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Comunicati stampa

 

ISA: lettera ai Garanti del contribuente per chiedere la disapplicazione

Indici sintetici di affidabilità 2019: continuano le proteste dei commercialisti sulla loro applicazione. Chiesta la totale disapplicazione o la proroga al 30 settembre

 

 

ISA si o ISA no? E soprattutto ISA quando? Non si placano le proteste e le richieste dei commercialisti in merito agli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale che da quest'anno avrebbero dovuto sostituire in toto gli studi di settore in un'ottica di maggiore compliance tra fisco e contribuente. Il condizionale è d'obbligo, in quanto il rilascio dei software è avvenuto molto tardi e l'inserimento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è stato ancora successivo e risale solo all'11 giugno 2019.

In tutto ciò si inserisce l'annunciata proroga al 22 luglio per i versamenti delle dichiarazioni dei redditi ma non è ufficializzata, così contribuenti e intermediari non sanno se la proroga riguarderà tutti o solo coloro che applicano gli ISA.

A buttare benzina sul fuoco, le associazioni di categoria principali dei commercialisti chiedono chiarezza, e così l'Associazione Dottori Commercialisti (ADC) e l'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) si sono ora rivolte al Garante dei Contribuenti. In particolare, con un comunicato stampa del 14 giugo 2019 i Presidenti ADC Enzo De Maggio e ANC Marco Cuchel, in forza di quanto espressamente previsto dalla legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), hanno interessato i Garanti del Contribuente sull’impossibilità della corretta applicazione degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA) in considerazione delle sostanziali criticità evidenziate e delle difficoltà che continuano ad essere segnalate dai professionisti. Hanno quindi inviato una lettera ai Garanti del Contribuente evidenziando l’obiettiva incertezza procedurale che non consente ai Professionisti di adempiere adeguatamente all’obbligo e di fornire la necessaria e corretta consulenza fiscale ai propri assistiti.

Nella missiva sono stati evidenziati, 

  • i gravi ritardi che hanno riguardato il provvedimento recante le regole di applicazione degli ISA, risalente allo scorso 10 maggio
  • i notevoli ritardi che ha caratterizzato il rilascio del software di elaborazione ISA, avvenuto formalmente appena lo scorso 10 giugno, con il programma effettivamente disponibile nel cassetto fiscale dei contribuenti solo dal giorno 11.

Per le due Associazioni l’intero impianto regolamentare, funzionale all’adempimento in parola, è da ritenersi in evidente contrasto con alcuni principi dello Statuto del Contribuente  e le condizioni attuali fanno sì che i commercialisti siano, loro malgrado nell’oggettiva impossibilità di analizzare compiutamente la nuova procedura e soprattutto
nell’impossibilità di informare adeguatamente i contribuenti che assistono sulle nuove procedure introdotte.
I Presidenti De Maggio e Cuchel rivolgendosi ai Garanti hanno chiesto loro “di prendere gli opportuni provvedimenti a tutela e in difesa dei contribuenti, nonché di acquisire indicazioni ufficiali circa le modalità di corretto adempimento degli obblighi tributari così da permettere altresì di evitare possibili implicazioni, anche di carattere penale, per violazioni in materia.”.
Le Associazioni ADC e ANC hanno quindi chiesto che sia valutata la possibilità di una totale disapplicazione degli indici ISA per l’anno d’imposta 2018 e, in alternativa, la possibilità del differimento della scadenza per il pagamento delle imposte, senza maggiorazioni, al 30 settembre 2019, tenuto conto del periodo di sospensione del mese di agosto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/06/2019

Fonte: ANC - Associazione Nazionale Commercialisti

 

Modello Redditi 2019: online i software di compilazione e controllo

Software di compilazione e di controllo modello redditi PF 2019: finalmente online. Disponibile anche il software ISA. Non mancano i problemi

 

 

Finalmente ha visto la luce la pubblicazione dei software del modello Redditi Persone Fisiche 2019. Con tutta calma, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 giugno 2019 i software di compilazione e controllo del modello di dichiarazione RedditiPF. Le polemiche attorno a questo ritardo sono quanto mai appropiate in quanto proprio da quest'anno entrano in vigore gli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che gli intermediari devono comprendere, maneggiare e spiegare ai propri clienti, cose che avrebbero richiesto un lasso di tempo maggiore.

La pubblicazione dei software per il modello RedditiPF è avvenuta lo stesso giorno del rilascio del software "Il tuo ISA" che permette proprio di calcolare gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Tuttavia non mancano le criticità. Per prima cosa, infatti, c'è il problema delle deleghe ai professionisti. Come si legge nel comunicato stampa del 10 giugno 2019  per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico

  • già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
  • non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Inoltre, nemmeno i dati sono ancora disponibili. Lo stesso comunicato stampa infatti evidenzia che "i dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti."

Quindi, in definitiva, oggi gli intermediari potranno tirare un sospiro di sollievo per la pubblicazione dei software del modello Redditi, mentre per preoccuparsi per gli ISA sembra ancora, purtroppo, presto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Note di Variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo

Note di variazione IVA: attenzione al termine di un anno. Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

 

 

Con la Risposta all'interpello 178 del 3 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazioni IVA. Il caso riguarda la Società Alfa che prima della dichiarazione di fallimento, aveva un contenzioso avente a oggetto:

  • la richiesta di restituzione, da parte di Beta di autovetture vendute con la clausola della riserva della proprietà a Alfa che non aveva però provveduto al pagamento del relativo corrispettivo regolarmente fatturato;
  • la richiesta di risarcimento danno e/o di restituzione di indebito.

Dato il fallimento di Alfa, il giudizio è stato dichiarato interrotto e, pertanto, Beta ha rivendicato la proprietà dei veicoli e ne ha richiesto la restituzione al Tribunale Fallimentare. Nelle more della formazione dello stato passivo è stato stipulato un accordo transattivo in base al quale Alfa deve restituire le autovetture oggetto di contenzioso e Beta deve pagare una somma in favore del fallimento di Alfa a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa.

Nell'interpello Alfa ha chiesto di conoscere il corretto inquadramento degli effetti dell’accordo transattivo e se sussistano i presupposti per l’emissione da parte di Beta delle note di variazione in diminuzione IVA.

Per prima cosa le Entrate hanno ricordato che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Al fine di stabilire il trattamento fiscale della transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso in quanto:

  • nella transazione dichiarativa non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa;
  • al contrario, nella transazione “novativa” le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’IVA deve essere oggetto di specifica valutazione.

Con riguardo al caso in esame, l’accordo transattivo sottoscritto dalle parti ha natura dichiarativa. 

Inoltre, l'articolo 26, comma 2, del d.P.R. 633/72 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Ma questa norma non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

Ciò posto, considerato che la transazione tra le parti costituisce un accordo sopravvenuto, è applicabile il limite temporale di cui al citato comma 3 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie di vendita degli autoveicoli. Per i suesposti motivi, si ritiene che le note di variazione emesse da Beta in dipendenza del sopravvenuto accordo transattivo non possono ritenersi legittime, mancando i presupposti per la loro emissione. Giova, altresì, precisare che nel caso di procedure concorsuali la facoltà di emettere note di variazione IVA in caso di mancato pagamento in tutto o in parte conseguente all’accertata infruttuosità della procedura è subordinato alla circostanza che il creditore (cedente/prestatore) partecipi alla procedura ossia, nel caso di fallimento, si sia insinuato nel passivo fallimentare. Circostanza, questa, assente nel caso in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 05/06/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate