Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

 

Concordato e accordi di ristrutturazione: qual è la sorte dei debiti tributari?

Trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle soluzioni concordate della crisi d’impresa in uno studio dei commercialisti

 

 

 

Il Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza è entrato in vigore il 16 marzo, limitatamente ad alcune tematiche ed aspetti, mentre la parte più corposa avrà vigenza a decorrere dal 15 agosto 2020. Nel frattempo, persistendo l’applicazione degli istituti regolati dalla Legge fallimentare e in vista dell’operatività della disciplina transitoria, il 20 febbraio scorso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, unitamente alla Fondazione Nazionale, ha diffuso un documento di ricerca sulla controversa tematica del trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

 

Origine dei dubbi interpretativi e applicativi

Le incertezze sono insorte in occasione della Legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016) che aveva novellato l’art. 182 ter della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, nel concordato preventivo e nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis L.F. La rinnovata disciplina, fin dall’esordio, si era manifestata ambigua, così originando una serie di questioni nell’ambito delle fattispecie di concordato ed accordi di ristrutturazione e, più propriamente, in ordine al trattamento dei crediti tributari e contributivi.

I rappresentati dubbi interpretativi avevano reso difficoltosa la gestione delle proposte di concordato e dei piani di risanamento i quali, omettendo il ricorso alla transazione, prevedevano solamente la parziale soddisfazione dei debiti fiscali e contributivi. A ciò si aggiunga che, una pronuncia resa a livello europeo (Corte di Giustizia Ue del 7 aprile 2016), aveva fatto emergere, ulteriormente, in capo agli operatori del settore, l’esigenza di disporre di chiarimenti applicativi.

 

Fonti di chiarimento

Pertanto, le differenti problematiche emergenti dall’ermeneutica, come pure dall’operatività pratica dell’articolo 182 ter L.F., sono state oggetto di risposte a diversi livelli:

  • Dapprima veniva emanata la Circolare 23 luglio 2018, n. 16/E, ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
  • In seguito la tematica era stata esaminata e ulteriormente legiferata in occasione dell’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui applicazione risulta tuttavia rimandata all’agosto 2020.
  • Da ultimo è intercorso il documento di ricerca titolato “Il trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, emanato da CNDCEC e FNC il 20 febbraio scorso.

 

Dubbi superati

Dall’esame delle sopraelencate fonti consegue che:

  • dalla facoltatività del ricorso previsto dalla previgente versione normativa dell’art. 182 ter L.F. si è approdati ad un istituto giuridico obbligatorio, destinato a trovare applicazione in ogni ipotesi ove si ravvisi la sussistenza, tra le passività da soddisfare attraverso un concordato, di crediti tributari o contributivi;
  • risulta espunto, nell’ambito del concordato preventivo, ogni riferimento alla determinazione amministrativa di aderire o meno alla domanda di transazione;
  • non è più previsto che la chiusura del procedimento di concordato, in virtù di quanto disposto dall’art. 181 L.F., determini la cessazione della materia del contendere per le controversie aventi ad oggetto i crediti tributari e contributivi.

 

Il Trattamento dei crediti tributari e contributivi nel nuovo Codice

L’articolo 88 del D. Lgs. n. 14 del 2019 disciplina la tematica de qua in modo completo e organico, scandendo, in ben cinque commi, le differenti fasi.

 

Come anche evidenziato nella Relazione Illustrativa al Codice della crisi e dell’insolvenza, il relativo art. 88 non si discosta dalla formulazione dell’art. 182 ter L.F. introdotta con l’art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016 n. 232. Più in dettaglio, in merito alla struttura dell’articolo 88:

  • “Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
  • L’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
  • Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
  • Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.
  • Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

 

Eccedenza ACE in caso di accertamento:nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Accertamento con adesione: possibile usare l'eccedenza ACE a scomputo del maggior imponibile accertato. A dirlo le Entrate

 

 

Durante le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, sono emerse alcune problematiche in merito alla possibilità di computare l’eccedenza ACE in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione. Così l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 5 del 21 marzo 2019, qui allegata, con i chiarimenti. 

In generale, nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento. Pertanto, il maggior reddito accertato dall'amministrazione finanziaria, qualora fosse stato dichiarato ab origine, sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato, quindi, compensazione con l'ACE. Quindi l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente

 

L’eccedenza di rendimento nozionale ACE deve:

  • trovare esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta oggetto di rettifica,
  • essere riportata nei periodi d’imposta successivi e
  • essere ancora non utilizzata, e quindi disponibile, al momento dello scomputo in sede di definizione in adesione.

Per quanto riguarda lo scomputo dell’eccedenza di ACE in presenza di perdite, l’ACE deve essere portata in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo netto. L’eventuale presenza di perdite di periodo o pregresse nell’anno d’imposta oggetto di rettifica, nella medesima ottica di ripristino, imporrebbe che dal maggior reddito accertato siano prioritariamente scomputate le perdite stesse rispetto all’eccedenza di rendimento nozionale. Pertanto, in sede di procedimento di adesione, il contribuente può richiedere lo scomputo dell’eccedenza di ACE per abbattere solo la parte del maggior imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo e pregresse riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica e utilizzabili nella misura prevista in relazione alla loro natura (per intero o nei limiti dell’80% dell’imponibile non dichiarato). Di conseguenza, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo di eccedenza di ACE scomputabile si deve tenere conto della tipologia di perdita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

 

Reddito di cittadinanza per chi lavora: come funziona?

Procedure, moduli e comunicazioni per ottenere o non perdere il reddito di cittadinanza in caso di svolgimento di attività lavorativa . I redditi da dipendente sono conteggiati all'80%

 

 

Come noto il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno  per i soggetti con ISEE inferiore a 9360 euro annui e prevede anche un percorso di ricollocamento lavorativo per chi  è disoccupato. Ma non è detto che i beneficiari debbano necessariamente essere disoccupati.

Infatti come specificato in dettaglio nella recente circolare INPS n. 43 3029  il  reddito e la pensione di cittadinanza "sono  compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti" . Ciò significa che il sussidio economico viene comunque erogato purché il reddito che si ricava dal lavoro svolto non faccia perdere i requisiti economici molto precisi  previsti dalla normativa.

Nel caso in famiglia ci sia già un  reddito minimo, infatti l’importo dell’integrazione annua  di reddito di cittadinanza  che si potrà ottenere dovuta si ottiene sottraendo il proprio reddito familiare dal reddito familiare massimo (determinato sulla base della composizione del proprio nucleo familiare e dei  parametri della scala di equivalenza) e aggiungendo l’eventuale canone di locazione annuo o il mutuo (entro i suddetti limiti massimi).

 

Importante sottolineare che  ai fini del calcolo dell'importo di RDC che puo essere ottenuto,  il reddito da lavoro dipendente  non viene conteggiato completamente,  ma solo per l'80% dell'importo.

I redditi derivanti da attività socialmente utili,  tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia non vanno dichiarati.

Vediamo  come si deve procedere secondo le recenti istruzioni INPSnei casi in cui il reddito da lavoro non sia ancora entrato nel calcolo dell'ISEE:

 

 

ATTIVITA' LAVORATIVA IN CORSO AL MOMENTO DELLA DOMANDA

All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E , se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano già in corso un’attività lavorativa dalla  quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal  caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” (Allegato n. 2).  Ad esempio:

  • se la DSU è presentata  tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017.
  • Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019,  l’attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.

Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”, tramite i  seguenti canali:
a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF o sul portale  www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello  può essere  compilato contestualmente;
b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello  dovrà essere compilato e trasmesso presso il CAF entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 
L'istituto precisa che la mancata compilazione di tale modello comporta l’impossibilità per l’INPS di  accettare la domanda. infatti tali redditi sono necessari per aggiornare i parametri  che consentono  la  determinazione del beneficio.

 In caso invece l' attività lavorativa  inizi dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione, i redditi derivanti devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa.  mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”,  presso i CAF.

Come nel caso precedente  il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%,  e la modifica dell'importo iniza  dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro  che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 deve provvedere a inserire le informazioni la retribuzione o al compenso. La trasmissione da parte del lavoratore è comunque necessaria per non interrompere l'erogazione del reddito di cittadinanza 

Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando tali redditi non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

 

 

ATTIVITA' DI IMPRESA O LAVORO 

In caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione,sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all'INPS tramite il CAF, mediante presentazione del predetto modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio. In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. La comunicazione del reddito  andrà effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio - marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Il modello dovrà essere compilato, anche se l’attività è stata comunicata insieme alla  domanda tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.

La circolare ricorda che nel  caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, il decreto ha stabilito che, a titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione  occupazionale,  il beneficio economico del Rdc non subisce variazioni,  ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, rispetto al reddito del trimestre precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse