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Comunicati stampa

Incarichi gratuiti MEF: confronto e non opportunità di lavoro

 

Consulenza gratuita dei professionisti: con un comunicato stampa di oggi il MEF spiega l'intento dietro la proposta. Non si placano le polemiche

 

 

Con un comunicato stampa ufficiale, ieri 8 marzo 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze da la sua versione dei fatti in merito al tanto discusso bando con incarichi di consulenza gratuita.

Nel testo del comunicato si legge che "il bando relativo ad incarichi gratuiti pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che ha suscitato polemiche nei giorni scorsi non costituisce un’opportunità lavorativa. La parola “consulenza gratuita” – pure se richiamata nel bando – non è da intendersi come rapporto di lavoro o fornitura di un servizio professionale che come tale sarebbe regolato dalle procedure del Codice degli Appalti. " Inoltre, ringraziando i molti che si sono candidati ad offrire gratuitamente e volontariamente supporto all'Amministrazione, si precisa che l’invito è rivolto a personalità affermate, principalmente provenienti dal mondo accademico."

Il testo prosegue chiarendo che lo scopo è un confronto in termini di idee e soluzioni tecniche in materie molto complesse prima di elaborare norme e disegnare strumenti, assicurando un confronto con gli esperti di alto profilo competenti in materia.

Il bando oggetto di discordia e polemiche, su cui anche il Consiglio dei Dottori Commercialisti era intervenuto stigmatizzandone il contenuto e trasmettendo una lettera al Ministro Tria insieme al Consiglio Nazionale dei Notai e degli Avvocati è il seguente:

La Direzione Generale “Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali” del Dipartimento del Tesoro intende avvalersi per un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza della consulenza a titolo gratuito di professionalità altamente qualificate.

La consulenza avrà ad oggetto la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell'adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l'altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari.

 

Possono far pervenire la propria manifestazione di interesse coloro che, alla data di scadenza del termine sottoindicato, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • consolidata e qualificata esperienza accademica e/o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell’economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari;
  • lingua inglese fluente.

 

I tre ordini professionali hanno chiarito che "non possiamo accettare che proprio le Pubbliche Amministrazioni sviliscano, aggirino e in definitiva violino quel principio di civiltà che è l’equo compenso."

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Albo nazionale curatori, commissari e liquidatori: attivo (al buio) dal 16 marzo

 

Il Codice della Crisi e insolvenza prevede l'istituzione dell'Albo dei curatori dal 16 marzo 2019 ma la norma non è chiara

 

 

Countdown per tre categorie di professionisti alle prese col nuovo Albo nazionale dei curatori fallimentari, previsto dalla recentissima riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Categorie legittimate all'iscrizione

Il 16 marzo 2019 inizia la prima fase operativa della riforma sulle procedure concorsuali (D.Lgs. n. 14/2019), che in tal modo spiana il terreno al grosso dell’articolato, che entrerà a regime il 15 agosto 2020.
Un numero considerevole di professionisti dell’area economica-giuridica:
- dottori commercialisti ed esperti contabili,
- avvocati,
- consulenti del lavoro,
sono stati prescelti dal legislatore per far parte dell’ambito Albo nazionale dei curatori, commissari giudiziari e liquidatori, come pure:
- chi abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, e che abbiano dato prova di adeguate capacità imprenditoriali,
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, purché i soci risultino iscritti agli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro.

Orbene, a fronte dell’imminente entrata a regime, prevista per il prossimo 16 marzo, tale moltitudine di operatori professionali è alle prese coi più disparati quesiti attinenti alle modalità di funzionamento dell’Albo (denominato, dall’art. 356, “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”).

 

Discrasia cronologica del Codice della Crisi e insolvenza 

Nel decreto legislativo in esame, appare emergere una discrasia, almeno sotto il profilo cronologico: mentre la disciplina prevista agli articoli 356 e 357, entrerà in vigore il 16 marzo, la stessa demanda i criteri relativi al funzionamento ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il primo marzo 2020. A ciò si aggiunga che l’articolo 358, concernente i “Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure”, sarà in vigore dal 15 agosto 2020.

Pare quindi che, mentre dal 16 marzo sarà possibile, per i professionisti in possesso dei requisiti pretesi dalla normativa, iscriversi all’Albo, l’attivazione sarà possibile soltanto a seguito dell’emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di funzionamento.

Quindi, cosa avverrà nel frattempo? La logica giuridica, come pure il buon senso, impone che gli organi giudiziari continueranno ad attingere i nominativi dei curatori dagli attuali elenchi, in attesa che l’Albo nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori divenga effettivamente operativo grazie alla disciplina specifica prevista dal decreto.

 

Cosa prevedono gli articoli del Codice della crisi e insolvenza

Più in dettaglio, la disciplina appare chiara su alcuni aspetti:

- Iscrizione.

I candidati sono tenuti a comprovare di aver acquisito una formazione specifica mediante la frequenza a corsi di perfezionamento, della durata di almeno 200 ore, in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento, oltre ad aver svolto un tirocinio di almeno sei mesi presso curatori fallimentari, commissari giudiziali e ulteriori professionisti del settore.

 

- Esperienza.

Possono iscriversi all’Albo coloro che, in possesso dei requisiti professionali previsti, in luogo della formazione e del tirocinio, possono comprovare la nomina in almeno quattro procedure, negli ultimi quattro anni, in qualità di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.


- Permanenza dell’iscrizione all’albo.

Nella finalità di restare iscritto all’Albo, il professionista deve frequentare, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno 40 ore. I corsi di formazione e di aggiornamento saranno organizzati in conformità delle linee guida che dovranno essere elaborate dalla Scuola superiore della magistratura.

 

- Decreto Ministero Giustizia.

L’articolo 357 del D.Lgs. n. 14 demanda al ministero della Giustizia di stabilire, entro il 1° marzo 2020, attraverso un decreto dedicato, le modalità di iscrizione all’Albo, quelle per la sospensione e la cancellazione dell’iscritto, le modalità del potere di vigilanza da parte del Ministero, l’importo da versare per la prima iscrizione all’Albo e quello per il suo mantenimento.

 

- Criteri di nomina.

L’articolo 358, al comma III, statuisce che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 228 del 2012;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

Sostituti d'imposta: indirizzo web entro oggi per ricevere dati 730-4

Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate entro oggi 7 marzo 2019

 

 

Ultimo giorno utile per l'invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati.

 In particolare, tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a comunicare la sede telematica, anche tramite un intermediario abilitato, per la ricezione telematica dei 730-4 dei propri dipendenti,pensionati e titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti, tramite l’Agenzia delle entrate.

 Se il sostituto è in possesso di uno o più indirizzi telematici deve inviare la comunicazione dove indicherà l’unico indirizzo telematico o quello prescelto presso cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili i 730-4. Nella comunicazione è necessario che il sostituto indichi i propri recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail) per essere contattato rapidamente e per ricevere eventuali messaggi dell’amministrazione.

 

In generale, la comunicazione deve contenere:

  • l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4
  • se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello
  • l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica

 

Attenzione va prestata al fatto che il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse