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- Mercoledì10,Aprile,2019
Scadenza comunicazione LIPE 2019 -Liquidazioni periodiche Iva
Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) riferita al quarto trimestre 2018 in scadenza oggi 10 aprile 2019: tutte le scadenze 2019
La presentazione della comunicazione relativa alle liquidazioni periodiche Iva del 4 trimestre 2018 prevista per il 28 febbraio 2019 è stata spostata al 10 aprile 2019 dal Dpcm 27/2/2019 pubblicato in GU il 5/3.
Le altre scadenze del 2019 sono le seguenti e riguardano sia i contribuenti mensili che trimestrali:
- 1° trimestre - 31 maggio 2019
- 2° trimestre - 16 settembre 2019
- 3° trimestre - 30 novembre 2019 (prorogata al 2 dicembre perché cade nel giorno di sabato)
- 4° trimestre - 28 febbraio 2020
L'obbligo è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (DL 193/2016) assieme ad una serie di misure di contrasto all'evasione in materia di IVA prevedendo adempimenti comunicativi da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare:
- della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (cosiddetto spesometro)
- della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (modello LIPE).
Per quanto riguarda lo spesometro, si precisa che l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha previsto la soppressione di questo adempimento che è stato "sostituito" dal cd. esterometro riferito per alle sole operazioni transfrontaliere. Anche qusto adempimento in scadenza per il 28 febbraio è stato prorogato dallo stesso decreto al 30 aprile 2019.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA LIPE, nonostante l'introduzione della fattura elettronica, resta invece un adempimento in vigore anche per il 2019.
L'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ricade su tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Inoltre, non ricorre l’obbligo di invio in assenza di dati da indicare per il trimestre: si pensi, ad esempio, ai contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.
L’obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello LIPE.
Attenzione va prestata al fatto che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge.
Se si sono commessi errori nella compilazione delle comunicazioni periodiche o anche in caso di omissione, occorre in sede di dichiarazione Iva annuale compilare il quadro VH (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro VH, questo non va compilato.