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Comunicati stampa

ISA: ecco il codice tributo per l'integrazione IVA

Indici sintetici di affidabilità fiscale: pubblicato il codice tributo F24 per integrare l'IVA

 

 

Dopo la pubblicazione del Provvedimento con le regole attuative degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) arriva anche la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 10 maggio 2019

Il motivo della Risoluzione nasce dal fatto che con la risoluzione 89/1999 era stato istituito il codice tributo “6494”, denominato “Studi di settore - adeguamento IVA”, per consentire di effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli studi di settore. Tuttavia, l'articolo 9-bis del DL 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dellIVA, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Pertanto, per effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è utilizzato il suddetto codice tributo “6494”, come di seguito ridenominato:

 

6494 ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA

 

Come si indica in F24 il codice 6494?

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per il quale si effettua l’integrazione, espresso nel formato “AAAA”. Nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Infine, si precisa che il suddetto codice tributo “6494” è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell’IVA dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

Pubblicato il 14/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 Commercialisti: ecco il manifesto con le richieste

Commercialisti: pubblicato dal CNDCEC il manifesto degli Stati Generali. Valorizzazione competenze, riconoscimento del ruolo, sostegno ai processi di aggregazione e semplificazioni

 

 

Sono stanchi i commercialisti della scarsa attenzione che gli riserva la politica, pertanto hanno formulato un manifesto con le richieste ai fini di ottenere il dovuto rispetto e riconoscimento per la professione. Il ruolo della categoria è stato sottolineato dal Presidente del CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) Dott. Massimo Miani a Roma nel corso dello svolgimento degli Stati Generali della Professione, dove poi è stato presentato il manifesto riportato di seguito. Quattro brevi punti, dal riconoscimento legale delle specializzazione, all'equo compenso, passando per la necessaria quanto promessa semplificazione fiscale e la necessità di misure di sostegno all'aggregazione degli studi e delle competenze.

 

Si riporta di seguito il Manifesto, così come pubblicato in data 10 maggio 2019 sul sito del CNDCEC.

  1.  VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE I Commercialisti chiedono il riconoscimento legale delle specializzazioni e di demandare al sistema ordinistico, anche in concerto tra Ordini professionali diversi, la gestione tecnica degli Elenchi e dei Registri esistenti e di quelli che eventualmente dovessero essere istituiti, con la supervisione e il controllo del Ministero vigilante competente per materia.
  2. RICONOSCIMENTO DEL RUOLO Il Consiglio nazionale chiede il riconoscimento del ruolo di “incaricato di pubblico servizio” per le attività che, in ambito fiscale, amministrativo e contabile, si risolvono nella predisposizione e presentazione di atti, dichiarazioni, attestazioni e certificazioni la cui esibizione o il cui deposito presso pubbliche amministrazioni è espressamente richiesto dalla legge. Secondo i commercialisti, inoltre, l’approvazione dell’“equo compenso” deve trovare una maggiore concretizzazione, in primis per quelle funzioni che il professionista viene chiamato a svolgere in forza di uno specifico obbligo di legge. È il caso, a mero titolo esemplificativo, delle funzioni svolte nella qualità di sindaco (la cui nomina è obbligatoria per legge) o in occasione del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni tributarie, la cui apposizione non è scelta discrezionale del contribuente, ma è obbligatoria per legge ai fini dell’utilizzo delle eccedenze a credito risultanti dalle stesse dichiarazioni.
  3. SOSTEGNO AI PROCESSI DI AGGREGAZIONE I Commercialisti chiedono di applicare i regimi di favore fiscale al 15% e 20% anche a coloro che esercitano l’attività professionale nell’ambito di associazioni professionali e società tra professionisti, offrendo un incentivo fiscale non solo ai piccoli lavoratori autonomi, ma anche ai processi di aggregazione professionale. E di rimuovere gli ostacoli attualmente esistenti all’utilizzo dello strumento delle STP (società tra professionisti), introducendo un regime fiscale opzionale di determinazione del reddito per cassa anche per quelle costituite sotto forma di società di capitali, nonché un regime di neutralità fiscale per le operazioni di apporto/conferimento dello studio individuale o associato nelle STP.
  4. SEMPLIFICAZIONI L’obiettivo della semplificazione deve essere declinato in modo diverso nei vari settori della vita economica e sociale del nostro Paese, in primis quello fiscale, in cui le esigenze di semplificazione sono ormai avvertite, in particolare dai Commercialisti, come prioritarie e non più differibili. Il proliferare delle scadenze fiscali ha raggiunto, ormai, livelli parossistici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/05/2019

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

 

 

 

 

 

 

OIC 9: svalutazioni per perdite durevoli di valore

Il principio contabile 9 disciplina le svalutazioni per perdite durevoli di valore nei bilanci: l'applicazione semplificata dell'Impairment test alla categoria delle microimprese

 

 

Il principio contabile OIC 9, pubblicato in via definitiva il 22 dicembre 2016 dall'Organismo Italiano di Contabilità, disciplina il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e si applica a tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

L’aggiornamento degli OIC è stato reso necessario in quanto il D. Lgs 139/2015 ha modificato parte della normativa del bilancio d’esercizio, prevedendo ad esempio l’eliminazione di tutta la componente straordinaria del Conto Economico.

Entrando nel merito, l'OIC 9 definisce perdita durevole di valore "la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione nel lungo termine, inferiore al suo valore netto contabile" e deve essere rilevata in bilancio nella voce B.10c) del Conto Economico. In base all'articolo 2427 numero 3-bis del codice civile è prevista l'informativa nella nota integrativa.

In generale per determinare l'esistenza di perdite durevoli di valore bisogna distinguere queste fattispecie:

  • Se è possibile o meno stimare il valore recuperabile di un’immobilizzazione,
  • Se la società è una PMI che redige il bilancio ordinario, semplificato o se è una micro-impresa (la cui disciplina è stata introdotta dallo stesso D.Lgs 139/2015).

 

Il valore recuperabile di un'immobilizzazione

Il valore recuperabile di un'attività o di un'entità generatrice di cassa è il maggiore tra:

  • il valore d'uso cioè il valore attuale dei flussi di cassa attesi,
  • il fair value cioè il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un attività o che si pagherebbe per trasferire una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Tale valore è fondamentale in quanto se è inferiore al valore contabile dell'immobilizzazione stessa il bene deve essere iscritto a tale minor valore la differenza deve essere imputata nella voce B.10c di Conto economico.

L'OIC 9 elenca i principali indicatori potenziali di perdite di valore come:

  • la presenza nel corso dell'esercizio di variazioni significative con effetto negativo della società in ambito tecnologico, di mercato, ecc.
  • l'aumento nel corso dell'esercizio dei tassi di interesse di mercato che condizionano i tassi di attualizzazione del bene riducendo il suo valore recuperabile.

Diversamente, se non è possibile determinare il valore recuperabile la società deve determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene.

L'OIC 9 prosegue chiarendo come si determinano il valore recuperabile, il fair value e il valore d'uso.

Nelle motivazioni in calce allo stesso principio viene chiarito: “La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua rilevazione, la perdita debba essere “definitiva”, ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l’applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore dell’immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che prevede espressamente l’obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevarla.”

 

Società di minori dimensioni

Il riferimento alla grandezza della società è fondamentale, in quanto per le micro-imprese e per le imprese che redigono il bilancio abbreviato, l'OIC 9 prevede espressamente un'apposita disciplina semplificata basata sulla capacità di ammortamento determinata dalla sottrazione algebrica al risultato d'esercizio degli ammortamenti dalle immobilizzazioni.

Tale calcolo semplificato non prevede perciò attualizzazioni.

Ovviamente, l’approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali del modello di base e come specificato nel principio “L’unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l’approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fin della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti.”

 

Le decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore

Nell'appendice A del principio contabile 9 è presente un "albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore" in base alla quale occorre per prima cosa chiedersi se esiste nella società un indicatore di una perdita durevole di valore. Se non esiste non è necessario effettuare verifiche, se invece esiste ed evidenzia come il valore d'uso sia inferiore al valore netto contabile dell'immobilizzazione, allora è necessario procedere alla svalutazione della stessa.

 

Il testo del principio contabile è disponibile sul sito: www.fondazioneoic.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 10/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse