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Comunicati stampa

Cosa rischia chi non fa la fattura elettronica

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica? Sono frequenti i casi di rifiuto di emissione di fattura o, addirittura, di addebito dei costi al cliente. Prese di posizione illegittime che portano alla necessità di un ripasso del DPR IVA n. 633/1972.

 

 

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica? Non cambiano le regole in merito all'obbligo di fatturazione delle operazioni e il riferimento normativo di riferimento resta l’articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo rilascio della fattura sono quelle previste dal Decreto Legislativo n. 417/1997, alleggerite soltanto per i primi mesi del 2019 dal DL n. 119/2018.

Negli ultimi giorni sono state frequenti le segnalazioni di esercenti che non rilasciano fattura in formato elettronico o addirittura casi in cui la richiesta di fattura comporta l’addebito di un costo di emissione fino a due euro.

Due casi che portano alla necessità di analizzare cosa prevede la legge e quali i rischi nel caso di mancata emissione della fattura.

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica

Riferimento normativo relativo all'obbligo di emissione della fattura è l’articolo 21 del DPR n. 633/1972, il quale al comma 1 stabilisce che:

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.

A partire dal 1° gennaio 2019 l’unica modalità di fatturazione valida ai fini fiscali è quella elettronica, secondo le regole operative stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018. L’unico formato valido è l’XML e la fattura si considera emessa qualora trasmessa al SdI e “all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Ad eccezione dei soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica (come minimi e forfettari), tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 dovranno essere in formato XML e l’invio dovrà essere effettuato tramite il SdI, il grande hub dell’Agenzia delle Entrate. Addio alla fattura cartacea e al PDF, che perdono qualsiasi valenza fiscale.

Per i commercianti fattura elettronica solo se richiesta dal cliente

Alle regole generali relative all'obbligo di emissione della fattura elettronica si uniscono quelle specifiche relative ai commercianti al minuto, nonché ai ristoranti o ad esempio alle prestazioni alberghiere.

L’articolo 22 del Decreto IVA stabilisce che in tali casi l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente e non oltre il termine di effettuazione dell’operazione.

E sono proprio questi i casi in cui sono stati più frequenti nell'ultimo periodo i rifiuti di emissione della fattura elettronica: si pensi ai ristoranti o alle prestazioni alberghiere ed ai relativi costi che possono essere portati in detrazione IVA ed in deduzione fiscale per gli operatori IVA.

In tali casi, tuttavia, la fattura dovrà essere rilasciata soltanto qualora richiesta al momento dal cliente.

Sanzioni in caso di mancata o tardiva emissione della fattura elettronica

rischi e le sanzioni previste per chi rifiuta di fare fattura elettronica sono stabiliti dal Decreto Legislativo n. 417/1997, che all'articolo 6 prevede l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra il 90 per cento e il 180 per cento dell’imposta relativa all'imponibile del documento.

Attenzione però: in materia di sanzioni dovute in caso di ritardo nell'emissione della fattura elettronica, è importante considerare le modifiche introdotte dal DL n. 119/2018.

Nel primo semestre 2019 le sanzioni non si applicano qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione IVA, mentre saranno pari all’80 per cento qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo.

A partire dal 1° luglio 2019 (settembre per i contribuenti con liquidazione mensile) le sanzioni tornano ad essere applicate secondo i meccanismi sotto riportati, considerando i dieci giorni di tempo dal momento in cui si effettua l’operazione considerata per l’emissione della fattura.

Emissione fattura elettronica, vietato l’addebito del costo al cliente

In chiusura si ricorda che alla richiesta di emissione della fattura elettronica è illegittima la richiesta di pagamento di una somma aggiuntiva al cliente.

A tal proposito, il comma 8 dell’articolo 21 del DPR IVA stabilisce chiaramente che:

le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Una disposizione chiara ed utile da richiamare in tutti quei casi in cui alla richiesta di emissione della fattura è richiesto il pagamento di un costo “amministrativo” al cliente.

 

 

 

Fonte: InformazioneFiscale

Fisco e 4.0: un po’ di tagli ci sono stati, ma qualcosa resta

 

Con l'approvazione della nuova legge di bilancio riapre la stagione degli incentivi e dei bonus fiscali a favore delle aziende che investono in innovazione. Nonostante l'inasprimento di alcune misure, i benefici di questa politica economica sono ancora numerosi e continueranno a perdurare per tutto il 2019. «Ormai conosciamo molto bene tutte queste misure e il giro di vite che hanno subito si ripercuoterà inevitabilmente sulle imprese. A mio avviso non basterà la riduzione dell'Ires, portata al 15%, per compensare la perdita dei benefici sul conto economico aziendale», afferma Alberto Bertolotti di IBS Consulting.

 Vediamo gli incentivi nel dettaglio:

Iperammortamento, confermate le aliquote a scaglioni.
Prorogati i termini per usufruire dell'incentivo che premia l'industria in chiave 4.0 al 31 dicembre 2019, ovvero al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione massimo di 20 milioni. Scompare l'aliquota unica del 150% e vengono introdotti tre scaglioni che variano al variare dell'investimento: 170% per i progetti fino a 2,5 milioni, 100% per quelli tra 2,5 e 10 milioni e 50% per quelli tra 10 e 20 milioni. Nel caso di investimenti in beni immateriali strumentali vincolati ai precedenti, è confermata la maggiorazione del 40%.

Belardi: più aziende beneficiarie.
«L'introduzione di un sistema ad aliquote differenziate sottende l'intento di massimizzare il numero delle aziende in grado di beneficiare dell'incentivo e manifesta un'attenzione particolare rivolta dall'attuale Governo alle PMI», commenta Marco Belardi Presidente UNI CT 519 Consulente Mise.

Licenziato il Superammortamento.
L'incentivo si è esaurito con gli investimenti effettuati nel 2018 sempre che l'ordine sia stato effettuato nel 2017 con un acconto del 20%.

Formazione, bonus confermato.
Rinnovato per il 2019 il credito d'imposta per le attività formative del personale sulle tecnologie 4.0. Mentre nel 2018 l'incentivo permetteva alle imprese di recuperare il 40% del costo orario del personale nelle attività di formazione, la legge di bilancio introduce tre aliquote diversificate per classe dimensionale delle imprese: 50% per le piccole imprese, sempre con un tetto massimo di 300.000 euro; 40% per le medie imprese e 30% per le grandi imprese con un tetto di 200.000 euro per azienda.

Dimezzato credito d’imposta R&S.
Sforbiciata al credito d'imposta R&S che passa da un tetto massimo fruibile di 20 a 10 milioni di euro annui. L'incentivo è confermato al 50% per le spese incrementali relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, per quelle rientranti nell'ambito di contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative.Scende nuovamente al 25% per tutte le altre spese ammissibili comprese per le nuove in materiali, forniture e altri prodotti analoghi.

480 milioni per la nuova Sabatini.
Potenziata la misura che permette alle aziende di fruire di un contributo a fondo perduto in conto impianti, variabile dal 2,75% al 3,575% annuo, calcolato sul valore del cespite a fronte di investimenti in macchinari e attrezzature, con 480 milioni di euro stanziati per l'arco temporale 2018-2024.

Voucher per l’innovation manager.
Novità assoluta di quest'anno che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto tra i 25.000 e i 80.000 euro, erogati sotto forma di voucher, per le MPMI che investiranno in prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

 

 

 

21/01/2019 - 06:10

Fonte: Giornale di Brescia

Fatturazione elettronica: come registrare le spese anticipate per il cliente?

Spese anticipate per conto del cliente: come fare con la fatturazione elettronica 2019? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

 

 

 

Come vanno registrate le spese anticipate dai professionisti per conto dei clienti con la fatturazione elettronica? La domanda è stata posta all'Agenzia delle Entrate da un avvocato solito ad inserire nelle fatture le spese che anticipate e sostenute in nome e per conto del cliente al fine di farsele rimborsare al momento del pagamento della prestazione.

Con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate come tali spese anticipate in nome e per conto del cliente potessero essere riportate nella fattura elettronica.

Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purchè opportunamente documentate. Ai fini della corretta fatturazione elettronica è possibile seguire due diverse modalità.

La prima è quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando

  • l’importo delle spese,
  • la loro descrizione
  • al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).

Un’altra modalità per riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento.

Prima di fare i due esempi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate  si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese “forfettarie” previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all'imponibile, e quindi al calcolo dell’IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “DatiBeniServizi” con inserimento dell’aliquota IVA della prestazione.

Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate