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Notizie

 

Conformità trasmissione corrispettivi: cosa deve fare il revisore

Sintesi delle linee guida Assirevi sulla relazione di conformità del Revisore legale sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei i corrispettivi all'Agenzia

 

 

In tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi , ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127, è previsto l’obbligo di “certificazione”  tramite relazione di conformità rilasciata da una società di revisione legale dei conti indipendenti. Tale adempimento è richiesto dall’Agenzia già entro il 1 luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore ai €400.000 ed entro il 1 gennaio 2020 per tutti gli altri .

Sul tema è intervenuta recentemente l’ASSIREVI con il documento di ricerca n. 228 intitolato “La relazione della società di revisione indipendente sulla verifica di conformità dei processi amministrativi e contabili e dei sistemi informativi coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate” che alleghiamo .  Il documento definisce le linee guida che il revisore deve seguire per lo svolgimento dell’incarico. 

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle attività richieste al revisore, nonché alla specifica relazione da emettere, ASSIREVI ritiene che l’incarico in oggetto debba essere inquadrato nell’ambito generale di quanto previsto dal principio International Standards on Assurance Engagements –  Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information (“ISAE  3000 revised”).   Considerata la formulazione letterale dell’obbligo di eseguire le verifiche di conformità dei processi amministrativi/contabili e dei sistemi informatici a quanto previsto dal paragrafo 3 delle specifiche tecniche, si può ritenere che l’obiettivo dell’incarico sia quello di fornire una "reasonable assurance" sulla conformità dei processi configurati dagli amministratori alla normativa in esame.

La configurazione dei processi è il risultato della scelta degli amministratori dell’esercente effettuata coerentemente con le specifiche tecniche. Pertanto, il revisore incaricato non è chiamato ad esprimere un giudizio sull’efficacia operativa di detti processi. Resta di esclusiva responsabilità degli amministratori fornire al revisore la seguente documentazione:

  • descrizione dei processi e dei controlli coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (configurazione del sistema di controllo);
  • dichiarazione di conformità degli stessi a quanto richiesto dalle Specifiche tecniche
  • dichiarazione circa la corretta configurazione e messa in atto dei processi e dei controlli descritti, nello specifico punto vendita oggetto di incarico del revisore.

Tratto da "Certificazione trasmissione corrispettivi : guida Assirevi per la relazione di conformità " QUI L'ARTICOLO COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 28/05/2019

 

Fonte: www.larevisionelegale.it

 

 

 

 

Dichiarazione 730 a debito: ecco come dilazionare il versamento

Dichiarazione dei redditi 730 a debito: possibile il pagamento rateale. Ecco come fare

 

 

Se la dichiarazione dei redditi 730/2019 è a debito, il contribuente deve ovviamente procedere al versamento dei tributi, ma è possibile rateizzare tale importo. I fattori a cui prestare attenzione qualora si decidesse di rateizzare non sono pochi. Di seguito un riepilogo per non perdersi nel dedalo di scadenze e versamenti.

La prima cosa da chiarire è che il numero massimo di rate dipende da due fattori: la tipologia di contribuente e la presenza o meno del sostituto d'imposta. Per quanto riguarda il primo punto, per i pensionati il numero massimo di rate è 4, questo perché a differenza degli altri contribuenti, per le persone in pensione le operazioni di conguaglio delle dichiarazioni iniziano nel mese di agosto cioè con un mese di ritardo. Quindi in teoria per gli altri contribuenti le rate sono 5, ma non è così facile in quanto bisogna differenziare a seconda o meno della presenza del sostituto d'imposta.

Infatti un contribuente non pensionato con sostituto d'imposta potrà beneficiare di 5 rate, e gli importi dovuti gli sono trattenuti direttamente al momento di erogazione della busta paga. Il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. 

Diversamente, un contribuente non pensionato senza sostituto d'imposta potrà beneficiare di 6 rate e gli importi dovuti devono essere versati tramite il modello di pagamento F24.  In questo caso se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Se invece non l'ha presentata direttamente il contribuente, il Caf o il professionista che ha predisposto la dichiarazione:

  • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche ovvero:

Come chiarito nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi, la scelta di rateizzare deve essere indicata nella SEZIONE V - Misura degli acconti per l’anno 2019 e rateazione del saldo 2018 compilando al Rigo F6 la colonna 7. 

Si segnala, come ultima cosa, che se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca che scade nel mese di novembre, sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

  Numero massimo di rate con sostituto d'imposta Numero massimo di rate senza sostituto d'imposta
pensionati 4 -
non pensionati 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Credito d'imposta quotazione PMI: ecco il codice tributo

Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI: istituito il codice tributo

 

 

Con la Risoluzione 52 del 21 maggio 2019 è stato istituito il codice tributo da utilizzare in F24 per godere del credito d'imposta previsto per la quotazione delle PMI. La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto per le PMI che successivamente alla data di entrata in vigore della legge hanno iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità”.

Il credito d'imposta

  • è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione a a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
  • non applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse