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Comunicati stampa

Certificazione Unica 2019: scadenza 7 marzo 2019

Certificazione Unica 2019: domani ultimo giorno per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati

 

 

I sostituti d’imposta devono compilare le Certificazioni Uniche 2019 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2018. Il 15 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 10664/2019, ha pubblicato il nuovo modello di Certificazione Unica che, come noto, si presenta in duplice veste:

  • la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2019 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
  • la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2019, in via telematica.

 

Si ricorda che sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2019 coloro che nel 2018:

  • hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991;
  • hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.

 

La CU 2019 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

 

La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2018 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2019. Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.
L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. Il flusso si compone di: Frontespizio; Quadro CT; Certificazione Unica 2019. È possibile tuttavia suddividere il flusso inviando oltre al frontespizio e al quadro CT le Certificazioni di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. Se più agevole è anche possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole Certificazioni dati relative a lavoratori dipendenti.

 

Attenzione: le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).

 

Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi entro il 31.03.2019) i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 06/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Risparmio energetico: ecco le certificazioni necessarie per la detrazione

 

Detrazioni per risparmio energetico nella dichiarazione dei redditi 2019: tutte le certificazioni che servono per usufruire del beneficio

 

 

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico nella dicharazione dei redditi è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito
    • da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali.
    • dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori.
    • mentre nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.

 

  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e conservato dal contribuente. Non è richiesto per i seguenti interventi:
    • sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (per questi interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato, ma solo l’allegato F a firma del richiedente)
    • ostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
    • acquisto e posa in opera delle schermature solari.
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
    • acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

 

  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere:
    • i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,
    • la tipologia di intervento eseguito,
    • il risparmio di energia che ne è conseguito,
    • il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.  Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. 

 

L’asseverazione, l’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Si ricorda che come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori all’Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 01/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Fisco, Di Maio: tariffe Inail ridotte, ora taglio a cuneo fiscale

 

E' stato firmato il decreto che riduce le tariffe INAIL e razionalizza la lista delle voci tariffarie che passano da 739 a 595. Ora il taglio al cuneo fiscale, dice il Ministro Di Maio

 

 

Milano, 28 feb. (askanews) – “Con la spending review di quest’anno abbasseremo il cuneo fiscale”. A dirlo, in un’intervista al Sole 24 Ore, il vice premier Luigi Di Maio.

“L’aggiornamento delle tariffe Inail è un primo passo importante che le Pmi aspettano da oltre 20 anni”, ha sottolineato il ministro del Lavoro, “abbiamo abbassato le tariffe Inail per dare alle imprese un primo vero sgravio sul costo del lavoro. Nel 2019 il vantaggio delle imprese in termini di minori costi è di oltre 500 milioni. In totale risparmieranno oltre 1,7 miliardi”.

 

Il cuneo fiscale, ha proseguito Di Maio, è “un tema centrale”, da qui “passa la competitività del Paese. È un obiettivo che perseguiamo, ma da maneggiare con cura”. E sui tempi precisa: “non prendo impegni sui tempi su un tema atteso e delicato e che ha un costo importante. Una cosa è certa: il 2019 sarà l’anno della spending review dei tagli agli sprechi. Tutto quello che recupereremo lo useremo per abbassare il cuneo fiscale delle aziende, con massima priorità per il Made In Italy”.

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 28 febbraio 2019 - 08:07

Fonte: askanews