Comunicati stampa

Esterometro e spesometro 2019: annunciata la proroga al 30 aprile

Proroga al 30 aprile 2019 per il primo esterometro e l'ultimo spesometro. A confermarlo il sottosegretario all'economia

 

Dopo le proteste dei professionisti per la scadenza del 28 febbraio 2019 per LIPE, spesometro ed esterometro, arriva l'annuncio della proroga al 30 aprile 2019 per questi utlimi due adempimenti. A darne l'annuncio, come riportato sul Sole 24ore di oggi 14.2.2019 nell'articolo a cura di Mobili e Parente, è il sottosegreterio all'economia Massimo Bitonci con una nota diramata ieri ma in attesa di ufficializzazione.

Ma andiamo con ordine. L'introduzione dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica ha portato con se un nuovo adempimento, il cd. esterometro, consistente nella comunicazione mensile dei dati delle fatture delle operazioni con l'estero e che pertanto non transitando per il SDI (Sistema di Interscambio) sono fuori dal controllo dell'Agenzia delle Entrate. Tale adempimento inoltre non ha comportato l'abolizione dell'invio dei modelli INTRA per le operazioni comunitarie. 

La fatturazione elettronica ha però permesso l'abolizione del cd. "spesometro" la comunicazione semestrale (o trimestrale) dei dati delle fatture, mantenendo vivo almeno per il 2019 l'adempimento legato alla LIPE, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

 

Di questi tre adempimenti, tutti con scadenza il 28 febbraio 2019, sembra sia stata concessa la proroga per i primi due fino al 30 aprile 2019. 

Con un comunicato stampa del 13 febbraio 2019, il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Commercialisti) ha ribadito che pur apprezzando il rinvio di queste due scadenze, c'è l’assoluta necessità di prorogare la moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, i termini per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018 e l’invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate. In pratica è stata richiesta una revisione del calendario delle scadenze fiscali, così come fatto la settimana scorsa con la lettera indirizzata al Ministro dell'Economia Giovanni Tria e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore.

Attenzione però a festeggiare anzitempo, l'ufficializzazione della proroga deve arrivare da un DPCM di cui ancora non c'è traccia. Nel caso venisse ufficializzato lo slittamento dei termini, il risultato sarebbe il seguente:

 

ADEMPIMENTI SCADENZA
ESTEROMETRO 30 aprile 2019
SPESOMETRO 30 aprile 2019
LIPE  28 febbraio 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/02/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

Comunicazione LIPE in scadenza il 28 febbraio 2019

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) riferita al quarto trimestre 2018 in scadenza il 28 febbraio 2019

 

 

Manca poco alla scadenza della LIPE, la comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, prevista il 28 febbraio 2019. Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (DL 193/2016) aveva introdotto una serie di misure di contrasto all’evasione in materia di IVA prevedendo adempimenti comunicativi da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare:

  • della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (cosiddetto spesometro)
  • della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (modello LIPE).

 

Per quanto riguarda lo spesometro, si precisa che l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha previsto la soppressione di questo adempimento che è stato "sostituito" dal cd. esterometro riferito per alle sole operazioni transfrontaliere e in scandeza anch'esso il 28 febbraio.

Invece, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA resta un adempimento in vigore anche per il 2019. Pertanto, si ricorda che in linea generale, l'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ricade su tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Inoltre, non ricorre l’obbligo di invio in assenza di dati da indicare per il trimestre: si pensi, ad esempio, ai contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.
L’obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello LIPE.

 

Attenzione va prestata al fatto che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Testo Unico Sicurezza - febbraio 2019

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; testo aggiornato a Febbraio 2019

 

Pubblichiamo l'ultima  versione  del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) aggiornata a febbraio  2019 .

Rispetto alla edizione di gennaio  troviamo i seguenti aggiornamenti :

  • la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 - art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 - maggiorazioni
  • sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019.
  • ▪ Corretto l’importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo  periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
  • ▪ Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

 Altre modifiche di gennaio riguardano:

 

  • Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e  immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il  funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281  del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018;
  • Inseriti gli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 – Ventesimo elenco dei soggetti  abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle  violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  • Inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatari con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1,  comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio);
  • Corretto il refuso relativo all'Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 – Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa del 12/02/2019

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo 
Numero 81 del 09/04/2008 
Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro

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