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Comunicati stampa

Fattura elettronica 2019: richiesta proroga moratoria sanzioni al 16 marzo

Moratoria delle sanzioni per tardiva trasmissione fattura elettronica: il Consiglio Nazionale dei Commercialisti chiede la proroga al 16 marzo 2019

 

 

Preoccupano le sanzioni in merito alla tardiva trasmissione della fattura elettronica, e tanto. A meno di due mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, arriva il comunicato stampa del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) indirizzato al Ministro dell'Economia Giovanni Tria, e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore.

Il comunicato, chiede in pratica, la moratoria delle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche almeno fino al 16 marzo 2019, in quanto, come si legge nel documento, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati sta generando una situazione di emergenza destinata ad acutizzarsi nella prossima settimana.

In particolare, come si legge nel comunicato stampa, l’introduzione dal 2019 dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati sta generando molteplici situazioni di criticità dovute in parte alla impreparazione dei contribuenti, ma anche alle inefficienze e ai ritardi che si stanno verificando nell'allineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il Sistema di Interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Nel dettaglio la categoria chiede:

  • la proroga di un mese della moratoria sulle sanzioni fermo restando l’obbligo di computare l’imposta relativa alle operazioni effettuate a gennaio 2019 nella liquidazione periodica in scadenza il 16 febbraio.
  • che il termine del 28 febbraio 2019 per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa al secondo semestre 2018 (ovvero all’ultimo trimestre 2018) e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018 sia posticipato al 15 aprile 2019.
  • scadenza semestrale o annuale del cd. esterometro, la comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
  • la proroga di un mese anche dei termini per l’invio delle Certificazioni uniche e dei dati degli oneri deducibili e detraibili per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

 

Il calendario delle scadenze fiscali per la prima parte del 2019 proposto dai commercialisti a Mef e Agenzia delle Entrate è dunque il seguente:

  • 16 marzo 2019 – esonero sanzioni per tardiva trasmissione fatture elettroniche (contribuenti mensili)
  • 1° aprile 2019 – comunicazione dati oneri deducibili e detraibili per dichiarazioni precompilate
  • 1° aprile 2019 – comunicazione delle certificazioni uniche
  • 15 aprile 2019 – comunicazione dati fatture relativa al 2° semestre 2018 (o 4° trimestre 2018)
  • 15 aprile 2019 – comunicazione dati liquidazione periodica IVA relativa al 4° trimestre 2018
  • 30 maggio 2019 – decorrenza prima comunicazione mensile dati operazioni con soggetti non residenti (in mancanza di modifica della periodicità da mensile ad annuale o semestrale).

 

Gli operatori tutti restano in attesa di vedere quali richieste saranno accolte dall'amministrazione finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/02/2019

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Fisco, più tasse: lavoreremo sino al 4 giugno per pagarle, un giorno in più rispetto al 2018

 

 

Dopo più di cinque mesi dall'inizio del 2019, pari a 154 giorni lavorativi, il contribuente medio italiano smetterà di lavorare per assolvere a tutti gli obblighi fiscali dell'anno, mentre dal 4 giugno inizierà a guadagnare per se stesso e per la propria famiglia. Considerando che la giornata lavorativa inizia convenzionalmente alle 8:00, ogni giorno l'italiano medio lavora per pagare tasse e contributi fino alle 11:23, quasi tre ore e mezza al giorno, mentre gli rimangono quattro ore e mezza per «costruirsi» il reddito o la retribuzione netta.

 

In seguito all'aumento della pressione fiscale, che secondo il Ministero dell'Economia nel 2019 è destinata ad attestarsi al 42,3% (+0,4 rispetto all'anno scorso), si sposta di un giorno, al prossimo 4 giugno, il cosiddetti «tax freedom day», il giorno di liberazione dal fisco. Il calcolo è stato effettuato dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Guardando la serie storica, negli ultimi 25 anni il giorno di liberazione fiscale più «precoce» si è verificato nel 2005 quando, con il Governo Berlusconi II, la pressione fiscale si attestò al 39,1% e la fine del 'giogo fiscalè fu fissata al 24 maggio (143 giorni lavorativi). Quello più in «ritardo» si è registrato nel 2012 e nel 2013, quando la pressione fiscale raggiunse il record storico del 43,6% per cento e, di conseguenza, il «giorno di liberazione fiscale» si celebrò il 9 giugno. Dal confronto con gli altri Paesi (ultimo anno disponibile riguarda il 2017) i contribuenti italiani lavorano quattro giorni in più rispetto alla media dell'area euro, otto rispetto ai 28 Paesi Ue. Solo la Francia presenta un numero di giorni di lavoro necessari per pagare le tasse nettamente superiore (23); in Germania questo avviene sette giorni prima, in Olanda 13, nel Regno Unito 25 e in Spagna 28. Il paese più virtuoso è l'Irlanda, dove con una pressione fiscale del 23,4%, i contribuenti assolvono gli obblighi fiscali in 85 giorni lavorativi, cominciando lavorare per se stessi il 27 marzo, 69 giorni prima rispetto al nostro «tax freedom day».

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Il Messaggero

Il ruolo del consulente del lavoro nella “filiera della privacy”

Il Garante chiarisce la responsabilità del consulente del lavoro nel trattamento dei dati personali ex art 28 GDPR.

Una risposta del Garante per la protezione dei dati personali chiarisce in maniera definitiva e autorevole quali sono le fattispecie che riconducono il consulente del lavoro al ruolo del responsabile del trattamento dei dati personali ex art 28 GDPR.

 

 

L’Autorità è stata investita della richiesta di un quesito da parte del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro (ma analoga richiesta era stata inoltrata anche da singoli professionisti) finalizzata a conoscere ruolo e prerogative rispetto al trattamento dei dati personali per conto dei clienti.
A tale proposito il Garante, nel ribadire una continuità tra quanto disciplinato dalla Direttiva 95/46/CE (attualmente abrogata) e il Regolamento (UE) 679/2016, ha affermato che il titolare è il soggetto che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, mentre il responsabile è colui che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

 

 

1) Definizione di titolare e responsabile
2) Trattamento dati dei clienti e dei dipendenti dei clienti 

 

Definizione di titolare e responsabile

Definizione di titolare

L’art. 4, n. 7 del Regolamento definisce “«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.

 

Definizione di responsabile
L’art. 4, n. 8 del Regolamento definisce “«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

 

 

Trattamento dati dei clienti e dei dipendenti dei clienti

 Di conseguenza, occorre scindere due fattispecie:

- la prima in cui il consulente tratta dati personali dei propri dipendenti o dei propri clienti (persone fisiche) ed è, quindi, da considerarsi quale titolare del trattamento, poiché ne determina sia le finalità che i mezzi;

- la seconda attiene al trattamento dei dai personali dei dipendenti dei propri clienti, a fronte di un incarico ricevuto che ne esplicita anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare.

Questa seconda fattispecie comprende, a titolo esemplificativo:

  • la predisposizione – da parte del consulente - delle buste paga,
  • le pratiche relative all'assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori.

In questo secondo ambito il trattamento dei dati personali avviene sulla scorta di un contratto tra cliente e consulente del lavoro che dovrà disciplinare anche gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, al fine di perimetrare le competenze e definire i rispettivi ruoli e responsabilità.

Detto in altri termini, il Garante ha ravvisato come discriminante per la distinzione della attribuzione del ruolo di titolare o di responsabile, la attività svolta dal consulente di lavoro che non può essere considerata in maniera unica, per quanto attiene all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ragion per cui vanno tenuti distinti e separati due perimetri:

  • un perimetro (che per semplicità potremmo definire “interno” ed ) che comprende il trattamento dei dati personali dei dipendenti del consulente del lavoro e dei propri clienti (solo persone fisiche in quanto la normativa di settore non trova applicazione nei confronti delle persone giuridiche)
  • ed un perimetro (che per semplicità potremmo definire “esterno”) che attiene al trattamento dei dati dei dipendenti del cliente.

Nel primo caso è riconosciuta al consulente del lavoro piena autonomia per quanto attiene alla individuazione delle finalità e dei mezzi per svolgere il trattamento; di qui la qualifica di titolare del trattamento.

Mentre nella seconda ipotesi, il trattamento dei dati personali dei dipendenti del cliente – da parte del consulente del lavoro - avviene dietro trasmissione degli stessi dati da parte del cliente che, per di più, impartisce istruzioni e stabilisce finalità e modalità e, quindi, riveste la carica di titolare del trattamento a fronte di un contratto di esternalizzazione di determinati servizi.

Sempre ad avviso del Garante, il ruolo di responsabile del trattamento attribuito al consulente del lavoro non fa venir meno in capo al professionista gli obblighi riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.

In questa risposta il Garante ha richiamato e confermato il proprio orientamento ne senso che “le attività di trattamento svolte da soggetti esterni per conto del titolare, il quale può decidere di affidare all'esterno lo svolgimento di compiti strettamente connessi all'esecuzione di obblighi previsti dalla normativa lavoristica e/o dal contratto di lavoro, devono, di regola, essere inquadrate nello schema titolare/responsabile del trattamento.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse