Credito d'imposta formazione 4.0: pubblicato il codice tributo
Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0: istituito il codice tributo
L’agevolazione in esame veniva riconosciuta, nel 2018, nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta e nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario. La legge di Bilancio 2019, invece, ha lasciato invariato il limite massimo di 300.000 euro ma ha modificato la percentuale dell’agevolazione a seconda della grandezza dell’impresa che ne usufruisce.
La nuova disciplina prevede infatti che il credito venga riconosciuto nella misura:
- del 50% per le piccole imprese
- del 40% per le medie imprese.
Nel caso in cui invece si tratti di grandi imprese, secondo i requisiti indicati dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
DIMENSIONE IMPRESE | LIMITE MASSIMO | VALORE CREDITO D’IMPOSTA |
Piccole | 300.000 euro | 50% |
Medie | 300.000 euro | 40% |
Grandi | 200.000 euro | 30% |
In generale, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Con la Risoluzione 6 del 17 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
“6897”, denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”. |
In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Pubblicato il 18/01/2019
Fonte: Fisco e Tasse