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Comunicati stampa

 

Bonus quotazioni PMI: domanda entro il 31 marzo 2019

Credito d’imposta per i costi di consulenza per l’ammissione alla quotazione delle PMI: scadenza domande entro il 31.03.2019

 

 

Le PMI che si sono quotate hanno ancora pochi giorni per presentare la domanda per il credito d'imposta per i costi di consulenza ai fini dell'ammissione alla quotazione. Ma andiamo con ordine.

La Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 89 a 92) ha introdotto il cd. "Bonus quotazione PMI": un’agevolazione in favore delle PMI per le attività propedeutiche ai processi di quotazione nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione Europea. Il bonus consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 500.000,00 euro.

In particolare, entro il 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (PMI) che hanno ottenuto la quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione.

 

L’istanza dovrà contenenere:

  • gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
  • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4 (l’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);
  • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 27/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 Doppie imposizioni: il nuovo accordo Italia-Cina

Doppie imposizioni: il nuovo accordo Italia-Cina. Ecco cosa cambia per dividendi, interessi, royalties e capital gain

 

 

Con un comunicato stampa il MEF ha comunicato che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato il nuovo accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo, che aggiorna quello in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS, prevede:

  • in materia di dividendi (Articolo 10) è prevista una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte rispetto all’accordo del 1986, dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Di tale riduzione dell’aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell’aliquota relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity. Per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%
  • in materia di interessi (Articolo 11), la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell'ammontare lordo degli interessi; è prevista un'aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento. Tuttavia, l'Accordo prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo. Ciò consente, tra l’altro, di ripristinare l’esenzione sui pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane le quali - in base all’Accordo del 1986 - non avevano più diritto all'esenzione in quanto non più detenute al 100% da capitale pubblico (CDP, Sace, Simest). Inoltre, l'Accordo prevede l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, quali i “Panda Bond” (oltre che eventualmente da Sace e Simest, Banca d’Italia) percepiti da soggetti residenti in Cina
  • in materia di royalties (Articolo 12) è previsto che l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non possa eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. E’ invece prevista un’aliquota effettiva del 5% (l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50 per cento delle royalties) per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale aliquota è inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti negli accordi stipulati dalla Cina con i principali Paesi europei, in cui la riduzione massima si attesta al 6%
  • in materia di capital gains (articolo 13) è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate, la tassazione concorrente prevista nell’attuale Accordo è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.

 

Complessivamente, le disposizioni previste dall’Accordo realizzano una equilibrata ripartizione dei rispettivi diritti impositivi. Potranno inoltre contribuire a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri e a fornire maggiore certezza fiscale alle imprese dei due Paesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/03/2019

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

 

Dichiarazione IVA 2019: presentazione entro martedì 30 aprile

Scade martedì 30 aprile 2019 il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione Iva 2019: i soggetti obbligati, le modalità di presentazione e di versamento del saldo Iva

 

 

Martedì 30 aprile 2019 ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA 2019 relativa all’anno 2018, infatti in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 8 del d.p.r. n. 322 del 1998, la presentazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Invece, quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

 

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva

In linea generale sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA.

 

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo e che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale Iva previsto dalla legge 398/1991, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europeanon identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

 

Modalità di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa:

  1. direttamente dal dichiarante, utilizzando i iservizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.
  2. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i quali sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
    Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
    • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
    • iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
    • iscritti negli albi degli avvocati;
    • iscritti nel registro dei revisori contabili;
    • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
    • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
    • Caf - dipendenti;
    • Caf - imprese;
    • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
    • notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
    • iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
  3. tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  4. tramite società appartenenti al gruppo.

 

I modelli da utilizzare sono due:

  • Modello Iva 2019
  • Modello Iva Base 2019,
    quest'ultimo è una versione semplificata del primo e può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
    • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
    • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
    • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.);
    • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
    • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

 

Termini di versamento

Quest'anno l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale doveva essere versata entro il 18 marzo (il 16 cadeva di sabato) nel caso in cui il relativo importo superasse euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), in unica soluzione oppure rateizzata, in quest'ultimo caso le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (quest'anno 1° luglio in quanto il 30 giugno cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, per il 2019, il soggetto IVA può:

  • versare in unica soluzione entro il 18 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione differita entro il 1° luglio (30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse