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Comunicati stampa

Definizione agevolata processi verbali di constatazione: ecco i codici tributo

Codici tributo per il versamento delle somme ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

 

Dopo la pubblicazione del Provvedimento con le regole attuative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la Risoluzione 8 del 23 gennaio 2019 con i codici tributo necessari ai fini del versamento delle somme.

Andando con ordine, l’articolo 1 del decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede che i contribuenti possano definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali, alla predetta data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Per regolarizzare le violazioni contestate nel verbale per le imposte e contributi previsti, i contribuenti devono presentare un’apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e versare le imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il medesimo termine.

Il versamento può essere effettuato

  • in un’unica soluzione, o
  • in venti rate trimestrali di pari importo e, in tal caso, la prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 2019.

Per tali versamenti è esclusa la compensazione. Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello di versamento F24.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "ERARIO"modello F24

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

Codice tributo Denominazione
PF01 IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF02 IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF03 IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF04 RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF05 IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF06 IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF07 ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF08 ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF09 RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018


In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "REGIONI" modello F24

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “REGIONI” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

Codice tributo Denominazione
PF10 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF11 IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018.

 

Nel campo “codice regione” è indicato il codice della Regione o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" modello F24

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, si istituisce il seguente codice tributo:

Codice tributo Denominazione
PF12 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018

 

Nel campo “codice ente/codice comune” è indicato il codice catastale del comune a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno diriferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC contributi previdenziali 2019: codici tributo modello F24

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si istituiscono le seguenti causali:

Codice tributo Denominazione
PFAC CONTRIBUTI ARTIGIANI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PFCP CONTRIBUTI COMMERCIANTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PFLP CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018

 

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
  • nel campo “causale contributo”, una delle suddette nuove causali;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
  • nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Dichiarazione 730/2019: pubblicati i Modelli con relative istruzioni

Ecco le principali novità del Modello di dichiarazione 730/2019 approvato con le relative istruzioni con Provvedimento del 15.01.2019 n. 10652 e termini di presentazione

 

 

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10652 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2019 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Ricordiamo che il 730 precompilato, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile, per i lavoratori dipendenti e dei pensionati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, deve essere presentato entro:

  • il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
  • il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.
    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero.

 

Il 730 ordinario si presenta:

  • entro il 7 luglio al proprio sostituto d’imposta;
  • entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.

Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

Come indicate nelle istruzioni del Modello, ecco le principali novità contenute nel modello 730/2019, che fa il pieno di agevolazioni:

  • Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
  • Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
  • Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
  • Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell’80 o dell’85 per cento.
  • Tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
  • Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
  • Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all’ENEA.

 

 

 

 

 

 

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento 
Numero 10652 del 15/01/2019 
Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Fattura elettronica in reverse charge: chiarimenti delle Entrate

Reverse charge in caso di fattura elettronica 2019: chiarimenti delle Entrate sull'autofattura e i codici da indicare

 

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al reverse charge nel caso di fattura elettronica sono stati forniti nelle FAQ disponibili sul sito internet dell'Agenzia stessa ed anche in occasione del videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'amministrazione ha risposto alle domande poste dai professionisti. In particolare, posto che le fatture elettroniche non sono modificabili nella domanda è stato chiesto se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente

  • sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa
  • oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Nella risposta l'Agenzia delle Entrate per prima cosa ha precisato che per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

  • Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.
  • Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.

Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. 

L'argomento è stato affrontato anche nel videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande poste dai professionisti. In tale sede è stato esplicitamente chiesto se per le autofatture da emettere per l'integrazione di acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR 633/72 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice TD20 e TD1. L'Agenzia ha ricordato che in questo tipo di documento il codice da utilizzare è il TD1, in quanto i documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex articolo 6, comma 8 del D. Lgs 471/97.

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse