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Comunicati stampa

 

Fatturazione elettronica immediata e differita 2019: quale data indicare?

 

Fatturazione elettronica 2019: guida pratica con esempi alla data da indicare nel documento

 

 

Dopo la Circolare 14/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla fatturazione elettronica, sembra che sul tema della corretta indicazione della data la nebbia si diradi un pochino. Per prima cosa bisogna fare attenzione alla terminologia: un conto é generare la fattura apponendovi una data, un conto é emetterla cioè trasmetterla allo SdI. Altra cosa a cui prestare attenzione è il fatto che la fattura può essere:

  • immediata
  • differita.

La fattura immediata deve portare la data di effettuazione dell'operazione e deve essere trasmessa entro 12 giorni, termine modificato in sede di conversione del Decreto Crescita. 

La fattura differita invece deve essere datata entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione e trasmessa entro lo stesso termine. Tuttavia è consigliabile la generazione della fattura il giorno dell'ultimo DDT o l'ultimo giorno del mese, fermo restando il termine del 15 del mese successivo per l'invio allo SDI.

In entrambi casi, l'IVA dovrà essere versata con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

 

Tutto ciò premesso, vediamo alcuni esempi della data da indicare:

1) Fattura immediata

Acconto ricevuto il 10.7; data della fattura immediata 10.7 indicando nel corpo fattura che in data 10.7 è stato ricevuto un acconto. La data ultima per la trasmissione allo SdI è il 22.7.

2) Fattura immediata e differita

Acconto del 10.7; consegna merce il 15.7. In questo caso è necessario generare e trasmettere due fatture:

  • la prima datata 10.7 con obbligo di trasmissione entro il 22.7 (fattura immediata)
  • la seconda di saldo dovrà essere datata 31 luglio e trasmessa allo SdI entro il 15.8 (fattura differita).

3) Fattura differita (in caso di DDT o di Report di interventi)

DDT per due consegne effettuate il 10.7 e il 20.7. In questo caso la fattura differita può essere generata e trasmessa allo SdI entro il 15.8. La generazione sarà datata il 31 luglio o con la data dell'ultima consegna in modo da consentire la corretta competenza.

4) Fatturazione di merce a disposizione

Se la scrittura tra le parti prevede, ad esempio, la messa a disposizione in data 21.7, non trattandosi di fatturazione differita si deve generare la fattura con la data del 21.7 e nei successivi 12 giorni di tempo è necessaria trasmetterla allo SdI.

Attenzione va prestata anche al fatto che dagli esempi forniti all’interno della circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/2019 sembra possibile avere una non sequenzialità di data nella generazione delle fatture, purché

  • si mantenga una sequenzialità numerica
  • si paghi correttamente l’Iva per il mese di competenza
  • sia rintracciabile la fattura in maniera univoca

 

Infatti, il testo dell'art. 23/633 - Registrazione delle fatture - nella versione 2019 prevede che "Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni." 

La versione precedente recitava: "Il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione E CON RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE, in apposito registro". Pertanto, dato che è stato eliminato ogni precedente riferimento alla data di emissione, dovrebbe essere sufficiente che la registrazione segua l'ordine della numerazione.

 

Esempio: 

Prot. nr. fattura Data fattura

1            190001 17/06/2019                                         

2            190002 16/06/2019

3            190003 19/06/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 Lavoro, disoccupazione, CIG 2019: i dati aggiornati

Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato in crescita fino ad aprile 2019 ma anche le ore di cassa integrazione

 

E' stato pubblicato il report congiunto INPS,  ISTAT e Ministero del lavoro  sui dati dell'occupazione nel primo trimestre 2019 .

 Si evidenzia  un leggero aumento dell’occupazione sia rispetto al quarto  trimestre 2018 sia su base annua.

 

 Il tasso di occupazione destagionalizzato si porta al 58,7% (+0,1 punti in confronto al trimestre precedente) tornando ai livelli pre-crisi e sfiorando il livello massimo del secondo trimestre del 2008 (58,8%).
Prosegue la crescita tendenziale dell’occupazione dipendente in termini sia di occupati (+0,5%, Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro) sia di posizioni lavorative riferite ai settori dell’industria e dei  servizi (+1,7%, Istat, Rilevazione Oros). Lo stesso andamento si riscontra nei dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratti dalle Comunicazioni obbligatorie (CO) rielaborate(  +376 mila posizioni lavorative nel primo trimestre 2019 rispetto al primo del 2018) e nei dati dell’Inps-Uniemens riferiti alle sole imprese private (+351 mila posizioni lavorative al 31 marzo 2019 rispetto al 31 marzo 2018).

 

L’aumento tendenziale delle posizioni lavorative dipendenti interessa tutte le classi dimensionali d’impresa . Cresce anche il  lavoro indipendente che, secondo l’Istat, mostra una crescita sia congiunturale (+7 mila occupati, +0,1%), dopo un calo di  quarto trimestri consecutivi.

 Le posizioni lavorative dipendenti presentano nel primo trimestre 2019  un  saldo positivo di 138 mila . La crescita riguarda tutti i settori  produttivi ma si concentra sui contratti a tempo  indeterminato (+207 mila) mentre quelle a tempo determinato subiscono una  riduzione (-69 mila). L’incidenza delle trasformazioni sul totale degli ingressi a tempo  indeterminato (attivazioni e trasformazioni) raggiunge il 28,5% con un incremento di 6,5 punti  percentuali rispetto al trimestre precedente.

 

Dopo quasi sei anni di continua crescita  invece si riduce il numero dei lavoratori in somministrazione (-20 mila unità corrispondenti a  -5,1% nei dati Inps-Uniemens). 

 

 Per quanto riguarda Cassa Integrazione Guadagni  i dati di maggio 2019  dell'Osservatorio INPS evidenziano  un aumento del 6,3% nel numero di ore  complessivamente autorizzate  che sono 25.208.214 rispetto allo stesso mese del 2018 (23.718.372). L'aumento  riguarda soprattutto la cassa integrazione  straordinaria ,  mentre scende la cassa integrazione ordinaria e in deroga; nel dettaglio:

 

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) le ore sono state 8.636.935, in diminuzione del 20,1% rispetto a maggio 2018;
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) le ore sono state 16.540.632, in aumento del 35% rispetto a maggio 2018;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) le ore sono state 30.647, in diminuzione del 95,3% rispetto a maggio 2018.

 

Infine  per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione  i dati INPS  segnalano che ad aprile 2019 sono state presentate:

 

  • 118.549 domande di NASpI,
  • 1.171 di DIS-COLL e
  • tre domande di mobilità,

 

per un totale di 119.723 domande, segnando una diminuzione del 1,7% rispetto ad aprile 2018.

 

 

 

 

 

 


 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/06/2019

Fonte: Inps

 

Fatturazione elettronica 2019: chiarimenti sul reverse charge

Inversione contabile nella fattura elettronica: l'Agenzia delle Entrate chiarisce

Tra i numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nell'attesissima circolare 14/E/2019 dedicata alla fatturazione elettronica ci sono anche quelli sull'inversione contabile (cd. reverse charge).  Com'è noto, nel reverse charge il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.

 

In generale, rientrano nella fattispecie in esame specifiche operazioni :

 

  • con l’estero, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE;
  • con soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia, come, ad esempio, nei casi di
    • cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento,
    • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ecc..

 

Pur a fronte del medesimo iter – in generale, per il cessionario/committente, numerazione ed integrazione della fattura con i dati legislativamente richiesti, nonché annotazione della stessa nei registri IVA – va rilevata la diversa forma della fattura inizialmente ricevuta, che nel caso di reverse charge interno è normalmente elettronica via SdI.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

 

Attenzione: nei casi di reverse charge esterno resta comunque fermo l’obbligo comunicativo del cd. esterometro salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane. 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse