Certificazione Unica 2019: scadenza 7 marzo 2019
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- Mercoledì06,Marzo,2019
Certificazione Unica 2019: scadenza 7 marzo 2019
Certificazione Unica 2019: domani ultimo giorno per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati
I sostituti d’imposta devono compilare le Certificazioni Uniche 2019 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2018. Il 15 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 10664/2019, ha pubblicato il nuovo modello di Certificazione Unica che, come noto, si presenta in duplice veste:
- la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2019 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2019, in via telematica.
Si ricorda che sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2019 coloro che nel 2018:
- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991;
- hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La CU 2019 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).
La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2018 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2019. Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.
L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. Il flusso si compone di: Frontespizio; Quadro CT; Certificazione Unica 2019. È possibile tuttavia suddividere il flusso inviando oltre al frontespizio e al quadro CT le Certificazioni di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. Se più agevole è anche possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole Certificazioni dati relative a lavoratori dipendenti.
Attenzione: le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).
Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi entro il 31.03.2019) i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.