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Comunicati stampa

ANF 2019: ecco le istruzioni per i datori di lavoro

Pubblicate le istruzioni operative per la nuova gestione degli Assegni per il nucleo familiare . Novità Uniemens sul conguaglio da luglio 2019

 

 

Operativa l'applicazione per la nuova richiesta  online degli ANF, nel Cassetto previdenziale. Lo comunica , indirettamente  l'INPS con la pubblicazione del messaggio n. 1777 del 8 maggio 2019  .

L'Istituto  rimanda alla circolare 45 2019 per le istruzioni generali e specifica  invece le indicazioni per gli operatori delle sedi Inps e anche per i datori di lavoro . In particolare vengono fornite  le istruzioni per l'invio dei flussi Uniemens ,  da utilizzare  a decorrere dalla dichiarazione contributiva di  luglio 2019.

 

ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibileall’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.

 

È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

1.  Ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);

2.  Richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

 

1. Nella prima modalità, l’utente dovrà indicare:

–  la matricola aziendale di interesse;

–  il codice fiscale del lavoratore;

–  il periodo (da uno a sei mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

 

2. Nella seconda modalità l’utente dovrà indicare:

–  la matricola aziendale di interesse;

– uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

 

Mentre in caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema. Entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato xml.

 

 

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF> contenenti informazioni sui conguagli degli Assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi, nel formato e nelle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, allo scopo di migliorare l’efficacia degli strumenti di controllo e, in particolar modo, di garantire l’univoca individuazione della titolarità al conguaglio e l’accertamento della misura, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.

Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:

−   nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

    0035 – ANF assegni correnti;
    L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
    H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

− nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;

−  nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;

−  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

 

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

Vantaggi della nuova modalità di compilazione del flusso Uniemens

La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge per il momento alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.

Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:

    <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
    <NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF;
   <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento <TabANF> e all’anno di competenza.

L’Istituto sottolinea, infine, che l’introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati.

Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 09/05/2019

Fonte: Inps

 

Saldo e stralcio: cosa succede dopo aver presentato la domanda

Saldo e stralcio 2019: ecco i termini da ricordare per chi ha aderito entro il 30 aprile 2019

 

 

Cosa succede ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio” entro il termine del 30 aprile 2019? Ovviamente la risposta cambia a seconda dell'esito della procedura, cioè se l'istanza di adesione al saldo e stralcio sia stata o meno, accolta.

Nel primo caso, cioè accoglimento  del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente

  1. l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti,
  2. l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate
  3. l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Come indicato sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Diversamente, nella seconda ipotesi, cioè in caso di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

A tal proposito, con le novità introdotte, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

  • in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
  • in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 06/05/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate-Riscossione

 

 

Reddito di cittadinanza e REI: gli importi

I dati sull'erogazione del REI e del Reddito di cittadinanza . Va ricordato che l'importo non è fisso ma è modulato sulla situazione economica della famiglia

 

 

Il Reddito di cittadinanza inizia ormai la prossima settimana il terzo mese di vita. Le domande possono essere  inoltrate nuovamente a partire dal 6 maggio. (Qui i modelli per la richiesta) A fine aprile sono giunti i primi pagamenti per chi lo ha richiesto nel mese di Marzo.

Finora il bilancio della misura è meno esaltante di quanto previsto alla vigilia, con la previsione di un risparmio finanziario  sulle spese preventivate che potrebbe arrivare al milione di euro . Infatti il nuovo presidente dell'INPS Tridico ha specificato in una intervista che il tasso di rifiuto  delle domande è pari a circa il  25 %. Le stime prevedono in totale circa 750.000 famiglie beneficiarie.In media, l'importo di  reddito di cittadinanza che è stato erogato nel mese di aprile è di 520 euro, ha affermato Tridico ma non sono pochi gli scontenti che hanno ricevuto meno di 100 euro.

Va ricordato infatti che il reddito di cittadinanza non ha un importo fisso di 780 euro ma va calcolato per differenza rispetto al reddito che la famiglia già possiede. L'integrazione arriva al massimo a 6000 euro annui , (500 mensili, cui vanno aggiunti eventualmente le quote per l'affitto , 280 € o per il mutuo prima casa , 150€)

Il Mezzogiorno, come prevedibile, vede il più alto numero di beneficiari. Sono 6 su 10  di questi la maggior parte vive a Napoli,  seguono poi per numero di domande accettate Roma, Palermo e Catania.

Nel frattempo è stato pubblicato  sul sito INPS l’Osservatorio sul Reddito di Inclusione (REI) con i dati relativi al periodo gennaio 2018 – marzo 2019. Dal 1 marzo 2019 infatti non più possibile fare domanda in quanto le risorse sono state assorbite dal Fondo per il Reddito di Cittadinanza. Il REI veniva gestito dall'INPS in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni di residenza.

Risulta che nel corso dei 15 mesi  di vita del REI,  ne hanno beneficiato  506 mila  famiglie  per un totale di 1,4 milioni di persone. Anche in questo caso la maggior parte dei benefici sono stati erogati a nuclei residenti nelle regioni del Sud (68%); in particolare il 46% dei nuclei beneficiari di REI, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia; seguono  Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria .

Le prestazioni partite invece nel  periodo gennaio - marzo 2019 sono 38 mila. L’importo medio mensile è pari a 292 euro, con variazioni a livello territoriale   dai 234 euro per la Valle d'Aosta ai 324 euro per la Campania. Complessivamente le regioni del Sud hanno un valore medio del beneficio più alto  sia di quelle del Nord ( 50 euro ,+21%) che  di quelle del Centro (33 euro , +12%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/05/2019

Fonte: Inps