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Comunicati stampa

730/2019: credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti nella dichiarazione dei redditi 730/2019 riferita al periodo d'imposta 2018

 

 

 

Nelle dichiarazione dei redditi 730/2019 riferita al periodo d'imposta 2018 è possibile usufruire del credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti. Infatti l’art. 26 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D-P-R 917/86) dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da  accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

In generale, per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

 

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto

  • della rendita catastale degli immobili
  • di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

 

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
Attenzione però: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

 

Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,apposita istanza di rimborso.
Come indicato nelle istruzioni del modello 730/2019, riferito all'anno di imposta 2018, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Definizione agevolata liti pendenti: ecco il modello

Liti pendenti: l'Agenzia delle Entrate pubblica modello e istruzioni. Le regole per aderire

 

 

Con il provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, così come previsto nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. La domanda di adesione alla definizione agevolata deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria

  • aventi ad oggetto atti impositivi,
  • in cui è parte l’Agenzia delle entrate,
  • pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio
  • il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il modello di domanda si compone

  1. del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali
  2. delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare
    • il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,
    • il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avend one la legittimazione, presenta la domanda;
    • la controversia tributaria oggetto di definizione;
    • l’atto impugnato;
    • l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

 

Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata:

  • direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • incaricando un intermediario, che è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa;
  • recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

 

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, ma non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Per le scadenze delle rate che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Si precisa che per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.
Attenzione va prestata al fatto che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme.

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

Fisco, ecco il piano di Matteo Salvini

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha illustrato alcune possibili misure sul fronte Fisco: l’abolizione degli Isa, la prima aliquota Irpef al 20% e l’IrperfIresplus entro il 2019.

 

 

Nel corso della trasmissione “Porta a Porta”, Salvini ha detto di essere al lavoro sull’economia e ha parlato di alcuni interventi sul fronte fiscale: abolizione degli studi di settore, anche degli Isa, prima aliquota Irpef al 20%, IrpefIresplus entro il 2019, inversione dell’onere della prova negli accertamenti fiscali e saldo e stralcio esteso alle società.

IrpefIresplus, aliquota Irpef al 20%, cedolare secca negozi e Quota 100

Il vicepresidente del Consiglio ha confermato le anticipazioni relative alla preparazione di una nuova imposta, già nel 2019: l’IrpefIresplus. Si tratta di un’imposta del 15% applicata sul reddito incrementale; tale reddito dovrà essere superiore di almeno il 10% di quanto dichiarato l’anno precedente dal contribuente (partita Iva o impresa).

Per il momento la proposta di legge è alla Camera dei deputati presentata dai sottosegretari al Ministero dell’Economia Massimo Garavaglia, Massimo Bitonci e da Alberto Gusmeroli, vicepresidente dalla Commissione finanze della Camera.

Salvini ha poi parlato del primo scaglione Irpef: l’idea è quella di passare dal 23% al 20%. Ma non solo. Il vicepresidente del Consiglio ha auspicato l’allargamento della cedolare secca su tutti gli affitti commerciali, puntando alla semplificazione burocratica di tempi e procedure. E su Quota 100 ha ricordato che si tratta solo dell’inizio di un percorso, perché il vero obiettivo è Quota 41.

Pace fiscale

In merito alla pace fiscale, Salvini ha detto che è stato fatto un primo pezzo rottamando le cartelle per i privati, adesso l’obiettivo è rappresentato dalle società, dalle piccole società.

Studi di settore

Per quanto riguarda gli studi di settore, abrogati e sostituiti dallo scorso 1° gennaio dagli Isa, Salvini ha spiegato che l’abrogazione deve essere accompagnata dal ribaltamento dell’onere della prova: “In un Paese civile è lo Stato che deve dimostrare che io ho torto in tema di accertamento fiscale”.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Idealista.it/News