Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

 

Codice della crisi d’impresa: a settembre restyling ad albo dei curatori

Riforma fallimentare: modifiche all'albo dei curatori, alla procedura di allerta, alle transazioni fiscali e al controllo interno

 

 

Al convegno di Confindustria del 29 maggio, il capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha preannunciato un decreto correttivo per settembre prossimo. Tra le modifiche: albo dei curatori, transazione fiscale, controllo interno, allerta. La pubblicazione in G.U. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), lo scorso febbraio, sembrava aver posto la parola “fine” al complesso iter che ha portato alla Riforma del (ormai ex) diritto fallimentare, preordinata a riorganizzare e attualizzare un groviglio normativo caotico e superato, in modo da maggiormente salvaguardare i valori della continuità delle imprese in crisi, su un versante, e la tutela dei creditori e gli equilibri competitivi di mercato, sull’opposto. Significative e molteplici le novità (introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, valorizzazione del concordato preventivo in prospettiva di continuità aziendale, riscrittura della liquidazione giudiziale, ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle S.r.l.), destinate a stravolgere le dinamiche professionali degli operatori coinvolti (in primis, i commercialisti).

L’annuncio del Ministero. Alcuni protagonisti della Riforma si sono confrontati a Roma, il 29 maggio, in occasione un di evento organizzato da Confindustria (“Luci e ombre della Riforma fallimentare), in seno al quale si sono evidenziati sia i punti di forza che le criticità dell’epocale novella. Tra il panel dei relatori, il capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia, che ha preannunciato una svolta ulteriore nel quadro legislativo (attuale, ma in parte non ancora vigente): un’aggiuntiva e, a quanto pare, imminente, modifica al Codice della crisi d’impresa, su aspetti strategici e cruciali (tra gli altri, albo dei curatori e transazione fiscale).

I decreti correttivi. La Legge 8 marzo 2019, n. 20 ha delegato il Governo a promulgare disposizioni integrative e correttive della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega (Legge 19 ottobre 2017, n. 155) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati. Il bisogno di emanare una nuova legge delega in materia è derivata dalla circostanza che la delega del 2017 (la succitata Legge n. 155) non aveva previsto la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi. Va inoltre evidenziato che l’art. 389, comma I, del Codice in esame, prevede la definitiva vigenza decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: ergo, nonostante un primo gruppo di norme risulti già in vigore dal 16 marzo scorso, la riforma complessiva sarà operativa dal 14 agosto 2020, con la conseguenza che i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere emanati entro la data del 14 agosto 2022.

I tempi dei correttivi. In linea teorica, l’articolato “definitivo” del Codice della crisi e dell’insolvenza è rimandato all’estate 2022, ma i tempi sembrano drasticamente accorciarsi: in occasione del convegno dei confindustriali, il capo dell’ufficio legislativo ha preannunciato che il Ministero della Giustizia intende intervenire, sulla normativa, prima di tale data, al fine di fornire una risposta definitiva, in chiave correttiva, ai profili di criticità che la nuova disciplina “potrebbe” manifestare, ed ancor prima della prevista vigenza del 2020. Tale periodo è stato indicato nel settembre prossimo, mese entro il quale il ministero della Giustizia intende quindi varare un decreto correttivo, al contempo preannunciando le tematiche da “aggiustare”.

Le modifiche preannunciate. Secondo quanto espresso dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero, il correttivo di settembre dovrebbe emendare tematiche assolutamente decisive nell’ambito della più complessiva riforma:

  • albo dei curatori: sarà disgiunto, quindi scisso in una sezione che ricomprenderà “curatori, liquidatori, commissari” e, un’altra che elencherà “i professionisti” in seno ai quali individuare i componenti Ocri
  • transazione fiscale: si prevederà un’apertura del favorevole regime di transazione fiscale, anche in dissenso con le Entrate, al concordato preventivo;
  • procedure d’allerta: vi dovranno essere ricomprese le fattispecie di insolvenza reversibile;
  • controllo interno: verranno modificati i parametri, come l’aumento del numero dei dipendenti. Il capo del legislativo ha evidenziato che, al fine dell’attivazione dell’obbligo in questione, andrebbe aggiustato il numero degli indici: se si mantiene il superamento anche di un solo indice, il numero delle società interessate dall’obbligo risulta elevato, mentre prevedere il superamento di due indici limiterebbe il ventaglio numerico delle stesse società.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Dichiarazione dei redditi persone fisiche 2019: la Circolare dell'Agenzia

Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta e crediti d’imposta. Le Entrate chiariscono

 

 

Pubblicata per il terzo anno consecutivo l'attesa circolare guida dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 390 pagine di indicazioni su deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti e altre spese; con indicazioni anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

La Guida, già riveduta nel 2018, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, è nuovamente aggiornata tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2018 e lasciandone inalterato l’impianto generale. Viene confermata quindi l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2019.

La Circolare 13/2019 richiama i documenti di prassi  ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare.

Coerentemente, in sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare.

Si ricorda che le principali novità del modello 730/2019 (anno di imposta 2018) sono:

  • Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS:
  • è possibile detrarre dall’Irpef al 19% le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro;
  • è possibile detrarre dall’Irpef al 19%  le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
  • è possibile detrarre dall’Irpef al 19%  le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
  • Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30% degli oneri sostenuti.
  • Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
  • Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65% o con aliquote dell’80% o dell’85%

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

 

 

Sanatoria errori formali: attenzione alla scadenza di domani 31 maggio

Definizione agevolata delle irregolarità formali: ultime ore per aderire. Ecco come fare

 

Ancora poco tempo a disposizione per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle “irregolarità formali” , la cd. sanatoria. In generale, le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative e devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018.

I contribuenti che intendono aderire devono

  1. rimuovere le violazioni
  2. versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui le stesse si riferiscono indicati nel modello F24. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato indicando il codice tributo “PF99”.

In merito al primo punto si segnala che la rimozione delle irregolarità od omissioni rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento della definizione agevolata e deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Tuttavia potrebbe capitare che, nonostante tutti i controlli del caso e applicando la c.d. diligenza del buon padre di famiglia, non si riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di riflessi sostanziali sui tributi. In tal caso sarà comunque possibile usufruire della definizione agevolata e sarà tuttavia necessario rimuovere l’errore esclusivamente in conseguenza di un invito da parte dell’Amministrazione finanziaria che lo abbia eventualmente individuato. La rimozione, a quel punto, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito.

In merito al secondo punto, cioè il versamento di 200 euro per singolo periodo d'imposta, i non titolari di partita Iva possono provvedervi anche con F24 cartaceo. Inoltre, tutti i contribuenti devono prestare attenzione al fatto che, sulla base di quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per tale versamento non sarà possibile utilizzare delle somme in compensazione. Infine si ricorda che il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo così suddivise:

  • PRIMA O UNICA RATA:  31 maggio 2019 
  • SECONDA RATA: 2 marzo 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30/05/2019

 

Fonte: Fisco e Tasse