della legge e la relazione tecnica del governo emerge  che l’assegno sarebbe dovuto andare  a una platea complessiva di 1,308 milioni di famiglie per 2 milioni e 706 mila persone mentre evidentemente il reddito di cittadinanza ha raggiunto finora la metà dei potenziali beneficiari. 

Un dato preoccupante in questi giorni sono le prime notizie sulle frodi messe in atto da alcuni cittadini per ottenere, con successo,  il Reddito di cittadinanza senza averne diritto : lavoratori in nero  nuclei familiari in cui ci sono più percettori di reddito perché hanno mentito sullo stato di famiglia, ecc. sono già stati emessi dalle procure decreti di ritiro delle carte  RDC . Il problema è che mancano ancora i decreti attuativi    sulla rete di controlli incrociati delle varie amministrazioni ed enti coinvolti , oltre che le direttive per  il percorso di reinserimento lavorativo dei percettori del reddito . Le frodi venute alla luce sono per la maggior parte dovute a interventi dei carabinieri o dell'Ispettorato del lavoro collegate ad altre investigazioni.

Non è stato emanato infatti  il decreto attuativo relativo ai controlli anagrafici sui requisiti dichiarati dai richiedenti del rdc 

Non sono stati messi a punto gli accordi con i Comuni che sarebbero chiamati ad affidare ai percettori del reddito di cittadinanza le ore di lavoro socialmente utile, passate tra l'altro da 8 a 16 nella conversione in legge del decreto.

Infine non sono ancora attive le convenzioni  tra ANPAL e Regioni  che dovrebbero regolamentare l'attività dei centri per l’impiego riguardo la sottoscrizione dei patto per il lavoro  personalizzati e con percorsi formativi e offerte di lavoro.

Su questo tema come noto si è svolta ieri la prima giornata del concorso per la selezione dei tremila Navigator con circa un terzo di partecipanti rispetto alle domande giunte . Si tratta dei collaboratori che dovrebbero dare  sostegno all'azione dei  centri per l'impiego nella ricerca del lavoro dei destinatari  del reddito di cittadinanza . Dopo le prove di questi giorni  e l'attesa dei risultati, ci saranno alcune settimane di formazione e i vincitori del concorso  dovrebbero essere  operativi sul campo verso fine anno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/06/2019

 

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fatturazione elettronica 2019: nuova circolare delle Entrate

Spese sanitarie “miste”, data di validità dell’e-fattura, imposta di bollo, autofatture, esterometro: nuovi chiarimenti sulla fatturazione elettronica

 

 

Finalmente pubblicata un'altra circolare dell'Agenzia delle Entrate sul tema della fatturazione elettronica. Numerosi i chiarimenti forniti nelle 46 pagine della Circolare 14 del 17 giugno 2019, i cui principali sono:

  • che l’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi
    • i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio,
    • i forfetari
    • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.
  • per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
  • nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
  • ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.

Il documento "Circolare 14" è allegato a questo articolo.

 

 

 
1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse