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Comunicati stampa

 

Credito d'imposta quotazione PMI: ecco il codice tributo

Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI: istituito il codice tributo

 

 

Con la Risoluzione 52 del 21 maggio 2019 è stato istituito il codice tributo da utilizzare in F24 per godere del credito d'imposta previsto per la quotazione delle PMI. La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto per le PMI che successivamente alla data di entrata in vigore della legge hanno iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità”.

Il credito d'imposta

  • è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione a a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
  • non applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Decreto Famiglia con i fondi del Reddito di Cittadinanza

Il Governo prepara il decreto per il sostegno alle famiglie e la natalità utilizzando il risparmio del Reddito di cittadinanza

 

 

Il Governo Conte su iniziativa della Lega intende istituire un Fondo speciale   destinato ad  incentivare la natalità e supportare i nuclei famigliari con figli.

Per fare questo saranno utilizzati i fondi già stanziati per il Reddito di Cittadinanza , per il quale le richieste  e  gli importi erogati finora sono stati  molto inferiori al previsto .

Nelle intenzioni del Governo, il sostegno alle famiglie può stimolare la crescita positiva del Paese, poiché la qualità della vita familiare determina la qualità della vita dell'intera società. Le eventuali risorse eccedenti  erano state destinate in legge di stabilità  alle possibili ulteriri   necessità dei Centri per l'impiego. 

Il testo del decreto legge "Famiglia" , che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri,   prevede   quindi :

Articolo 1:  "la Costituzione del Fondo per le politiche per la natalità  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 12, comma 1, d.l. n. 4 del 2019) nel caso in cui si verifichino minori oneri rispetto a quelli attesi. Pertanto, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui all’art. 12, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, siano accertati minori oneri rispetto a quanto previsto, tali risorse confluiscono nel Fondo per le politiche per la natalità.Il Fondo in questione è finalizzato all'istituzione di un assegno per le famiglie con figli da individuare sulla base delle maggiori necessità, nonché delle altre misure disponibili a legislazione vigente".

Una volta  che il decreto Famiglia sarà approvato , per la definizione in dettaglio dei beneficiari e delle  modalità di utilizzo delle risorse dovrà essere emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, è abrogato l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 4 del 2019, secondo il quale tali eventuali risparmi sono versati nel Fondo di cui all'art. 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2019 per essere destinate anche ai centri per l'impiego.

L'articolo 2 definisce l'entrata in vigore della misura alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/05/2019

Fonte: Governo Italiano

Legge europea 2018: cosa cambia a livello fiscale

Legge europea 2018 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Ecco le novità fiscali.

 

 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, la Legge 37/2019Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018. Il testo tocca molti argomenti, per quanto riguarda le modifiche più fiscali si segnalano le seguenti:

  • Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 1) che introduce la nuova definizione di "legalmente stabilito", in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali: il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va riferito non al luogo di residenza del professionista, ma al luogo in cui questi esercita in via stabile la professione
  • Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5) che modificando il codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento e' effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Previste inoltre penali per il ritardato adempimento. 
  • Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia (art. 11) in base al quale non sono assoggettati ad IVA i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori stessi abbiano concorso alla formazione della base imponibile e anch'essa non sia assoggettata ad imposta.
  • Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali (art. 12) in base al quale i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni.Tali disposizioni si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016». 

Per avere una panoramica completa delle novità contenute nella Legge Europea 2018 si rimanda all'articolo Legge europea 2018: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/05/2019

 

Fonte: Fisco e Tasse