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Comunicati stampa

Assistenza fiscale e aggiornamento indirizzo telematico per il flusso 730-4

In caso di cancellazione dell'indirizzo telematico, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, i sostituti d'imposta dovranno compilare il quadro CT per ricevere gli esiti dei 730/2019

 

 

I sostituti d'imposta, in sede di trasmissione delle Certificazioni uniche, dovranno compilare anche il quadro CT per comunicare il nuovo recapito presso cui ricevere gli esiti contabili dei 730 dei propri dipendenti, questo in caso di cancellazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’indirizzo telematico per mancato aggiornamento.

Queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 25 gennaio 2019 n. 3, dove viene ricordato che nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscalediretta ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta.

I sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate, effettuano i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni.

I sostituti d’imposta, ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate. A tal fine i sostituti devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4).

La comunicazione della sede telematica può essere effettuata:

  • con la Certificazione Unica (CU), mediante la presentazione del quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
  • con il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (CSO) per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (CU). In particolare, detto modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono sostituire l’intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o viceversa.

Nell'ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, al fine di favorire l’aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, con la circolare n. 4/E del 2018 dell’Agenzia delle entrate, è stata prevista un’apposita procedura.

In particolare, l’intermediario cessato dall'incarico può comunicare tramite PEC all’Agenzia delle entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. L’Agenzia delle entrate, sulla base della richiesta pervenuta, contatta il sostituto d’imposta attraverso un messaggio trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dal registro INI PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.

Alcuni sostituti d’imposta cui è stato inviato il previsto invito da parte dell’Agenzia delle entrate non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti. La descritta situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.

Tenuto conto dell’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica.

A seguito della cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.

In sede di trasmissione delle Certificazioni uniche, i sostituti d'imposta dovranno compilre il quadro CT per comunicare il nuovo recapito per gli esiti dei 730 dei propri dipendenti

 

 

 

 

 

 

Normativa del 29/01/2019

Fonte: Fisco e tasse

 

Sanzioni lavoro 2019: codice tributo e compilazione

l'Agenzia delle entrate comunica il nuovo codice tributo e le modalità di compilazione del Modello F23 per il versamento delle sanzioni in materia di lavoro maggiorate dal 2019

 

Con la risoluzione n. 7/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire il versamento delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall'art. 1., comma 445, lettere d) ed e) della Legge di Bilancio 2019.

Il codice tributo da utilizzare, previa richiesta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è il seguente: "VAET", denominato "Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale". 

In sede di compilazione del modello di versamento F23:
- nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è  sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio
territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi  dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it.;
- nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi  dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

 

 

In allegato: Risoluzione N. 7/E del 22/01/2019

 

RISOLUZIONE N. 7/E

 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

L’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone la maggiorazione di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, l’articolo 1, comma 445 lett. d), della succitata legge, stabilisce che “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all' articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all' articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

 

La successiva lettera e) del medesimo comma 445 del citato articolo 1, prevede che “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F23, della maggiorazione delle sopradescritte sanzioni, come richiesto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 0000460 del 17 gennaio 2019, si istituisce il seguente codice tributo:

- “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” In sede di compilazione del modello di versamento F23: 

-nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;

- nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

-nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

 

Infine, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le somme versate con il codice tributo “VAET” dovranno affluire all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo 27, capitolo 2573, articolo 16.                         

                                                                                       

                                                                                                                                                 IL CAPO DIVISIONE 

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

Saldo e stralcio contributi professionisti: con quali Casse è possibile?

Accesso al Saldo e stralcio contributi previdenziali diversificato per le diverse Casse professionali. I requisiti e le accuse di incostituzionalità

 

 

Il saldo e stralcio dei contributi previdenziali previsto dalla legge di bilancio 2019  non è applicabile per tutti i professionisti . Ci saranno probabilmente situazioni di disparità e la Cassa Forense  rileva profili di incostituzionalità della norma. Andiamo con ordine...

L'art. 1 comma 184 e seguenti  dell'ultima legge di bilancio  prevede la possibilità di saldare in forma agevolata di debiti  fiscali e contributiviper i contribuenti con ISEE inferiore a 20 mila euro. L'agevolazione  riguarda  debiti affidati all'agente della riscossione entro il 31.12.2017 e consiste nell'azzeramento di  di sanzioni e interessi e nella riduzione  tra il 65 e 84% dell'importo dovuto, sulla base appunto del proprio ISEE. 

La norma ricomprende anche  i mancanti versamenti alle Casse previdenziali dei professionisti in quanto sostituive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria  ma  come detto riguarda solo i debiti affidati ad agenti della riscossione, pratica che alcuni enti non hanno mai utilizzato. E' il caso dell'EMPACL, la  cassa di consulenti del lavoro che non ha mai sottoscritto convenzioni con Equitalia (ora  Agenzia delle Entrate Riscossione, ADER). Come enti autonomi, tra l'altro,  i consigli nazionali di ciascun ente  sono liberi di avallare la norma, sulla base dei propri statuti e della situazione finanziaria specifica.

Vero è che il  basso limite di reddito fissato dalla norma (ISEE inferiore a 20 mila euro) non fa presagire una alta adesione a questa sanatoria contributiva, se non probabilmente tra i professionisti più giovani neoiscritti agli ordini . 

 

La situazione per ciascuna cassa è la seguente:

INARCASSA

Architetti e ingegneri

OK Inarcassa sta ancora valutando la norma la convenzione con Equitalia- Ader  è stata firmata nel 2017.

CASSA FORENSE

Avvocati

OK per tutto il periodo - Cassa forense prevede  una decurtazione proporzionale in caso di pagamento incompleto dell'annualità.

ENPAB

Biologi

OK per tutto il periodo - metodo completamento contributivo per cui il versamento ridotto riduce l'assegno

Cassa Pluricategoriale

OK   dal 2013 - metodo contributivo per cui il versamento ridotto riduce l'assegno

CNDPAC

Commercialisti

OK  per tutto il periodo (2000-2017) ma il versamento  annulla tutto l’anno ai fini previdenziali

ENPACL

Consulenti del lavoro

NO - Enpacl  non è convenzionata con Equitalia-Ader 

CIPAG

Geometri

OK  per tutto il periodo - incertezza se  con il pagamento ridotto sarà riconosciuto tutto l'anno ai fini previdenziali

ENPAM

Medici odontoiatri 

OK incertezza se  il pagamento ridurrà il montante per il calcolo dell'assegno previdenziale  sui requisiti di pensionamento che prevedono solo 5 anni di contribuzione

    

Da segnalare anche che il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, nella seduta del 18 gennaio 2019, ha approvato una mozione che evidenzia i numerosi profili di illegittimità costituzionale della norma. Oltre a protestare "per il metodo utilizzato, in contrasto con i principi di autonomia riconosciuti per legge alle Casse Professionali"  sottolinea i potenziali effetti negativi sia sulla sostenibilità finanziaria dell'Ente che sugli interessi previdenziali degli iscritti interessati al provvedimento.

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse