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 Lavoro, disoccupazione, CIG 2019: i dati aggiornati

Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato in crescita fino ad aprile 2019 ma anche le ore di cassa integrazione

 

E' stato pubblicato il report congiunto INPS,  ISTAT e Ministero del lavoro  sui dati dell'occupazione nel primo trimestre 2019 .

 Si evidenzia  un leggero aumento dell’occupazione sia rispetto al quarto  trimestre 2018 sia su base annua.

 

 Il tasso di occupazione destagionalizzato si porta al 58,7% (+0,1 punti in confronto al trimestre precedente) tornando ai livelli pre-crisi e sfiorando il livello massimo del secondo trimestre del 2008 (58,8%).
Prosegue la crescita tendenziale dell’occupazione dipendente in termini sia di occupati (+0,5%, Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro) sia di posizioni lavorative riferite ai settori dell’industria e dei  servizi (+1,7%, Istat, Rilevazione Oros). Lo stesso andamento si riscontra nei dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratti dalle Comunicazioni obbligatorie (CO) rielaborate(  +376 mila posizioni lavorative nel primo trimestre 2019 rispetto al primo del 2018) e nei dati dell’Inps-Uniemens riferiti alle sole imprese private (+351 mila posizioni lavorative al 31 marzo 2019 rispetto al 31 marzo 2018).

 

L’aumento tendenziale delle posizioni lavorative dipendenti interessa tutte le classi dimensionali d’impresa . Cresce anche il  lavoro indipendente che, secondo l’Istat, mostra una crescita sia congiunturale (+7 mila occupati, +0,1%), dopo un calo di  quarto trimestri consecutivi.

 Le posizioni lavorative dipendenti presentano nel primo trimestre 2019  un  saldo positivo di 138 mila . La crescita riguarda tutti i settori  produttivi ma si concentra sui contratti a tempo  indeterminato (+207 mila) mentre quelle a tempo determinato subiscono una  riduzione (-69 mila). L’incidenza delle trasformazioni sul totale degli ingressi a tempo  indeterminato (attivazioni e trasformazioni) raggiunge il 28,5% con un incremento di 6,5 punti  percentuali rispetto al trimestre precedente.

 

Dopo quasi sei anni di continua crescita  invece si riduce il numero dei lavoratori in somministrazione (-20 mila unità corrispondenti a  -5,1% nei dati Inps-Uniemens). 

 

 Per quanto riguarda Cassa Integrazione Guadagni  i dati di maggio 2019  dell'Osservatorio INPS evidenziano  un aumento del 6,3% nel numero di ore  complessivamente autorizzate  che sono 25.208.214 rispetto allo stesso mese del 2018 (23.718.372). L'aumento  riguarda soprattutto la cassa integrazione  straordinaria ,  mentre scende la cassa integrazione ordinaria e in deroga; nel dettaglio:

 

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) le ore sono state 8.636.935, in diminuzione del 20,1% rispetto a maggio 2018;
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) le ore sono state 16.540.632, in aumento del 35% rispetto a maggio 2018;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) le ore sono state 30.647, in diminuzione del 95,3% rispetto a maggio 2018.

 

Infine  per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione  i dati INPS  segnalano che ad aprile 2019 sono state presentate:

 

  • 118.549 domande di NASpI,
  • 1.171 di DIS-COLL e
  • tre domande di mobilità,

 

per un totale di 119.723 domande, segnando una diminuzione del 1,7% rispetto ad aprile 2018.

 

 

 

 

 

 


 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/06/2019

Fonte: Inps

 

Fatturazione elettronica 2019: chiarimenti sul reverse charge

Inversione contabile nella fattura elettronica: l'Agenzia delle Entrate chiarisce

Tra i numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nell'attesissima circolare 14/E/2019 dedicata alla fatturazione elettronica ci sono anche quelli sull'inversione contabile (cd. reverse charge).  Com'è noto, nel reverse charge il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.

 

In generale, rientrano nella fattispecie in esame specifiche operazioni :

 

  • con l’estero, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE;
  • con soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia, come, ad esempio, nei casi di
    • cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento,
    • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ecc..

 

Pur a fronte del medesimo iter – in generale, per il cessionario/committente, numerazione ed integrazione della fattura con i dati legislativamente richiesti, nonché annotazione della stessa nei registri IVA – va rilevata la diversa forma della fattura inizialmente ricevuta, che nel caso di reverse charge interno è normalmente elettronica via SdI.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

 

Attenzione: nei casi di reverse charge esterno resta comunque fermo l’obbligo comunicativo del cd. esterometro salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane. 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

ISA 2019: ecco chi non li applica

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019: l'Agenzia delle Entrate chiarisce chi sono gli esclusi

Con una mini-guida dedicata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale che stanno fornendo non pochi grattacapi ai professionisti. Si ricorda brevemente che gli ISA avrebbe dovuto sostituire gli Studi di Settore ma le polemiche attorno questo strumento di compliance sono ora più vive che mai, tra chi chiede la loro abolizione e chi la loro non applicazione almeno per l'anno di imposta 2018. In  attesa che un DPCM o un articolo del Decreto Crescita, mettano un punto su queste proposte, vediamo chi sono coloro che possono stare sereni in quanto sono esclusi dall'applicazione degli ISA stessi.

In primo luogo gli Isa non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
  • dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).

Inoltre, sono esclusi dagli Isa:

  • le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
  • le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 - e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20 - di cui all’ISA AG72
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Questi soggetti, quindi, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2018 non sono interessati dall’applicazione degli Isa, né degli studi di settore e dei parametri, che non si applicano più a partire da tale annualità.

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

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