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Comunicati stampa

 

Riforma della crisi d’impresa: cambiano gli assetti organizzativi

Dal 16 marzo 2019 sono entrate in vigore norme che prevedono nuovi assetti organizzativi per l'impresa e nuovi obblighi a carico degli amministratori

 

 

Da “Direzione e gerarchia nell’impresa” a “Gestione dell’impresa”: in questo modo, dal 16 marzo, cambia la rubrica dell’articolo 2086 c.c., così adeguandosi alla nuova prospettiva “imprenditoriale” della riforma, che pone al centro l’“impresa” e, non più, l’“imprenditore”.

 

Doppio step per l'entrata in vigore

Il Decreto Legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge 155/2017, nella parte IV detta le disposizioni finali e transitorie che, peraltro, scaglionano nel tempo l’entrata in vigore del complesso articolato.

L’articolo 389, nel dettaglio, distingue le disposizioni la cui vigenza è posticipata ai diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Legislativo (15 agosto 2020), da quelle la cui data di entrata in vigore è fissata al trentesimo giorno successivo rispetto alla medesima data di pubblicazione del decreto legislativo (16 marzo 2019).

 

Le modifiche al codice civile

L’intera Parte II del nuovo Codice apporta modificazioni al codice civile, come richiesto dall’art. 14 della legge delega.

Talune modificazioni erano state minuziosamente indicate dallo stesso art. 14, in quanto considerate necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi elencati dalla legge delega.

Le modifiche in questione intervengono sul libro V del codice civile, concernendo quindi:

  • gli assetti organizzativi dell’impresa (titolo II del libro V);
  • gli assetti organizzativi societari, la responsabilità degli amministratori, la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, le cause di scioglimento delle società per azioni (titolo V del libro V);
  • la disciplina dell’insolvenza delle società cooperative (titolo VI del libro V).

 

Assetti organizzativi dell'impresa

Tra le norme  entrate in vigore il  16 marzo, spicca l’articolo 375, titolato “Assetti organizzativi dell’impresa”, che si compone di due commi:

  • Il primo sostituisce la rubrica dell’articolo 2086 del codice civile che, da “Direzione e gerarchia nell’impresa”, diventa “Gestione dell’impresa”, in tal modo focalizzando l’attenzione normativa sull’impresa e non più, come nella versione del ‘42, sull’imprenditore ed il correlativo potere gerarchico.
  • Il secondo aggiunge all’articolo 2086 del codice civile, dopo il I comma, il seguente:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Più in dettaglio, conformemente a quanto dettato dall’art. 14 della legge delega (ed in particolare, dal comma I, lett. b), è stato novellato l’art. 2086 c.c. nella finalità, come si evince dai lavori preparatori, di introdurre una disposizione diretta ad imporre nuovi obblighi all’imprenditore, identificati nel dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Tale norma si rivolge a ogni categoria di imprenditore, operante in forma societaria ovvero collettiva, con ciò escludendo gli imprenditori individuali.

Il legislatore delegato specifica che l’istituzione di un assetto organizzativo adeguato, peraltro, risulta funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa della perdita della continuità aziendale, consentendo in tal modo all’imprenditore di attivare prontamente i nuovi strumenti, previsti dalla stessa riforma, al fine di pervenire al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.

Il nuovo articolo 2086 c.c. riguarda:

• soggetto: imprenditore societario o collettivo, non individuale
• nuovi obblighi: principalmente due
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,
- attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento, finalizzati al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
• finalità: principalmente tre
- favorire l’emersione tempestiva della crisi,
- superare la crisi dell’impresa
- recuperare la continuità aziendale

la  prospettiva: si rovescia, dall'imprenditore come soggetto dotato di poteri gerarchici si pone verso l’impresa come entità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

Tariffe e Guida autoliquidazione INAIL: novità e qualche aumento

Disponibile la Guida autoliquidazione INAIL. Attenzione alla nuova classificazione delle lavorazioni . Molte riduzioni qualche aumento. Dubbi per gli stage e tirocini.

 

 

La legge di stabilità 2019 come è noto ha introdotto la lungamente attesa riduzione a regimee delle tariffe  dei premi assicurativi INAIL sulla base dei nuovi dati relativi agli infortuni, molto diminuiti negli ultimi anni  . E' di pochi giorni fa la  pubblicazione dei relativi decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 .Intanto l'INAIL ha reso diposbnibile sul sito al consueta Guida  all'Autoliquidazione aggiornata 2019. 

Dato che la riforma ha previsto anche una importante riorganizzazione del nomeclatore tariffario con nuove voci di tariffa ,  eliminazioni o accorpamenti , e' consigliabile per le aziende una attenta lettura    del  quadro F della comunicazione INAIL in arrivo in questi giorni per verificare se è stata attribuita una nuova voce di tariffa o se è rimasta  quella  previgente secondo il Dm 12 dicembre 2000, e individuare il tasso applicabile per il 2019 (pari al tasso medio nazionale aumentato o diminuito dell’aliquota di oscillazione).  Nelle intenzioni del legislatore questo sana anche alcune diparità di trattamento per alcune attività a casua di valutazioni diverse da parte di alcune sedi territoriali INAIL

In alcuni casi lo sconto è prossimo o superiore al 50%: è il caso delleguardie  giurate il cui tasso è sceso dal 55 al 19,33 per mille nel settore del commercio,  e delle  attività di costruzione di mobili e arredamenti passato dal 66 al 39,73 per mille nella gestione industria.

 

Ci sono anche casi in cui per certe lavorazioni le modifiche portano ad un aumento dei premi da versare ad esempio:

  • l’attività connessa ai magazzini, precedentemente sdoppiata ( senza attrezzture meccaniche :voce 9311 e tasso 42 per mille)  o con attrezzature meccaniche (voce 9312 tasso 24 per mille), è stata classificata nell’unica nuova voce 9300, con tasso pari al 28,19 per mille Quinid per le aziende inquadrate nella ex voce 9312, il tasso è  aumentato dal 24 al 28,19 per mille; 
  • nel settore delle costruzioni  molte voci specifiche sono confluite  nella generica voce 3110  con l'applicaizone a tutte del tasso massimo  del 110 per mille.
  •  all’interno delle “attività varie” è stato differenziata  l’attività di elaborazione dati   (voce 0726 nuovo tasso  con tassi diversi 5 per mille nel settore industria e 4 per mille nel terziario).da quella generica delle attività amministrative  (voce di tariffa  0722 con tasso 4 per mille)

 

Inoltre  la classificazione delle attività  con uso di autoveicoli dal  2019 non prevede  più una specifica voce di tariffa, in quanto il relativo rischio è ricompreso all’interno della voce della lavorazione principale.

Qualche difficoltà potrebbe esserci per la classificazione degli stagisti  e tirocinanti per i quali  sono disponibili due voci:

  • una per le attività che non comportano la partecipazione alle lavorazioni aziendali (0610 nell’industria e artigianato, 0611 nelle altre attività) e
  • una per quelle che invece la includono (0640 per industria e artigianato e 0616 per altre attività, con tasso del 14,21)

 

Ciò dovrebbe  comportare il superamento delle indicazioni Inail del 2014, secondo le quali per gli stage/corsi di formazione svolti nei locali aziendali doveva sempre essere applicata  la voce di tariffa della corrispondente attività aziendale, ma probabilmente sarebbe utile un chiarimento dell'istituto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 05/04/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

 

Decreto crescita 2019: torna il super ammortamento al 130%

Super ammortamento al 130% dal 1° aprile 2019: ecco cosa è previsto nella bozza del decreto crescita. Limite a 2,5 milioni

 

 

In circolazione le bozze del decreto crescita 2019, uno dei decreti su cui sta puntando il Governo giallo-verde per bilanciare la crescita 0 del nostro paese.

In particolare, stando le bozze, il primo articolo reintroduce dal 1° aprile 2019 il cd. super ammortamento al 130% prevedendo 2,5 milioni di euro come tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019,ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/04/2019

Fonte: Fisco e Tasse