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Comunicati stampa

Iper ammortamento 2019: cosa succede se il costo supera il preventivo

Iper ammortamento a scaglioni 2019: cosa fare se il costo supera il preventivo e l'acconto versato è minore del 20%

 

 

La legge di  bilancio 2019 ha tra le altre cose modificato il pacchetto Industria 4.0 eliminando il cd. super ammortamento e introducendo l'iper ammortamento a scaglioni. In particolari in base all'importo degli investimenti, sono stati stabiliti i seguenti scaglioni:

  • 170% fino a 2,5 milioni di € di investimento
  • 100%  compresi tra 2,5 e 10 milioni di € di investimento
  • 50% compresi tra 10 e 20 milioni di € di investimento
  • 0% Sulla parte di investimento eccedente il limite di 20 milioni di €.

 

Una domanda interessante su questo argomento è stata fatta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata. Infatti, ponendo una domanda simile a quanto fatto qualche anno fa in merito al superammortamento, è stato chiesto cosa fare nel caso in cui entro il 31.12.2018 si sia provveduto a versare l'acconto pari al 20% dell'investimento complessivo per usufruire dell'agevolazione, ma che a causa di un aumento del costo dello stesso, quanto versato è minore del 20% richiesto.

Nel merito si ricorda che la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) al comma 30 dell'articolo 1, ha fissato la scadenza per l'effettuazione di un investimento agevolabile al 31 dicembre 2018, tuttavia la consegna del bene o l'accettazione definitiva nel caso di appalto possono slittare al 31 dicembre 2019 nel caso di:

  • impegno all'acquisizione del bene;
  • versamento di un acconto minimo pari al 20%.

Come affermato in più occasioni dall'Agenzia delle Entrate nei casi in cui l'acconto fosse ex-post inferiore al 20% previsto dalla norma, a causa di successive revisioni di quanto originariamente pattuito, l'investitore non perdeva il diritto a beneficiare dell'iper ammortamento. Per quanto riguarda quest'anno, come anticipato, la Legge di bilancio 2019 ha modificato il funzionamento dell'iper-ammortamento quindi:

  • il costo pattuito entro il 31.12.2018 segue le regole in vigore per l'anno di imposta 2018,
  • il costo eccedente, segue le regole in vigore per l'anno di imposta 2019.

 

Si riprende l'esempio fatto a Telefisco e pubblicato sul Sole 24ore del 01.02.2019:

 

Esempio:

Ordine del 31.12.2018 per 1.000.000

Acconto pagato entro il 31.12.2018 pari a 200.000 

Importo consuntivo 2019 pari a 1.100.000.

 

In questo caso la maggiorazione del 150% verrà calcolato su quanto pattuito inizialmente e cioè 1.000.000 di euro, mentre i 100.000 euro in più se in possesso dei requisiti seguono gli scaglioni introdotti dalla Legge di bilancio 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 08/02/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

Definizione processi verbali di constatazione 2019: chiarimenti a Telefisco

Definizione Pvc 2019: possibile l'accordo anche per un solo periodo. Chiarimenti sugli accertamenti notificati prima e dopo il 24 ottobre 2018

 

 

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019, il DL 119/2018 ha previsto la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC). Nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema. Ecco le principali indicazioni pubblicate sul Sole24ore del 1.2.2019 a pagina 18.

 

Per prima cosa è stato chiesto se è possibile in presenza di un PVC relativo a più periodi d'imposta, che il contribuente definisca in via agevolata le violazioni riferite ad un solo periodo. Nella risposta l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1 del decreto fiscale consente di definire in maniera agevolata il contenuto «integrale» dei processi verbali di constatazione, e la definizione «integrale» si riferisce alla totalità delle violazioni sostanziali, in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Iva, Ivie e Ivafe, riferite ad un «singolo periodo d’imposta» oggetto del processo verbale di constatazione. Pertanto, il contribuente può decidere se

  • avvalersi della definizione agevolata per un solo periodo d'imposta
  • avvalersi della definizione agevolata per più periodi d’imposta

 

oggetto del processo verbale. Attenzione va prestata al fatto che non può scegliere all’interno dello stesso periodo d’imposta quali rilievi constatati definire.

Nella seconda domanda posta, si è sottolineato come il decreto fiscale preveda che gli atti di accertamento conseguenti al Pvc notificati entro il 24 ottobre 2018 risultino ostativi alla definizione dei processi verbali di constatazione. Ma cosa fare se tale atto riguarda una sola delle annualità relative ad un PVC inerente più periodi d’imposta? Non si può agevolare l'intero atto o solo quella annualità?

 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora i PVC riguardino più periodi d'imposta ma gli atti di accertamento consegnati dopo il 24 ottobre 2018 sono riferiti soltanto alcuni periodi d’imposta o alcuni tributi, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata in relazione alle residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d’imposta e agli altri tributi.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC
Se un PVC riguarda più annualità, è possibile definire in via agevolata solo una di queste? SI
Se un PVC riguarda più annualità e più tributi si può scegliere per ciascuna annualità quali tributi definire in via agevolata? NO
Se i PVC riguardano più periodi d'imposta ma gli atti di accertamento consegnati dopo il 24 ottobre 2018 sono riferiti soltanto ad alcuni periodi d’imposta o ad alcuni tributi, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata in relazione alle residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d’imposta e agli altri tributi?  SI

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/02/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

Cessione quote sociali : tassazione plusvalenza dal 1 gennaio 2019

La cessione delle quote sociali dal 1 gennaio 2019 sconta una tassazione unificata sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate

 

 

La Legge di bilancio 2018 ha modificato la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali realizzate dal 1 gennaio 2019(c.1005 art.1 L. 205/2017).

Prima della riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2018, le plusvalenze realizzate da persone fisiche fuori dall'esercizio d’impresa per effetto della cessione di partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione del reddito complessivo IRPEF del soggetto che le realizzava, risultando, quindi, sottoposte alla tassazione ad aliquota progressiva, sebbene in misura parziale.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori per effetto della cessione di partecipazioni non qualificate, invece, erano e sono soggette al regime di imposizione sostitutiva, attualmente fissata al 26%.

 

Fino al 31 dicembre 2018 si aveva la seguente situazione:

tassazione partecipazioni qualificate:

  •  nel limite del 40% (se realizzate entro il 31.12.2008);
  •  nel limite del 49,72% (se realizzate dal 1.1.2009 al 31.12.2017);
  •  nel limite del 58,14% (se realizzate dal 1.1.2018)

 

tassazione partecipazioni non qualificate

  • Imposta sostitutiva del 26%

Dal 1 gennaio 2019 a prescindere dal periodo di maturazione :

  •  Cessione di partecipazione qualificate o non qualificate: imposta sostitutiva del 26%

Per la tassazione della plusvalenza rileva il momento in cui la cessione si perfeziona e non quello di cassa.

Per la determinazione delle plusvalenza si assume il costo o il valore di acquisto o il valore risultante dalla rivalutazione eseguita o da eseguire entro il 30 giugno 2019. Ricordiamo infatti che la Legge di Bilancio 2019 ha riaperto la possibilità di rivalutare le quote possedute al 1 gennaio 2019.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse