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Comunicati stampa

 

Investimenti in Start-up e PMI innovative: le regole operative per gli incentivi

Le modalità operative delle agevolazioni fiscali a favore di chi investe in start-up innovative e in PMI innovative, nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016

 

Soggetti interessati e condizioni per usufruire degli incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative, ecco le modalità operative nel Decreto del MEF del 7 maggio 2019, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 156 del 05.07.2019, contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative, e per gli investimenti in quote degli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

Le agevolazioni sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF ed ai soggetti passivi IRES, che effettuano investimenti agevolati in start-up innovative o PMI innovative, ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

In che cosa consiste l'agevolazione

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 4 del presente decreto sono:

  • i soggetti IRPEF possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000 euro, in ciascun periodo d'imposta.
    Per i soci di Snc e Sas l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
    Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
     
  • soggetti IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, entro il limite di 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta.
    Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (o mondiale), l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare.
    Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.
    In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

 

Le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori si procurino e conservino i seguenti documenti:

  • una certificazione della start-up o PMI innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione. La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento o, per i conferimenti fatti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del Dm, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione dello stesso in Gazzetta (pubblicato il 5 luglio 2019).
  • copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività prevista, sui relativi prodotti e sull’andamento (previsto o attuale) di vendite e profitti.

Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

  1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  2. per un'impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 09/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

Canoni di locazione non percepiti: non più necessaria la dichiarazione

Decreto Crescita 2019: non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti.

 

 

Novità positive per chi affitta, grazie a una semplificazione contenuta nel Decreto Crescita. In particolare, in sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto l'articolo 3-quinquies in base al quale non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso di morosità dell'inquilino.

L'articolo in commento, infatti, ha cancellato il comma 1, dell'articolo 26 del TUIR (DPR 917/86) in base al quale quando i redditi non venivano incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Sulla base delle nuove disposizioni, invece, i redditi non vanno considerati se non vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata

  • dall'intimazione di sfratto per morosità
  • dall'ingiunzione di pagamento
  • dal provvedimento del giudice.

 

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.

Attenziono però, non serve disperarsi per i contratti stipulati in precedenza. In queste ipotesi infatti, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 08/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

Rottamazione ter: modello e istruzioni per la riapertura dei termini

Decreto Crescita 2019: riapertura dei termini per la rottamazione ter. Pubblicati i modelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione

 

Il Decreto Crescita ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle, che scadono il  31 luglio 2019.  Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato il modello e le istruzioni, allegati a questo articolo.

 

Per sapere quali sono i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. 119/2018 e quelli esclusi, il contribuente può richiedere il Prospetto informativo: l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate” e l’importo dovuto “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

 

  • Se in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata, è possibile scaricare direttamente il Prospetto informativo.
  • Se NON si hanno le credenziali di accesso all’area riservata, si può richiedere il Prospetto informativo tramite l’apposito form online presente sul sito internet i Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per farlo, bisogna
    1. inserire il codice fiscale del soggetto per il quale si richiede il prospetto,
    2. allegare in PDF la documentazione di riconoscimento
    3. allegare in PDF la dichiarazione sostitutiva presente all’interno del form.

 

Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda di specificare l’indirizzo e-mail sul quale ricevere il Prospetto.

 

Dopo aver compilato i dati e inviato la richiesta, il contribuente riceverà una prima e-mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e, se la richiesta è andata a buon fine,  una seconda e-mail con un link da cliccare per scaricare il Prospetto informativo entro le successive 72 ore. Decorso tale termine la richiesta sarà annullata e quindi andrà ripresentata.

 


Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, il contribuente può scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello.

 

1. online con il servizio web “Fai D.A. te"
Chi intende aderire può presentare la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 31 luglio 2019, l’apposito form online del servizio “Fai D.A. te". Se si hanno le credenziali di accesso all’area riservata, non si deve allegare alcuna documentazione in quanto basta compilare i vari campi richiesti all’interno del form “Fai D.A. te" presente in area riservata e selezionare le cartelle d a“rottamare”. 

Se NON si hanno le credenziali di accesso all’area riservata, in fase di compilazione dovrà essere allegata in pdf la documentazione di riconoscimento e la dichiarazione sostitutiva.

Una volta convalidata la richiesta, il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata un’ultima e-mail di ricevuta con allegato il Modello DA-2018-R.

 


2. presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 31 luglio 2019:

  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla documentazione di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018-R debitamente compilato e firmato, unitamente alla documentazione di riconoscimento.

 

 

 
 
2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse