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Comunicati stampa

 

 

Contratti a termine: per i CAF regime stagionale

Confcommercio sulla definizione di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale: contratti a termine esclusi dalle limitazioni del Decreto dignità ma non dalla contribuzione aggiuntiva

 

 

Il 20 febbraio 2019 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil è stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale,  che riconferma quanto  concordato  nell'accordo del 10 febbraio 2010.

 Viene ribadito che l'attività dei Caf  collegata alle campagne fiscali/previdenziali (compilazione di modelli e dei dichiarativi fiscali) sono da considerare attività a carattere stagionale . Per questo i contratti a tempo determinato e  i  contratto di somministrazione a tempo determinato  vanno esclusi dalle  limitazioni quantitative,  tipiche delle assunzioni a termine che possono riguardare la necessità di individuare una motivazione in fase di rinnovo, e tutti gli altri requisiti richiesti al normale contratto a termine recentemente modificato dal Decreto Dignità.

 

L'accordo ricorda comunque che questa  deroga operata dalla contrattazione collettiva, non comporta una esclusione dall'obbligo di  contribuzione aggiuntiva prevista in caso di assunzioni a termine, compresa la nuova quota pari a 0,50% da aggiungere ad ogni rinnovo.

Le parti hanno concordato inoltre che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento di adempimenti legati a specifiche necessità dei Caf, possono godere del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, a condizione che ne dichiarino la volontà in forma scritta entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/03/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

Modello IVA TR per il rimborso: approvato il modello

Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale: approvato il nuovo modello IVA TR. Novità per i gruppi IVA e ISA

 

 

Approvato il nuovo modello TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale dopo le novità introdotte con l'entrata in vigore degli ISA (Indici sintetici di Affidabilità) e con il Gruppo IVA previsto dalla Legge di Bilancio 2017 ( L. 232/2016). In particolare con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 64421/2019 sono stati approvati modello IVA TR 2019, istruzioni di compilazione e relative specifiche tecniche. Il modello dovrà essere usato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2019, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, cioè il 30 aprile 2019.

 

Si ricorda che in generale, il modello IVA TR deve essere utilizzato per
  • la richiesta di rimborso
  • l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso
  • per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

 

Come previsto nel Provvedimento, il modello deve essere trasmesso telematicamente direttamente o tramite intermediari abilitati.

Attenzione va prestata al fatto che in base a quanto previsto nelle istruzioni del modello, per i contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia è prevista l'indicazione di un codice nel caso in cui il rimborso sia richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del D.L. n. 50 del 2017. 
 
Utilizzo nuovo modello IVA TR 30 aprile 2019

Provvedimentomodello istruzioni sono allegati a questo articolo. 

 

 

3 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Dichiarazioni dei redditi 2019: il calendario delle scadenze

Un riepilogo di tutte le scadenze per le Dichiarazioni dei Redditi, Iva, Irap e 770 2019

 

 

Siamo in piena campagna fiscale ed è utile riepilogare tutte le scadenze delle dichiarazioni dei redditi da presentare nei prossimi mesi. Queste in particolare le date da ricordare:

  • 30 settembre 2019 per il Modello Redditi PF/SP/SC, Modello 770 e Modello Irap;
  • 23 luglio per il Modello 730 (resta fermo 8 luglio 2019 per il 730 presentato dal sostituto d'imposta).

 

 

Dichiarazione 730/2019 precompilato e ordinario: doppia scadenza

Si incomincia con il Modello 730.

Il 730 è essenzialmente il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Esistono due tipologie di 730:

  • il precompilato
  • e l'ordinario.

Il 730 precompilato è, come suggerisce la parola, il modello già compilato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso i dati in suo possesso (anagrafe tributaria, dati anno precedente, dati trasmessi dai soggetti obbligati quali sostituti d'imposta, medici, banche ecc...). Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, e il contribuente ci può accedere direttamente o tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato, in questo caso dovrà consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso
al 730 precompilato.

La scelta della modalità di accesso comporta vantaggi e svantaggi, in termini di costi e di successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l'accesso è possibile accettarlo senza modifice, modificarlo oppure non accettarlo e scegliere il 730 ordinario.

Il modello 730 ordinario viene utilizzato quando il contribuente non può o non vuole usare il precompilato. Tale modello, a differenza del precompilato, non può essere presentato autonomamente, pertanto occorrerà rivolgersi ad un intermediario o al sostituto.

Il termine di presentazione è fissato al:

  • 8 luglio 2019 (il 7 luglio quest'anno cade di domenica) in caso di presentazione tramite sostituto d'imposta;
  • 23 luglio 2019 in caso di presentazione diretta (solo per il 730 precompilato) o tramite CAF-intermediario (per il 730 precompilato o ordinario). 

 

Dichiarazione Redditi PF/2019: cartacea e telematica

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle istruzioni del Modello;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2019);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

I contribuenti sono obbligati a presentare il Mod. Redditi PF 2019 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2019 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

i quali possono presentare il modello Redditi in forma cartacea all’ufficio postale fino al 1° luglio 2019.

Pertanto, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 

Dichiarazione Redditi SP/2019 entro il 30.09.2019 solo telematica

Il Mod. Redditi 2019 SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno 2018, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato. Deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati).

Sono obbligati ad utilizzare il modello Redditi SP:

  • le società semplici
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.
La dichiarazione Redditi Società di persone va presentata in via telematica, entro il 30 settembre 2019, ovvero entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2 del d.P.R. n.322 del 1998).

 

 

Dichiarazione Soggetti IRES (Modello Redditi SC e Redditi ENC 2019)

Il Modello “Redditi - Società di capitali 2019” e il "Modello Redditi - Enti non commerciali 2019" devono essere presentati dai soggetti IRES entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai fini dell’adempimento della presentazione non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta).

Ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 settembre 2019. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2019) entro il 31 marzo 2020.

Il modello Redditi SC deve essere presentato, in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato.

Il modello Redditi ENC va presentato in via telematica:

  • dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'Iva;
  • dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
  • dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap;
  • dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • dagli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione presso un ufficio postale.

 

Dichiarazione IRAP/2019 e riepilogo di tutte le scadenze 

Il modello Irap deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997.

La dichiarazione IRAP è presentata in forma autonoma:

Il modello Irap deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
  • per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per leamministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine sarà entro il 30 settembre 2019.

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

 

 

Riepiloghiamo le diverse scadenze

RIEPILOGO SCADENZE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2019
Dichiarazione Iva 2019

tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019
presentazione telematica
 
Modello 730/2019 precompilato

15.04.2019
disponibile on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato
 

08.07.2019
(il 7.7 cade di domenica)
consegna ai sostituti d’imposta
 

23.07.2019
invio diretto da parte del contribuente o da parte di Caf o professionisti
 
Modello 730/2019 ordinario

08.07.2019
(il 7.7 cade di domenica)
consegna ai sostituti d’imposta
 

23.07.2019
invio diretto da parte del contribuente o da parte di Caf o professionisti
 
Modello 770/2019

30.09.2019
presentazione telematica
 
Modello Redditi 2019 PF

01.07.2019
cartaceo presso gli uffici postali
 

30.09.2019
presentazione telematica
 
Modello Redditi 2019 soggetti Ires

30.09.2019
per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
presentazione telematica
 

entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
presentazione telematica
 
Modello Irap/2019

30.09.2019
per i soggetti Irpef e società di persone, nonché per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
presentazione telematica
 

entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
per i soggetti Ires 
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
presentazione telematica
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse