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Comunicati stampa

Reddito, richiesta il 5 marzo per incassare il 27 aprile

 

 

 

 

Tempi strettissimi per l’avvio del reddito di cittadinanza che dal 5 marzo si potrà richiedere alle Poste, presso i Caf accreditati e in via telematica qualche giorno prima (un sito ad hoc sarà predisposto a febbraio). 

Secondo il cronoprogramma indicato dal vicepremier Luigi Di Maio, dal 27 aprile il sussidio verrà erogato agli aventi diritto, attraverso una card che si ritirerà alle Poste. Ma la “fase 1”, quella prima del pagamento, già presenta numerose possibili criticità considerando che è coinvolta una platea di 1,7 milioni di nuclei familiari (4,9 milioni di persone) potenzialmente beneficiaria del reddito di cittadinanza - in base ai requisiti economici richiesti-, e che i richiedenti potrebbero essere anche di più.

Dovrà essere l’Inps a predisporre il modulo di domanda, sentito il ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, a quel punto l’Istituto di previdenza avrà solo 5 giorni lavorativi per verificare il possesso dei requisiti d’accesso, in base alle informazioni disponibili nei propri archivi, ma anche dall’Anagrafe tributaria e dal Pubblico registro automobilistico e da altre amministrazioni.

Anche i Comuni - in attesa del completamento dell’anagrafe nazionale della popolazione residente - dovranno verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e comunicarli all’Inps. Alla luce del prevedibile gran numero di richieste è una tempistica molto stretta per le amministrazioni coinvolte.

Una volta riconosciuto il diritto a percepire il sussidio, è previsto che entro 30 giorni il richiedente sia convocato al centro per l’impiego per firmare il “patto per il lavoro”. Tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario del Rdc dovranno sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro i successivi 30 giorni, aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale, dovranno registrarsi su una piattaforma digitale (Siupl) e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro.

Dovranno anche svolgere una ricerca attiva rispettando un diario di attività settimanali, accettare una di tre offerte di lavoro “congrue” per non perdere il sussidio. L’obbligo riguarda tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non già occupati, che non frequentano un regolare corso di studi e di formazione (escluso chi ha almeno 65 anni, i disabili o i componenti che assistono figli di età inferiore a 3 anni, disabili o non autosufficienti).

È sufficiente che uno dei componenti non adempia a questi obblighi perché tutto il nucleo familiare perda il sussidio. La sfida è riuscire a offrire un percorso di tutoraggio “personalizzato” ai disoccupati che, fino a quando non verrà sensibilmente implementato l’organico dei centri per l’impiego e formato per i nuovi compiti, sarà molto difficile vincere.

REDDITO DI CITTADINANZA, LE TAPPE E I TEMPI

Chi è in condizioni di disagio, invece, sempre entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio, verrà convocato dai servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni, ma se dalla valutazione i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti dovessero essere «considerati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa» i servizi competenti saranno individuati presso i centri per l’impiego.

L’attuale misura anti povertà, il Rei, non potrà più essere chiesta da marzo. Ai soggetti già beneficiari del reddito di inclusione (perché riconosciuto prima di aprile 2019) il sussidio continuerà ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, ma potranno far richiesta del reddito di cittadinanza.

Chi ottiene il reddito - sia se ha sottoscritto il patto di inclusione, sia il patto per il lavoro - sarà chiamato anche a partecipare a progetti utili alla collettività fino a 8 ore la settimana, organizzati dai comuni. Anche questo adempimento non appare privo di possibili criticità, visto che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, gli 8 mila comuni dovranno avviare le procedure per istituire i progetti e comunicare le informazioni su una sezione della piattaforma informatica Siuss. La partecipazione è dunque condizionata all'attivazione dei progetti da parte dei comuni. La riuscita dei progetti comunali, così come le misure per favorire l'occupabilità, nei piani del governo serviranno a dimostrare che non si tratta di una misura assistenziale. Ma la risposta si conoscerà solo nei prossimi mesi.

 Fonte: Il Sole 24 Ore

Credito d'imposta formazione 4.0: pubblicato il codice tributo

Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0: istituito il codice tributo

 

Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per le spese di formazione del personale 4.0. L'agevolazione è stata prorogata per l'anno 2019 il credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

L’agevolazione in esame veniva riconosciuta, nel 2018, nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta e nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario. La legge di Bilancio 2019, invece, ha lasciato invariato il limite massimo di 300.000 euro ma ha modificato la percentuale dell’agevolazione a seconda della grandezza dell’impresa che ne usufruisce.

La nuova disciplina prevede infatti che il credito venga riconosciuto nella misura:

  • del 50% per le piccole imprese
  • del 40% per le medie imprese.

Nel caso in cui invece si tratti di grandi imprese, secondo i requisiti indicati dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

DIMENSIONE IMPRESE  LIMITE MASSIMO  VALORE CREDITO D’IMPOSTA
Piccole  300.000 euro  50%
Medie 300.000 euro 40%
Grandi 200.000 euro  30%

 

In generale, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

 

Con la Risoluzione 6 del 17 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:

“6897”, denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

 

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Due miliardi di patrimoni esteri fuori dalle dichiarazioni fiscali

 

 

Non sono bastate due voluntary disclosure a far emergere del tutto i patrimoni detenuti illegalmente all’estero. Le indagini condotte dall’agenzia delle Entrate, in sinergia costante con la Guardia di Finanza hanno fatto emergere nell’anno appena concluso nei confronti di 160 soggetti, una maggiore base imponibile Irpef di 520 milioni circa . Ma, soprattutto, gli uffici del Fisco hanno accertato omesse indicazioni di attività finanziarie ai fini del monitoraggio fiscale per oltre 1,85 miliardi di euro. In sostanza quasi due miliardi di patrimoni celati ancora all'amministrazione finanziaria e tenuti nascosti oltre confine.

 

Le attività investigative e di analisi, con particolare attenzione a quelle di contrasto a modalità di evasione ed elusione messi in atto da soggetti particolarmente a rischio, sono state orientate soprattutto verso fenomeni di residenza estera fittizia e di trasferimento o detenzione di attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, che si concretizzano con la compilazione del quadro RW del modello Redditi. I principali strumenti utilizzati per nascondere i patrimoni all’estero sono ancora trust e società di comodo.

 

A indirizzare i controlli e le analisi di rischio su cui concentrare i recuperi di gettito sono state soprattutto le informazioni raccolte con le due operazioni di rientro dei capitali. Con le direttive impartite già nel 2016, infatti, l’Agenzia aveva disposto l’utilizzo delle dichiarazioni di emersione della voluntary per procedere con successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.

Mentre un’altra fonte d’innesco è rappresentata dallo scambio dati , anche grazie all’area sempre più estesa del common reporting standard (Crs) ossia il meccanismo di il sistema di condivisione automatica dei dati a carattere finanziario dei contribuenti.

Rimanendo sempre sul fronte della fiscalità internazionale hanno giocato un ruolo importante gli accordi sui prezzi di trasferimento, i cosiddetti «Apa» (Advanced pricing agreement, unilaterali o bilaterali) e le procedure amichevoli per l’eliminazione della doppia imposizione (Mutual agreement procedure o Map). Le istanze sugli Apa presentate nel 2015 sono state 109 e gli accordi conclusi 23, mentre nel 2018 l’Agenzia ha ricevuto 156 istanze e ha concluso 45 accordi.

Per le Map, le Entrate hanno ereditato dal dipartimento delle Finanze il compito di sottoscrivere gli accordi con le amministrazioni estere contro le doppie imposizioni. Nel 2016 l’Agenzia ha discusso 22 casi e sottoscritto 14 accordi. Lo scorso anno sono state presentate direttamente 189 istanze di Map e sono stati discussi 153 casi con 85 accordi accordi.

GLI ACCORDI SU TRANSFER PRICING E CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
 
 
 
 
Fonte: Il Sole 24 Ore