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 Commercialisti: ecco il manifesto con le richieste

Commercialisti: pubblicato dal CNDCEC il manifesto degli Stati Generali. Valorizzazione competenze, riconoscimento del ruolo, sostegno ai processi di aggregazione e semplificazioni

 

 

Sono stanchi i commercialisti della scarsa attenzione che gli riserva la politica, pertanto hanno formulato un manifesto con le richieste ai fini di ottenere il dovuto rispetto e riconoscimento per la professione. Il ruolo della categoria è stato sottolineato dal Presidente del CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) Dott. Massimo Miani a Roma nel corso dello svolgimento degli Stati Generali della Professione, dove poi è stato presentato il manifesto riportato di seguito. Quattro brevi punti, dal riconoscimento legale delle specializzazione, all'equo compenso, passando per la necessaria quanto promessa semplificazione fiscale e la necessità di misure di sostegno all'aggregazione degli studi e delle competenze.

 

Si riporta di seguito il Manifesto, così come pubblicato in data 10 maggio 2019 sul sito del CNDCEC.

  1.  VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE I Commercialisti chiedono il riconoscimento legale delle specializzazioni e di demandare al sistema ordinistico, anche in concerto tra Ordini professionali diversi, la gestione tecnica degli Elenchi e dei Registri esistenti e di quelli che eventualmente dovessero essere istituiti, con la supervisione e il controllo del Ministero vigilante competente per materia.
  2. RICONOSCIMENTO DEL RUOLO Il Consiglio nazionale chiede il riconoscimento del ruolo di “incaricato di pubblico servizio” per le attività che, in ambito fiscale, amministrativo e contabile, si risolvono nella predisposizione e presentazione di atti, dichiarazioni, attestazioni e certificazioni la cui esibizione o il cui deposito presso pubbliche amministrazioni è espressamente richiesto dalla legge. Secondo i commercialisti, inoltre, l’approvazione dell’“equo compenso” deve trovare una maggiore concretizzazione, in primis per quelle funzioni che il professionista viene chiamato a svolgere in forza di uno specifico obbligo di legge. È il caso, a mero titolo esemplificativo, delle funzioni svolte nella qualità di sindaco (la cui nomina è obbligatoria per legge) o in occasione del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni tributarie, la cui apposizione non è scelta discrezionale del contribuente, ma è obbligatoria per legge ai fini dell’utilizzo delle eccedenze a credito risultanti dalle stesse dichiarazioni.
  3. SOSTEGNO AI PROCESSI DI AGGREGAZIONE I Commercialisti chiedono di applicare i regimi di favore fiscale al 15% e 20% anche a coloro che esercitano l’attività professionale nell’ambito di associazioni professionali e società tra professionisti, offrendo un incentivo fiscale non solo ai piccoli lavoratori autonomi, ma anche ai processi di aggregazione professionale. E di rimuovere gli ostacoli attualmente esistenti all’utilizzo dello strumento delle STP (società tra professionisti), introducendo un regime fiscale opzionale di determinazione del reddito per cassa anche per quelle costituite sotto forma di società di capitali, nonché un regime di neutralità fiscale per le operazioni di apporto/conferimento dello studio individuale o associato nelle STP.
  4. SEMPLIFICAZIONI L’obiettivo della semplificazione deve essere declinato in modo diverso nei vari settori della vita economica e sociale del nostro Paese, in primis quello fiscale, in cui le esigenze di semplificazione sono ormai avvertite, in particolare dai Commercialisti, come prioritarie e non più differibili. Il proliferare delle scadenze fiscali ha raggiunto, ormai, livelli parossistici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/05/2019

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

 

 

 

 

 

 

OIC 9: svalutazioni per perdite durevoli di valore

Il principio contabile 9 disciplina le svalutazioni per perdite durevoli di valore nei bilanci: l'applicazione semplificata dell'Impairment test alla categoria delle microimprese

 

 

Il principio contabile OIC 9, pubblicato in via definitiva il 22 dicembre 2016 dall'Organismo Italiano di Contabilità, disciplina il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e si applica a tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

L’aggiornamento degli OIC è stato reso necessario in quanto il D. Lgs 139/2015 ha modificato parte della normativa del bilancio d’esercizio, prevedendo ad esempio l’eliminazione di tutta la componente straordinaria del Conto Economico.

Entrando nel merito, l'OIC 9 definisce perdita durevole di valore "la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione nel lungo termine, inferiore al suo valore netto contabile" e deve essere rilevata in bilancio nella voce B.10c) del Conto Economico. In base all'articolo 2427 numero 3-bis del codice civile è prevista l'informativa nella nota integrativa.

In generale per determinare l'esistenza di perdite durevoli di valore bisogna distinguere queste fattispecie:

  • Se è possibile o meno stimare il valore recuperabile di un’immobilizzazione,
  • Se la società è una PMI che redige il bilancio ordinario, semplificato o se è una micro-impresa (la cui disciplina è stata introdotta dallo stesso D.Lgs 139/2015).

 

Il valore recuperabile di un'immobilizzazione

Il valore recuperabile di un'attività o di un'entità generatrice di cassa è il maggiore tra:

  • il valore d'uso cioè il valore attuale dei flussi di cassa attesi,
  • il fair value cioè il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un attività o che si pagherebbe per trasferire una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Tale valore è fondamentale in quanto se è inferiore al valore contabile dell'immobilizzazione stessa il bene deve essere iscritto a tale minor valore la differenza deve essere imputata nella voce B.10c di Conto economico.

L'OIC 9 elenca i principali indicatori potenziali di perdite di valore come:

  • la presenza nel corso dell'esercizio di variazioni significative con effetto negativo della società in ambito tecnologico, di mercato, ecc.
  • l'aumento nel corso dell'esercizio dei tassi di interesse di mercato che condizionano i tassi di attualizzazione del bene riducendo il suo valore recuperabile.

Diversamente, se non è possibile determinare il valore recuperabile la società deve determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene.

L'OIC 9 prosegue chiarendo come si determinano il valore recuperabile, il fair value e il valore d'uso.

Nelle motivazioni in calce allo stesso principio viene chiarito: “La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua rilevazione, la perdita debba essere “definitiva”, ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l’applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore dell’immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che prevede espressamente l’obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevarla.”

 

Società di minori dimensioni

Il riferimento alla grandezza della società è fondamentale, in quanto per le micro-imprese e per le imprese che redigono il bilancio abbreviato, l'OIC 9 prevede espressamente un'apposita disciplina semplificata basata sulla capacità di ammortamento determinata dalla sottrazione algebrica al risultato d'esercizio degli ammortamenti dalle immobilizzazioni.

Tale calcolo semplificato non prevede perciò attualizzazioni.

Ovviamente, l’approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali del modello di base e come specificato nel principio “L’unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l’approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fin della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti.”

 

Le decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore

Nell'appendice A del principio contabile 9 è presente un "albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore" in base alla quale occorre per prima cosa chiedersi se esiste nella società un indicatore di una perdita durevole di valore. Se non esiste non è necessario effettuare verifiche, se invece esiste ed evidenzia come il valore d'uso sia inferiore al valore netto contabile dell'immobilizzazione, allora è necessario procedere alla svalutazione della stessa.

 

Il testo del principio contabile è disponibile sul sito: www.fondazioneoic.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 10/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse

ANF 2019: ecco le istruzioni per i datori di lavoro

Pubblicate le istruzioni operative per la nuova gestione degli Assegni per il nucleo familiare . Novità Uniemens sul conguaglio da luglio 2019

 

 

Operativa l'applicazione per la nuova richiesta  online degli ANF, nel Cassetto previdenziale. Lo comunica , indirettamente  l'INPS con la pubblicazione del messaggio n. 1777 del 8 maggio 2019  .

L'Istituto  rimanda alla circolare 45 2019 per le istruzioni generali e specifica  invece le indicazioni per gli operatori delle sedi Inps e anche per i datori di lavoro . In particolare vengono fornite  le istruzioni per l'invio dei flussi Uniemens ,  da utilizzare  a decorrere dalla dichiarazione contributiva di  luglio 2019.

 

ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibileall’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore/ai lavoratori per il/i quale/i si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.

 

È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

1.  Ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);

2.  Richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

 

1. Nella prima modalità, l’utente dovrà indicare:

–  la matricola aziendale di interesse;

–  il codice fiscale del lavoratore;

–  il periodo (da uno a sei mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

 

2. Nella seconda modalità l’utente dovrà indicare:

–  la matricola aziendale di interesse;

– uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

 

Mentre in caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema. Entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato xml.

 

 

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF> contenenti informazioni sui conguagli degli Assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi, nel formato e nelle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, allo scopo di migliorare l’efficacia degli strumenti di controllo e, in particolar modo, di garantire l’univoca individuazione della titolarità al conguaglio e l’accertamento della misura, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.

Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:

−   nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:

    0035 – ANF assegni correnti;
    L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
    H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

− nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;

−  nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;

−  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

 

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

Vantaggi della nuova modalità di compilazione del flusso Uniemens

La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge per il momento alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.

Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:

    <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
    <NumANF> Numero dei componenti del nucleo; familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF;
   <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento <TabANF> e all’anno di competenza.

L’Istituto sottolinea, infine, che l’introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati.

Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 09/05/2019

Fonte: Inps